Atto di intimazione del teste a comparire

Farolfi Alessandro

Inquadramento

L'intimazione del testimone è atto che incombe alla parte che lo ha indicato ed è, quindi, interessata alla sua assunzione. La prima forma di intimazione è quella mediante notifica ai testimoni ammessi dal giudice, a mezzo ufficiale giudiziario, a comparire nel luogo, data e ora di svolgimento dell'udienza fissata per tale adempimento, contenente l'indicazione del giudice che procede e della causa nella quale il teste sarà sentito (cfr. art. 250 c.p.c.).

L'onere di intimazione del teste va posto in correlazione con l'art. 104 disp. att. c.p.c., che prevede la decadenza dalla prova per la parte che senza un giustificato motivo non abbia intimato il teste a comparire, salvo che l'altra parte non richieda essa stessa di procedere all'audizione del teste, avendovi interesse.

Formula

TRIBUNALE DI ...

NELLA CAUSA N. ... / ... R.G. PROMOSSA DA:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

ATTO DI CITAZIONE A TESTI IN CAUSA CIVILE [1]

A richiesta del Sig. ... residente in ..., via ..., elettivamente domiciliato in ... via ..., presso lo studio dell'Avv. ..., io sottoscritto Assistente UNEP presso l'intestato Tribunale di ...,

HO INTIMATO

Ai Signori:

- ..., residente in ..., via ...;

- ..., domiciliato in ..., via ...;

DI COMPARIRE

il giorno ... ore ... davanti al Tribunale di ..., Giudice dott ..., in ..., per essere sentiti quali testimoni nella causa civile vertente tra le parti in epigrafe, ammonendo i medesimi che, non comparendo senza giustificato motivo, potranno incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 255 c.p.c.

Luogo e data ...

L'Ufficiale Giudiziario ...

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023.

COMMENTO

Va ricordato che nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa ratio alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo (Cass. n. 1020/2013).

La decadenza dalla prova per omessa intimazione è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 1948/2011). In questo senso appare orientata anche la giurisprudenza di merito, secondo cui, appunto, la decadenza per omessa o tardiva intimazione a testi è rilevabile d'ufficio (artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c.). (Così Trib. Modena 30 novembre 2016, la quale ha altresì precisato che la decadenza prevista dall'art. 104 disp. att. c.p.c. trova applicazione non solo nell'ipotesi di omessa notificazione dell'atto di intimazione al teste, ma anche nell'ipotesi di notificazione dell'atto avvenuta con inosservanza del termine previsto dal comma 1 dell'art. 103 disp. att. c.p.c.).

Secondo un orientamento consolidato, la mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento - necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, comma 1 c.p.c.) – sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione (cfr. Cass. n. 3759/1993).

Diversa dalla mancata intimazione è la mancata comparizione del testimone già intimato. Si è infatti ritenuto che nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni regolarmente citati, il giudice istruttore non può revocare l'ordinanza di ammissione della prova per questa sola ragione, dovendo, invece, disporre l'accompagnamento coattivo del teste, la rogatoria, ovvero decidere di recarsi personalmente ad interrogarlo; peraltro, ove la parte chieda la sostituzione del teste non comparso, così dimostrando la volontà di rinunciare alla sua escussione, è corretto il provvedimento con il quale il giudice, rigettata tale istanza istruttoria, rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni, atteso che l'istituto della sostituzione dei testimoni non è previsto dalla legge (Cass. n. 15095/2017).

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