Ordinanza di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice

Antonio Lombardi

Inquadramento

L'ingresso successivo di parti nel processo può realizzarsi, oltre che per intervento volontario dei terzi, anche a seguito di chiamata (c.d. intervento coatto). Nell'ambito dell'intervento coatto si distinguono le fattispecie di intervento per chiamata delle parti (attore, convenuto, o terzo chiamato) e per ordine del Giudice il quale, rilevata l'opportunità che il processo di svolga anche nei confronti di soggetti terzi, ordina alle parti la chiamata degli stessi, contestualmente disponendo il differimento dell'udienza.

Formula

TRIBUNALE DI ...

Giudice Istruttore Dott. ... R.G. n. ...

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da

...

CONTRO

...

Il Giudice Istruttore, esaminata la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto Sig. ... in data ...,

ritenuto che il presente processo debba essere proseguito anche nei confronti del Sig. ... in quanto ...,

visti gli artt. 107 [1] e 270 [2] c.p.c.

P.Q.M.

Ordina la chiamata nel processo del Sig. ... e fissa all'uopo l'udienza del ... onerando parte diligente della notifica dell'atto di citazione (o del ricorso), della comparsa di costituzione e risposta e del presente verbale di udienza al predetto terzo.

Luogo e data ...

Il Giudice ...

1. Ai sensi dell'art. 107 c.p.c. qualora il Giudice ritenga opportuno che il processo di svolga anche nei confronti di un terzo a cui la causa è comune, ne ordina la l'intervento.

2. La chiamata in causa di un terzo da parte del Giudice può avvenire, ai sensi dell'art. 270 c.p.c., in qualsiasi momento del processo. Il Giudice fissa, all'uopo, una nuova udienza. Se nessuna delle parti provvede alla chiamata del terzo, il Giudice Istruttore, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

COMMENTO

Gli artt. 107 e 270 c.p.c. disciplinano l'istituto dell'intervento iussu iudicis, quale sottocategoria dell'intervento coatto, distinguibile dall'intervento volontario in ragione della circostanza che l'ingresso del terzo nel processo, tra altre parti incardinato, ha luogo per effetto di una chiamata in causa, e non per iniziativa spontanea del terzo.

Nel caso di intervento coatto per ordine del Giudice è quest'ultimo che, rilevata l'opportunità che il processo si svolga nei confronti anche di altro soggetto, non presente tra le parti originarie, ne ordina l'intervento ai sensi dell'art. 270 c.p.c., provvedendo al differimento dell'udienza e invitando le parti alla notificazione di uno o più atti di causa, del verbale di udienza o del provvedimento di integrazione del contraddittorio assunto fuori dall'udienza.

Diversamente che nel caso dell'intervento su istanza di parte, rispetto al quale l'art. 106 c.p.c. richiede la ricorrenza del requisito della connessione oggettiva, la norma di cui all'art. 107 c.p.c. si limita a individuare, alla base dell'impulso di chiamata del terzo per ordine del Giudice, la mera sussistenza di ragioni di opportunità.

Tali esigenze possono, sulla base della ricostruzione dell'istituto operata per via pretoria, articolarsi nell'economia processuale, come nel caso di declinatoria di responsabilità da parte del convenuto, con indicazione del soggetto dotato di legittimazione passiva, cui non sia seguita la chiamata in causa di tale soggetto su richiesta dell'attore o del convenuto (Cass. III, n. 6837/2016; conf. Cass. II, n. 315/2013; Cass. III, n. 1291/2012). La natura discrezionale del potere giudiziale fa sì che lo stesso non possa essere oggetto di censura né con il mezzo dell'appello, né tantomeno in Cassazione (Cass. II, n. 5147/2019).

L'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. deve tenersi ben distinto, sotto il profilo dogmatico, da quello assunto ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nel caso in cui il giudice ravvisi la sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura sostanziale. Nel caso di chiamata ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c. si determinerà, difatti, una situazione di litisconsorzio necessario meramente processuale. Diverse saranno anche le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine giudiziale. Se, difatti, la mancata osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario sostanziale determina, ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., l'estinzione del processo, l'omessa citazione del terzo per ordine del Giudice, in caso di litisconsorzio processuale ha, quale conseguenza, ai sensi dell'art. 270 cpv. c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo (Cass. III, n. 19974/2023).

A norma dell'art. 270 c.p.c., la chiamata del terzo nel processo per ordine del Giudice - ai sensi dell'art. 107 c.p.c. - può essere ordinata in ogni momento (Cass. III, n. 25127/2010), quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata iussu iudicis (Cass. III, n. 707/2004).

La fissazione di un'udienza (ai sensi dell'art. 270 c.p.c.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 c.p.c.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163, n. 7 c.p.c. per l'ordinaria citazione, con la conseguenza che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo - e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata - non impediscono al Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione (Cass. I, n. 9237/2000).

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