Istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori (art. 289 c.p.c.)InquadramentoL'art. 289 c.p.c. delinea una particolare fattispecie di integrazione dei provvedimenti giurisdizionali, riferita ai provvedimenti di natura istruttoria che non contengono la fissazione di udienza successiva, o del termine entro il quale le parti debbono compiere atti processuali. Tali provvedimenti risultano integrabili, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui furono pronunciati o dalla loro notificazione o comunicazione, laddove prescritte. FormulaTRIBUNALE DI ... ISTANZA PER L'INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO (ART. 289 C.P.C.) [1][2] DOTT. ... R.G. ... In riferimento al provvedimento emesso in data ..., nella causa promossa da: Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... del Foro di ..., -attore- CONTRO Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... del Foro di ..., -convenuto- PREMESSO CHE – Con ordinanza emessa in data ... il Giudice ha disposto ... (esporre brevemente il contenuto dell'ordinanza); – Tuttavia, non è stata fissata l'udienza per l'assunzione delle prove ammesse; QUANTO SOPRA PREMESSO, la scrivente difesa chiede che il Giudice Istruttore voglia fissare la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e per l'assunzione delle prove ammesse. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023. 2. Ai sensi dell'art. 289, comma 1 c.p.c., i provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione, se prescritte. COMMENTOLa fattispecie delineata dall'art. 289 c.p.c., ed inserita sedes materiae nell'ambito del capo dedicato al procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, rappresenta un'ipotesi specifica e, per certi versi derogatoria, di integrazione del provvedimento giurisdizionale, rispetto alla disciplina generale del procedimento di correzione degli errori materiali dettata dagli artt. 287 e 288 c.p.c., che espressamente ricomprende le omissioni del provvedimento. La disciplina dell'art. 289 c.p.c., innanzitutto, è applicabile ai soli provvedimenti di natura istruttoria che, tuttavia, rientrano nel novero delle ordinanze revocabili e modificabili, rispetto alle quali l'art. 287 c.p.c. espressamente esclude l'esperibilità del procedimento di correzione dell'errore materiale. Sotto altro verso, mentre il legislatore non fissa alcun termine per l'esperimento del procedimento di correzione dell'errore materiale, l'art. 289 c.p.c. stabilisce che i provvedimenti carenti di indicazione di taluni elementi debbano essere integrati nel termine di sei mesi, decorrenti dall'udienza in cui furono pronunciati o dalla loro notificazione o comunicazione, laddove prescritte. Mentre la correzione dell'errore materiale è condizionata a un “ricorso di parte” (cfr. art. 287 c.p.c.), l'integrazione dei provvedimenti istruttori può essere operata “su istanza di parte, o d'ufficio”. Le carenze emendabili sono indicate nella fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale debbono essere compiuti gli atti processuali. Un esempio di omissione dell'indicazione dell'udienza è quello di un provvedimento ammissivo di mezzi istruttori che non contenga la fissazione dell'udienza di audizione dei testi, o di un verbale di udienza che contenga analoga carenza. Esempio di omessa indicazione del termine è, invece, il provvedimento ammissivo dell'interrogatorio formale del contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., che non contenga il termine per la notificazione dello stesso alla parte non costituitasi in giudizio, prescritto dalla norma per l'esecuzione dell'incombente. Lo strumento in commento è stato, tuttavia, fatto oggetto di interpretazione analogica da parte della giurisprudenza, che ne ha sancito l'applicazione anche al di fuori degli stringenti ambiti dei provvedimenti istruttori. Così, la norma è stata ritenuta applicabile al provvedimento reso in sede di opposizione esecutiva nel quale il Giudice dell'esecuzione ometta di liquidare le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura (Cass. III, n. 12997/2022), ovvero non assegni alle parti il termine di cui all'art. 616 c.p.c. per l'introduzione nel merito della seconda causa (Cass. III, n. 26285/2019), all'erronea dichiarazione di interruzione del processo in assenza del presupposto di cui all'art. 300 c.p.c. (Cass. III, n. 24546/2009), all'ordinanza di reintegra possessoria che non fissi l'udienza per la prosecuzione del giudizio, ma si limiti a indicare il termine di cui all'art. 669-octies c.p.c. (Cass. II, n. 12702/2002). |