Condanna del rappresentante al pagamento delle spese


Inquadramento

L'art. 94 c.p.c. stabilisce che gli eredi beneficati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio, possono essere condannati personalmente, per gravi motivi che il Giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti dello stesso, anche in solido con la parte rappresentata o assistita dagli stessi.

Ci si è domandati se tale norma ponga o meno una deroga al principio della soccombenza. La giurisprudenza è altalenante; si è infatti deciso che in tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del Giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere – dovere del Giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. (Cass. III, n. 3977/2003). Con riferimento alla figura del curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2 c.p.c. (Cass. II, n. 27475/2019). Ma, in senso parzialmente diverso, si è anche detto che l'art. 94 c.p.c., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal Giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2 c.p.c. (Cass. I, n. 9203/2020; Cass. I, n. 20878/2010).

Formula

TRIBUNALE DI ...

Procedimento n. ... R.G. ... Giudice adito Dott. ... nella causa promossa dal Sig. ..., attore, rappresentato e difeso dall'Avv. ...

CONTRO

il Sig. ..., convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. ... [1]

COMPARSA CONCLUSIONALE [2]

Per il Sig. ..., convenuto,

FATTO

...,

...

DIRITTO

1. ...;

2. ...;

3. Come si evince da quanto esposto supra, il Sig. ..., attore nel presente giudizio, non ha mai conferito la procura all'Avv. ..., dichiaratosi e costituitosi quale suo difensore nel presente giudizio. Poiché la procura, in base alla documentazione prodotta e alle prove assunte, non risulta mai rilasciata, il rapporto processuale si deve intendere instaurato tra il procuratore e l'odierno convenuto Sig. ..., sicché è lo stesso difensore che deve rispondere delle spese del giudizio sostenute dal convenuto per la difesa in giudizio. Si chiede, pertanto, oltre alla reiezione nel merito delle pretese del Sig. ..., anche la condanna in proprio dell'Avv. ... alle spese del presente giudizio [3], in applicazione del disposto dell'art. 94 c.p.c., sussistendo i gravi motivi richiesti dalla norma [4].

Segue ... (v. modello comparsa conclusionale nella sezione dedicata al processo ordinario di cognizione).

1. L'elencazione dei soggetti contenuta nell'art. 94 c.p.c. va estesa all'ipotesi di colui che abbia la rappresentanza legale della persona giuridica (v. Cass. S.U., n. 5398/1988).

2. Nell'esempio proposto si è scelta la soluzione di inserire la richiesta di condanna ex art. 94 c.p.c. all'interno di un atto di parte e nello specifico di una comparsa conclusionale; tuttavia, la norma non pone requisiti specifici per la richiesta che potrebbe essere liquidata anche dal Giudice d'ufficio. Ricordo che all'esito degli interventi del legislatore delegato effettuati con la riforma 2022 si delineano ormai diversi modelli decisori, sostanzialmente speculari per le cause di competenza collegiale e per quelle di competenza monocratica. Lo schema ordinario è quello a trattazione scritta ma in alternativa può adottarsi uno schema decisorio a trattazione mista (è necessaria l'istanza di parte e non può essere disposto d'ufficio); infine si può adottare lo schema decisorio della trattazione esclusivamente orale che può essere disposta dal giudice anche d'ufficio.

3. La condanna alle spese prevista dall'art. 94 c.p.c. può concernere le spese dell'intero giudizio come nell'esempio proposto ovvero le spese di singoli atti del processo.

4. I gravi motivi in questione si configurano qualora i rappresentanti abbiano violato i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. o abbiano posto in essere condotte prive della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2 c.p.c. (v. Cass. S.U., n. 20878/2010).

COMMENTO

L'articolo 94 del c.p.c., prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, una attività processuale in maniera autonoma. Tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quale la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2 del c.p.c. (Cass. I, n. 6866/2022).

La condanna di cui all'art. 94 c.p.c. può essere domandata sia dal rappresentato che dall'altra parte del giudizio ma può anche essere emessa d'ufficio direttamente dal Giudice e, ovviamente, la presenza di detta condanna integra un'ipotesi di soccombenza per cui il soggetto potrà impugnare il capo ad essa relativo. La giurisprudenza ha specificato che in tema di condanna alle spese del giudizio del rappresentante o del curatore della parte, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., la legittimazione ad intervenire nel processo spetta al soggetto passibile, in ragione della carica rivestita e per gravi motivi, di detta condanna, da individuarsi, attesa la natura sanzionatoria dell'eccezionale disposizione, nella persona fisica che abbia rappresentato o assistito la parte principale all'epoca in cui sia stato compiuto l'atto o instaurato il rapporto, oggetto della controversia (Cass. II, n. 11194/2012).

Possibilità di condannare il difensore in proprio alla rifusione delle spese di lite. L'esempio riportato nel testo è tratto da una disputa giurisprudenziale relativa proprio alla possibilità di condannare il difensore in proprio alla rifusione delle spese di lite. La disputa è stata risolta dalle Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui in caso di azione od impugnazione proposta dal difensore in mancanza di procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire, la sua attività processuale non è in alcun modo riferibile alla parte ed egli solo ne assume la responsabilità anche ai fini delle spese di lite; per contro, nella diversa ipotesi in cui il difensore abbia agito sulla base di procura ad litem invalida o divenuta inefficace (nella specie, per morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello), l'attività processuale è provvisoriamente efficace ai fini della instaurazione del rapporto processuale nei confronti della parte, che quella procura aveva conferito e che, perciò, è essa sola responsabile per le spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. S.U., n. 10706/2006).

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass. III, n. 14474/2019).

A norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario