Atto di citazione in appello avverso sentenza, con domanda di rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. – Fattispecie: nullità della citazione introduttivaInquadramentoLa rimessione della causa al primo Giudice può essere disposta soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., nel testo sostituito dal d.lgs. n. 149/2022. La rimessione al primo Giudice deve essere effettuata nei casi in cui si dichiari la nullità della notificazione dell'atto introduttivo oppure si riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure si dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2 c.p.c. (sentenza mancante della sottoscrizione del Giudice). L'elencazione dei casi in cui il Giudice di appello deve rimettere la causa al Giudice di primo grado è da ritenere tassativa, ed insuscettibile – trattandosi di disposizione eccezionale – di estensione in via analogica. L'art. 353 c.p.c., ove era prevista la rimessione al primo Giudice per ragioni di giurisdizione (negata in primo grado e ritenuta sussistente in sede di gravame), è stato abrogato dal d.lgs. citato. A decorrere dal 1° marzo 2023, laddove il giudice del gravame riconosca sussistente la giurisdizione negata dal primo Giudice, o dichiari la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'art. 356 c.p.c. (anche tale norma è stata modificata dal d.lgs. citato). Ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dall'art. 1, comma 380 l. n. 197/2022), le disposizioni del d.lgs. medesimo, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. In particolare, le norme in materia di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di rito), come modificate dal d.lgs. citato, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. Qualora il gravame sia proposto con atto di citazione, occorrerà fare riferimento al momento in cui la notifica si sia perfezionata per il destinatario. Qualora il gravame sia proposto con ricorso, occorrerà fare riferimento al momento di deposito del ricorso medesimo. Con d.m. n. 110/2023 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023) è stato dettato regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti dimensionali e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2022. I criteri di redazione degli atti sono descritti nell'art. 2 d.m. cit., mentre i limiti dimensionali, valevoli per le cause di valore inferiore a Euro 500.000, sono fissati nell'art. 3 del medesimo d.m., salve le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5. Per ciò che attiene agli schemi informatici, l'art. 8 d.m. cit. dispone che gli atti giudiziari devono essere redatti secondo le regole dettate dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 dello stesso d.m. I disposti del d.m. n. 110/2023 si applicano ai procedimenti introdotti «dopo il 1° settembre 2023». Va rammentato che, ai sensi dell'art. 46, comma 6 disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. La presente formula riporta esemplificazione di atto di appello proposto a decorrere dal 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024) ed è stata redatta tenendo nella dovuta considerazione i prescritti del d.m. n. 110/2023. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA, CON DOMANDA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO, AI SENSI DELL'ART. 354 C.P.C.[2] FATTISPECIE: NULLITÀ DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA Per Il Sig./la Sig.ra ..., nato/a a ... il ... (C.F. ... ) [3], residente in ..., via/piazza ... n. ..., (nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della Società o della Ditta ..., con sede in ..., via/ piazza ... n. ..., C.F. ... P.I. ... ), elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato ... [4], C.F. ... [5][6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti ... [7]. -appellante- CONTRO Il Sig./la Sig.ra ... residente in ..., via/piazza ... n. ... [nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società o della ditta ..., con sede in ..., via/piazza ... n. ... ], elettivamente domiciliato/a nel giudizio di primo grado in ..., via/piazza ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. ... [8]; PEC risultante da pubblici elenchi .... -appellato/a- PER LA DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE INTRODUTTIVA DELLA LITE E DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, CON LA CONSEGUENTE RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione in data ..., notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Sig./la Sig.ra ... [nella qualità di ... ] conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di ..., l'esponente, per sentirlo/a condannare al pagamento di Euro ..., quale prezzo di prestazione ( ... ) [9] asseritamente resa in suo favore. L'odierno appellante veniva dichiarato contumace nel presupposto della ritualità dell'atto di citazione, «notificato», come già detto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. All'esito, il primo Giudice condannava l'esponente al pagamento della somma pretesa per il titolo indicato, onerandolo/a delle spese di lite. La sentenza reca il n. ..., è stata pubblicata il ... ed è stata notificata il ... [10]. Avverso detta sentenza, propone oggi appello il Sig./la Sig.ra ... [nella qualità precisata], per le seguenti ragioni di DIRITTO i) La notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado è da ritenere affetta da nullità. ii) Alla forma di notificazione prevista dall'art. 143 c.p.c. si può ricorrere allorché del soggetto destinatario della notificazione non si conoscano né la residenza, né il domicilio, né la dimora, e la parte che chiede la notificazione non ne possa venire a conoscere con la normale diligenza. In altri termini, le condizioni che legittimano la notificazione a norma della disposizione citata sono costituite, da un lato, dal dato soggettivo dell'ignoranza (che deve essere incolpevole) del notificante circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, e, dall'altro, dall'oggettiva impossibilità, per il notificante medesimo, di individuare il luogo di effettivi residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica, malgrado l'esperimento delle ricerche e delle indagini suggerite nei singoli casi concreti dall'ordinaria diligenza. iii) Orbene, giusta quanto si evince dalla relata di notifica, l'ufficiale giudiziario non risulta avere eseguito ricerche di alcun tipo, essendosi limitato a constatare l'assenza del destinatario nel domicilio indicato nell'atto da notificare, senza dare alcun seguito all'acquisita notizia del trasferimento dello stesso. iv) Per quanto di interesse, appare opportuno rammentare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, è pienamente ammissibile tutte le volte che i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Tutto questo premesso, il Sig./la Sig.ra ..., [nella qualità di ... ], come in epigrafe rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a CITA il Sig./la Sig.ra ... [nella qualità di ..., con sede in ..., via ... n. ... ], res. in ..., via/piazza ... n. ... ed elettivamente domiciliato/a nella sede di primo grado in ..., via/piazza ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. ..., a comparire innanzi all'intestata Corte di appello all'udienza del ... [11], ore di rito, invitandolo/a a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall'art. 347 c.p.c., almeno venti giorni prima della suddetta udienza [12], con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di e le preclusioni di cui agli artt. 38,167 e 343 c.p.c. e con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali), che può (ove sussistano i presupposti di legge) presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [13] e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio e della sentenza appellata e rimettere la causa al primo Giudice; 2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. Si offrono in comunicazione, mediante deposito con modalità telematiche [14], i seguenti documenti: 1) copia dell'atto di citazione in primo grado, con relata di notifica; 2) copia autentica della sentenza di cui viene chiesta riforma; 3) ... [15]. Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Il contributo unificato, già versato, deve essere, pertanto, fatto pari a Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Io sottoscritto/a [nella qualità di ... ] ..., nato/a a ... il ..., residente in ..., via/piazza ... n. ..., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella presente procedura e in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva, l'Avv. ... del Foro di ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme dalla controparte, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza. Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso Avvocato in ..., via ..., n. .... Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto le informative di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003 e presto consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e nelle forme di cui a tale d.lgs., per l'espletamento del mandato conferito. Il/La delegante ... Luogo e data ... Visto per autentica ... Firma Avv. ... 1. L'appello si deve proporre al Tribunale nel cui circondario ha sede il Giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il deposito dell'atto introduttivo deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 2. Il contenuto della citazione in appello è disciplinato dall'art. 342 c.p.c. (norma dapprima sostituita dal d.lgs. n. 149/2022, con effetto a decorrere dal 1° marzo 2023, e successivamente modificata – sostituzione del comma 1 – ad opera del d.lgs. n. 164/2024, con effetto a decorrere dal 26 novembre 2024), che richiama anche l'art. 163 del codice di rito (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 ed integrato dal d.lgs. n. 164/2024). Si veda, per ciò che concerne i termini, il punto i v) del Commento. 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, « ... qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà». 4. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif. nella l. n. 114/2014. 5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8 d.l. n. 193/2009 conv., con modif. nella l. n. 24/2010. 6. A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC «comunicato al proprio ordine», trattandosi di dato già risultante dal ReGindE. L'obbligo dell'Avvocato di indicare il proprio numero di fax, già previsto dall'art. 125, comma 1 c.p.c., è venuto meno, con effetto dal 26 novembre 2024, in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 164/2024. 7. La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 8. I luoghi di notifica delle impugnazioni sono indicati nell'art. 330 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024). 9. Occorre specificare la prestazione asseritamente resa. 10. Occorre, ovviamente, provvedere ad indicare numeri e date. 11. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 342, comma 3 c.p.c., norma interamente sostituita dal d.lgs. n. 149/2022, tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se tale luogo si trova all'estero. 12. Si veda, con riguardo ai termini di costituzione, il punto i v) del Commento 13. Per il vero, in giurisprudenza si ritiene che l'art. 342 c.p.c., laddove prevede che l'appello si propone con citazione contenente «le indicazioni prescritte nell'art. 163», non richiede altresì che l'atto contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in mancanza di una espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cass. S.U., n. 9407/2013; Cass. n. 341/2016), ma l'adempimento è consigliabile. Identica soluzione deve essere data con riguardo agli ulteriori avvertimenti “pretesi” dalla citata disposizione nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022. 14. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali nei procedimenti innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello ed alla Corte di cassazione deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche. Va, altresì, rammentato che, in forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte, con effetto dal 26 novembre 2024, le previsioni del deposito di atti presso la Cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento. 15. Eventuale altra documentazione utile al bisogno. COMMENTOi) Tutte le disposizioni del c.p.c. verranno citate con la sola indicazione numerica. ii) L'art. 342 è stato fatto oggetto di modifica dapprima ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e successivamente ad opera del d.lgs. n. 164/2024. Dopo l'avvento del d.lgs. n. 149/2022, per gli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023 le regole di “forma” dettate dall'art. 342, comma 1, erano le seguenti: l'appello doveva proporsi con citazione (o, laddove previsto, con ricorso – n.d.r.) contenente le indicazioni prescritte nell'art. 163, come modificato dal citato d.lgs. L'appello doveva essere motivato e per ciascuno dei motivi era richiesta, a pena di inammissibilità, l'indicazione «in modo chiaro, sintetico e specifico» (giusta la regola, anch'essa codificata – art. 121 – dal d.lgs. n. 149/2022), 1) del «capo» della decisione di primo grado che veniva impugnato; 2) delle censure proposte «alla ricostruzione dei fatti» compiuta dal giudice di primo grado; 3) delle «violazioni di legge» denunciate e la «loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (v. – interessanti, pur se pronunciate nella vigenza del testo dell'art. 342 ante d.lgs. n. 149/2022 – Cass. S.U., n. 27199/2017; Cass. III, n. 23781/2020; Cass. S.U., ord., n. 36481/2022; Cass. II, n. 23100/2023). Il d.lgs. n. 164/2024 ha parzialmente modificato le regole di “forma” dettate dal comma 1 dell'art. 342. Nella norma, fermo restando che l'atto introduttivo dell'appello deve proporsi con citazione (o, laddove previsto, con ricorso – n.d.r.), con le indicazioni previste dall'art. 163 (come ulteriormente modificato dal d.lgs. n. 164/2024), viene disposto che l'appello deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico e che, «per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». iii) Il testo del comma 1 dell'art. 342 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 aveva sollevato dubbi interpretativi con riferimento alle conseguenze della violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e specificità. A ben leggerla, la norma «minacciava» la sanzione dell'inammissibilità dell'appello laddove fosse mancante uno dei requisiti descritti nei nn. 1, 2 e 3 della seconda parte del comma 1, cioè la mancata indicazione del capo della decisione di primo grado che fosse stato impugnato e delle censure in fatto e in diritto. In ordine alla presenza dei requisiti della chiarezza, della sinteticità e della specificità potevano farsi due letture: 1) I caratteri della chiarezza, della sinteticità e della specificità dovevano ritenersi costituire parte «integrante» delle suddette indicazioni, nel senso che queste potevano essere ritenute effettive soltanto se provviste dei suddetti caratteri, che assumevano, pertanto, valenza sostanziale. 2) Posto che un'impugnazione non poteva essere dichiarata inammissibile solo per carenze formali, se l'atto conteneva i requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 342 ma la loro esposizione non fosse stata chiara o sintetica o specifica, il giudice dell'appello poteva regolare il fenomeno sotto il profilo delle spese, così come «suggerito» dall'art. 46 disp. att. c.p.c., ma non già dichiarare inammissibile l'impugnazione. L'intento propostosi dal legislatore del 2024 nel modificare il testo del comma 1 dell'art. 342 è stato quello di chiarire, nella miglior guisa possibile, in quali casi l'appello possa/debba essere dichiarato inammissibile, evitando che di una norma di assoluta importanza si possano fare due diverse letture. Tale fine deve ritenersi raggiunto, risultando esclusa la possibilità della prima delle letture di cui sopra. Nell'attualità, l'appello può/deve essere dichiarato inammissibile unicamente qualora per ciascuno dei motivi posti a fondarlo non si provveda ad individuare lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, non si provveda a specificare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e/o le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. iv) L'art. 347, comma 1, dispone attualmente (a decorrere dal 26 novembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n 164/2024, che ha riscritto la norma) che «l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale». Sono state in tal modo risolte le incertezze sull'entità dei suddetti termini sorte dopo l'avvento del d.lgs. n. 149/2022. Per maggiori dettagli in proposito – che potrebbero essere utili, potendo essere ancora pendenti questioni relative alla determinazione della suddetta entità – si fa rinvio al Commento in calce alla formula «Atto di citazione in appello avverso sentenza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con istanza di sospensione». v) Alla forma di notificazione prevista dall'art. 143 si può ricorrere allorché del soggetto che deve ricevere la notificazione non si conoscano né la residenza, né il domicilio, né la dimora, e la parte che chiede la notificazione non ne possa venire a conoscere con la normale diligenza. vi) Le condizioni legittimanti la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sono costituite, da un lato, dal dato soggettivo dell'ignoranza (incolpevole) del notificante circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, e, dall'altro, dall'oggettiva impossibilità, per il notificante medesimo, di individuare il luogo di effettivi residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica, malgrado l'esperimento delle ricerche e delle indagini suggerite nei singoli casi concreti dall'ordinaria diligenza (da valutare secondo i parametri della normalità e della buona fede), non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo (Cass. S.U., n. 540/2000; Cass. I, n. 7964/2008; Cass. I, n. 20971/2012; Cass. sez. lav., n. 13218/2013; Cass. I, ord., n. 19012/2017; Cass. I, ord., n. 10881/2020; Cass. I, ord., n. 10983/2021; Cass. III, ord., n. 40467/2021). La notifica eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c. è valida soltanto se ricorrano i presupposti legittimanti appena sopra ricordati. La notifica deve ritenersi nulla – con il conseguente obbligo per il Giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 – in particolare nel caso in cui la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (Cass. III, n. 4339/2001; Cass. sez. lav., n. 3073/2009; Cass. VI, ord., n. 8638/2017; Cass. III, ord., n. 40467/2021; contra, Cass. sez. lav., ord., n. 32444/2021, secondo cui si ha nullità solo in caso di mancato compimento delle indagini in concreto, nonché Cass. III, n. 17964/2014, secondo cui la mancata indicazione delle ricerche non costituisce causa di nullità, tale sanzione non essendo espressamente prevista nell'elencazione contenuta nell'art. 160 c.p.c.). vii) Secondo l'orientamento prevalente, il Giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354, deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello e, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo Giudice, può provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al Giudice nuovamente investito della causa (Cass. II, n. 11668/2000; Cass. II, n. 6762/2003; Cass. II, n. 16765/2010; Cass. VI, n. 14495/2017 – contra, Cass. III, n. 13550/2006). |