Istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata mediante ricorso per cassazioneInquadramentoIl ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. È, tuttavia, ammesso (art. 373 c.p.c.) che, ad istanza di parte, lo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata possa sospendere tale esecuzione oppure disporre che sia prestata congrua cauzione ad opera della parte vittoriosa qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno. La relativa delibera deve essere presa previa comparizione delle parti in camera di consiglio. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere provvisoriamente disposta dal presidente del collegio anticipatamente rispetto all'udienza di comparizione fissata. La materia non ha subito modifiche né ad opera del d.lgs. n. 149/2022 né dal d.lgs. n. 164/2024. Si vedano, comunque, le note nn. 6, 7, 8 e 11. Con d.m. n. 110/2023 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023) è stato dettato regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti dimensionali e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2022. I criteri di redazione degli atti sono descritti nell'art. 2 d.m. cit., mentre i limiti dimensionali, valevoli per le cause di valore inferiore a euro 500.000, sono fissati nell'art. 3 del medesimo d.m., salve le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5. Per ciò che attiene agli schemi informatici, l'art. 8 d.m. cit. dispone che gli atti giudiziari devono essere redatti secondo le regole dettate dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 dello stesso d.m. I disposti del d.m. n. 110/2023 si applicano ai procedimenti introdotti «dopo il 1° settembre 2023». Va rammentato che, ai sensi dell'art. 46, comma 6 disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. La presente formula riporta esemplificazione di istanza ex art. 373 c.p.c. proposta a decorrere dal 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2024) ed è stata redatta tenendo nella dovuta considerazione i prescritti del d.m. n. 110/2023. FormulaAL SIG. PRESIDENTE DEL COLLEGIO – CORTE DI APPELLO DI ... [1] ISTANZA EX ART. 373 C.P.C. PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA MEDIANTE RICORSO PER CASSAZIONE [2] Il Sig./la Sig.ra ..., nato/a a ... il ... (C.F. ... ) [3], residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato/a in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato ... [4], C.F. ... [5][6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce/a margine dell'atto di citazione in appello e in calce/a margine del ricorso per cassazione [7]. -ricorrente per cassazione- CONTRO Il Sig./la Sig.ra ... residente in ..., via/piazza ... n. ..., via/piazza ... n. ... ], elettivamente domiciliato/a nel giudizio di appello in ..., via/piazza ... n. ..., presso lo Studio dell'Avv. ... [8]. -controparte- PREMESSA Con sentenza n. ... pronunciata da Codesta Corte di appello il ... e pubblicata in data ..., in riforma della sentenza appellata dal Sig./dalla Sig.ra ..., l'istante, appellato nel relativo giudizio (n. ... R.G.), è stato condannato alla demolizione, per mancato rispetto delle distanze legali, di rilevante porzione del proprio fabbricato sito in ..., adibito in parte ad abitazione ed in parte ad esercizio commerciale, oltre al pagamento di cospicua somma a titolo di risarcimento del danno, con l'attribuzione, infine, dell'onere delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con atto in data ..., notificato il ... e depositato il ..., l'istante ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone integrale riforma per i motivi ivi specificati (in sintesi: nullità del procedimento e conseguente nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con tutti i contraddittori necessari; violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 873 c.c. e regolamento locale richiamato). Il Sig./la Sig.ra ... [9] ha dato avvio all'esecuzione della sentenza notificando distinti atti di precetto ai fini della riscossione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di lite e ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di fare. Dall'esecuzione per l'esazione dell'importo in denaro potrebbe derivare all'istante grave ed irreparabile danno, sia in ragione dell'entità della somma pretesa (pari a Euro ... a titolo di sorte, da maggiorare della rivalutazione monetaria a far tempo dal ... e degli interessi legali da computare su detta somma come di anno in anno rivalutata, a decorrere dalla data della domanda), sia in ragione del fatto che, in ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione, risulterebbe assai difficoltoso ottenere la restituzione di quanto pagato, considerato che, per ciò che consta, il Sig./la Sig.ra ... non presenta sufficienti garanzie di solvibilità in quanto ... [10]. Dall'esecuzione dell'obbligo di fare deriverà certamente all'istante danno gravissimo ed irreparabile, in ragione dell'entità delle relative conseguenze (cessazione di un'attività economica; venir meno della dimora etc.). L'istante dà disponibilità, qualora fosse ritenuto occorrente, a prestare idonea cauzione nelle forme indicate dalla Corte. Tutto questo premesso, il Sig./la Sig.ra ..., come in epigrafe rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a, PROPONE ISTANZA affinché, 1) Codesta Presidenza, in via principale, stante il ricorrere di eccezionale urgenza, voglia, nell'immediato, sospendere provvisoriamente l'esecuzione della sentenza in questione, fissando, a seguire – dando termine per la notifica del relativo decreto –, udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione e la definitiva delibera, che sin d'ora si auspica che sia di inibitoria dell'esecuzione della suddetta sentenza fino all'esito del giudizio di cassazione; 2) Codesta Presidenza, in via subordinata, voglia fissare a scadenza brevissima – dando termine per la notifica del relativo decreto – udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio per la discussione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza in questione la definitiva delibera, che sin d'ora si auspica che sia di inibitoria dell'esecuzione della suddetta sentenza fino all'esito del giudizio di cassazione. Si offrono in comunicazione, mediante deposito con modalità telematiche [11], i seguenti documenti: 1) copia conforme della sentenza di appello; 2) copia conforme del ricorso per cassazione, con relata di notifica e nota di deposito; 3) copia conforme degli atti di precetto citati in premessa; 4) ... [12]. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. L'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. deve essere proposta innanzi allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il deposito dell'atto deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 2. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, deve essere già stato proposto ricorso per cassazione. 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011). Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, « ... qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà». 4. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif., nella l. n. 114/2014. 5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1 c.p.c., come modif. dall'art. 4, comma 8 d.l. n. 193/2009 conv., con modif. nella l. n. 24/2010. 6. A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC «comunicato al proprio ordine», trattandosi di dato già risultante dal ReGindE. L'obbligo dell'Avvocato di indicare il proprio numero di fax, già previsto dall'art. 125, comma 1 c.p.c., è venuto meno, con effetto dal 26 novembre 2024, in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 164/2024. 7. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da Avvocato iscritto all'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.). La procura può essere apposta in calce o a margine della citazione (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 8. I luoghi di notificazione delle impugnazioni sono indicati nell'art. 330 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024). 9. Il riferimento è alla controparte dell'esponente. 10. Occorre specificare il fondamento di tale assunto, da suffragare, ove possibile, con documenti. 11. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali nei procedimenti innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche. Va, altresì, rammentato che, in forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte, con effetto dal 26 novembre 2024, le previsioni del deposito di atti presso la Cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento. 12. Eventuale altra documentazione utile al bisogno. COMMENTOi) Tutte le disposizioni del c.p.c. verranno citate con la sola indicazione numerica. ii) Ai sensi dell'art. 373, il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata (dalla parte vittoriosa, qualora questa non offra sufficienti garanzie di solvibilità in caso di accoglimento del ricorso per cassazione) congrua cauzione. L'istanza si propone con ricorso al Giudice (nel caso concreto: al presidente del collegio) che ha pronunciato la sentenza impugnata, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti innanzi al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione. iii) Giusta il dato normativo, ai fini della concessione dell'inibitoria deve ritenersi sufficiente (ma necessario) che dall'esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare grave ed irreparabile danno, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla fondatezza del gravame. Secondo l'orientamento prevalente, l'istanza di inibitoria è ammissibile anche nelle ipotesi in cui l'esecuzione forzata non sia stata ancora intrapresa. Presupposto indefettibile per ottenere l'inibitoria è l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione. Onde far risultare avverata tale condizione, deve essere data prova dell'avvenuto deposito del ricorso (art. 131-bis disp. att. c.p.c.). iv) In giurisprudenza viene costantemente affermato che la liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373, spetta al Giudice di legittimità e non al Giudice di appello, salva l'ipotesi di cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione (Cass. I, n. 16121/2011; Cass. III, n. 19544/2015; Cass. VI, n. 26966/2018). v) Viene ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata a seguito dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza proposta ai sensi dell'art. 373, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale (Cass. S.U., n. 16537/2008; Cass. I, n. 25627/2008; Cass. sez. lav., n. 17647/2009; Cass. I, n. 11756/2020). L'art. 373 c.p.c. viene ritenuto applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione delle pronunce dei giudici speciali innanzi alle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., n. 14503/2013). vi) La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass. VI, ord., n. 18079/2020; Cass. III, ord., n. 36646/2021; Cass. II, ord., n. 6792/2024). vii) I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo (Cass. III, ord., n. 17965/2023). |