Ricorso per revocazione davanti al Giudice di pace (art. 395 c.p.c.)InquadramentoL'art. 399 c.p.c. all'ultimo comma prevede che se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione delle parti devono farsi a norma dell'art. 319 c.p.c. Davanti al Giudice di pace a partire dall'entrata in vigore delle norme modificate dalla riforma 2022, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni relative al Giudice di pace. Resta la possibilità di proporre la domanda anche verbalmente e di essa il Giudice fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'art. 318 c.p.c. In particolare, la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., che deve contenere, oltre all'indicazione del Giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il Giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281-undecies, comma 2 c.p.c. Il d.lgs. n. 164/2024, nell'apportare modifiche all'art. 318 c.p.c., ha previsto che il Giudice di Pace con lo stesso decreto informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede Euro 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il convenuto si costituisce a norma dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. In particolare l'art. 319 c.p.c., come da ultimo modificato in forza del d.lgs. n. 164/2024, stabilisce che l'attore si costituisce depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale e, quando occorre, la procura, mentre il convenuto si costituisce tramite deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura. A norma dell'art. 399 c.p.c., se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla Corte d'Appello la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla notificazione, con la copia autentica della sentenza impugnata. Va segnalato che sempre il d.lgs. n. 164/2024 ha eliminato tutti i riferimenti al deposito «in cancelleria», non più attuale a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte. Le altre parti devono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni. Davanti al Giudice di pace il deposito e la costituzione devono farsi a norma dell'art. 319 c.p.c. In particolare l'art. 319 c.p.c., come da ultimo modificato in forza del d.lgs. n. 164/2024 2024, stabilisce che l'attore si costituisce depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale e, quando occorre, la procura, mentre il convenuto si costituisce tramite deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura. Non viene chiarito, pertanto, se data la modifica dell'atto introduttivo, anche per la revocazione davanti al Giudice di pace debba utilizzarsi il ricorso invece dell'atto di citazione. Ciò perché l'art. 399 c.p.c. rinvia espressamente, almeno per quanto riguarda la costituzione delle parti e il deposito in cancelleria, alle norme relative a tale procedimento. In linea con l'opinione dottrinale e giurisprudenziale che ritiene che la revocazione nei procedimenti con rito del lavoro debba essere proposta con ricorso, ritengo che anche in questo caso l'atto introduttivo debba essere modificato da citazione a ricorso. Infine si segnala che a norma dell'art. 400 c.p.c. davanti al Giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle relative al procedimento di revocazione. In questa formula si è ipotizzata una revocazione per errore di fatto e, pertanto, è opportuno inquadrare, sia pur brevemente, questa tipologia di errore previsto come motivo di revocazione ordinaria. Esso consiste, secondo la giurisprudenza di legittimità, in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il Giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. L'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa. Dunque, vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Cass. V, n. 9654/2024). Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (Cass. V, n. 4071/2020; Cass. VI, n. 2884/2020; Cass. V, n. 27570/2018). Diversamente l'errore revocatorio, che consiste in un errore di percezione che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, non è configurabile nell'ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, essendo la loro violazione o falsa applicazione un errore di diritto, o, in generale, errori che coinvolgano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico giuridico (Cass. Sez. Un., 15876/2024; Cass. sez. lav., n. 13367/2009; Cass. III, n. 10123/2009). La revocazione potrà aversi, davanti al Giudice di pace, per tutti i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c. FormulaGIUDICE DI PACE DI ... [1] RICORSO PER REVOCAZIONE [2] Nell'interesse del Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ... alla via ... n. ..., C.F. ..., (oppure) [la società ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ... ( ... ), via/p.za ... n. ..., C.F. ... P.I. ... ) [3] residente in ..., via ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., C.F. ... [4], PEC ... [5], [fax ... ] [6] elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., alla via ... n. ..., per mezzo di procura allegata al presente atto [7]. CONTRO Il Sig, ..., C.F. ..., residente in ..., via ... n. ..., *** PREMESSO CHE 1. Dinanzi all'Ecc.mo Giudice ora adito si è svolto un procedimento civile, instaurato dal Sig. ... contro il Sig. ... con atto di citazione notificato in data ...; 2. Il procedimento in questione è terminato con la pronuncia di una sentenza in data ..., notificata il ... [ovvero non notificata] che ha così deciso: ... [riportare il dispositivo della sentenza impugnata]. Questa decisione si è basata, come è dato evincere già dalla lettura degli atti e dei documenti della causa, su di un errore di fatto consistente, ex art. 395, n. 4, c.p.c., sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa e che non ha costituito un punto controverso su cui il Giudice di pace adito ebbe a pronunciarsi. Infatti ... [esporre in cosa consiste l'errore di fatto denunciato] [8] 3. La fattispecie ora esposta rientra nell'ambito del vizio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., sicché il Sig. ... intende impugnare per revocazione la sentenza n. ... del ... che ha deciso sulla base del suddetto errore di fatto revocatorio. *** Tutto quanto premesso il Sig. ... ut supra rappresentato e difeso CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice di pace adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 318, comma 2, c.p.c., voglia assumere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Giudice adito pronunciare la revocazione della sentenza resa inter partes da questo Giudice di pace il ... [indicare sia la data della decisione che la data della pubblicazione], n. ..., notificata il ... (ovvero non notificata) e, conseguentemente, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente giudizio, che ora integralmente si riportano ... [riportare, trascrivendole, le conclusioni formulate nel precedente giudizio]. Contestualmente chiede all'Ecc.mo Giudice adito di disporre, ai sensi dell'art. 401 c.p.c., la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata perché dall'esecuzione della stessa può derivare all'attore grave ed irreparabile danno per i seguenti motivi .... Invita il convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 319 c.p.c. con l'avvertimento che in mancanza si procederà in sua contumacia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si producono i seguenti documenti: 1) copia della sentenza impugnata; 2) ... Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [9] 1. Il ricorso per la revocazione della sentenza va proposta davanti allo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. È pacifico che parlando dello “stesso Giudice” l'art. 398 c.p.c. intenda riferirsi allo stesso ufficio giudiziario; se questo è organizzato in più sezioni, la revocazione potrà, ma non obbligatoriamente, essere assegnata ad una sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza revocanda (in giurisprudenza si vedano Cass. sez. lav., n. 19498/2006; Cass. sez. lav., n. 19041/2006). Come esposto nel Commento della presente formula, il procedimento davanti al Giudice di pace è stato modificato dalla riforma 2022. Poiché dall'entrata in vigore della riforma 2022 il procedimento davanti al Giudice di pace viene introdotto con ricorso e poiché l'art. 399 c.p.c. rinvia espressamente per la costituzione delle parti all'art. 319 c.p.c. e l'art. 400 c.p.c. dispone che davanti al Giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate dalle norme sulla revocazione, la revocazione a partire dall'entrata in vigore della riforma dovrà proporsi con ricorso che dovrà essere depositato presso il Giudice adito al fine della fissazione dell'udienza. La costituzione delle parti va effettuata a norma del nuovo testo dell'art. 319 c.p.c. 2. La domanda di revocazione si propone con atto di citazione anche nell'ipotesi in cui per l'introduzione del giudizio sia prevista una forma diversa, ossia quella del ricorso; ciò in base al dato testuale dell'art. 398 c.p.c. che afferma: “la revocazione si propone con citazione ... ”. La forma del ricorso è invece prevista, a norma dell'art. 391-bis c.p.c., per la revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione (si veda la relativa formula). Per questa formula si è ipotizzato l'uso del ricorso davanti al Giudice di pace in ossequio alla disciplina che entrerà in vigore dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti pendenti successivamente a tale data. 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). 4. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8 d.l. n. 193/2009 conv., con modif. nella l. n. 24/2010. 5. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif. nella l. n. 114/2014. 6. Il d.lgs. n. 164/2024, nell'apportare modifiche all'art. 125 c.p.c., ha eliminato il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 8. Davanti al Giudice di pace a partire dall'entrata in vigore delle norme modificate dalla riforma 2022, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni relative al Giudice di pace. Resta la possibilità di proporre la domanda anche verbalmente e di essa il Giudice fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'art. 318 c.p.c. In particolare, la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., che deve contenere, oltre all'indicazione del Giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il Giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 281-undecies, comma 2 c.p.c. Il convenuto si costituisce a norma dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. In particolare l'art. 319 c.p.c. stabilisce che l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui sopra, insieme con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e, quando occorre, la procura, mentre il convenuto si costituisce tramite deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura. 9. L'atto introduttivo del giudizio di revocazione deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Si esclude che possa essere adoperata, per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la procura rilasciata per il ricorso alla Suprema Corte (Cass. III; n. 700/2006; Cass. III, n. 6198/2005). COMMENTOVa ricordato che a norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le stesse modalità. Il d.m. n. 110/2023, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023, reca il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari” applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Questo decreto pone i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile con la struttura dei campi necessari per inserire le informazioni nei registri del processo. Fissa anche i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500 mila euro. In ogni caso, a norma del comma 6 della disposizione il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità dello stesso, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese processuali. D. m. 7 agosto 2023, n. 110 Con riferimento al d.m. n. 110/2023 in particolare l'art. 2 del decreto stabilisce che, al fine di assicurare la chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti secondo il seguente schema: a. Intestazione, recante l'ufficio giudiziario innanzi al quale la domanda è proposta e il tipo di atto; b. Le parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c. Le parole chiave, in numero massimo di 20, che individuano l'oggetto del giudizio; d. Nelle impugnazioni gli estremi del provvedimento che si impugna con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, della data di pubblicazione e della data dell'eventuale notificazione; e. L'esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, rispetto alle impugnazioni, l'individuazione dei capi della decisione che si impugnano e l'esposizione dei motivi; f. Nella parte in fatto, il riferimento puntuale ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati corrispondentemente al loro contenuto, consultabili “preferibilmente” con apposito collegamento ipertestuale; g. Rispetto ai motivi di diritto, l'esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono come rilevanti; h. Le conclusioni, con la distinta indicazione di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i. L'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indice dei documenti consultabili con il collegamento ipertestuale; j. Il valore della controversia; k. La richiesta di distrazione delle spese; l. L'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto, le disposizioni in questione si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri atti del processo; e gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo cui si riferiscono. Per quanto riguarda i limiti dimensionali degli atti processuali, l'art. 3 del decreto stabilisce che salvo le deroghe e le esclusioni previste dal decreto (artt. 4 e 5), l'esposizione deve essere contenuta nel numero massimo di: a. 80.000 caratteri che corrispondono circa a 40 pagine nel formato previsto dall'art. 6 del decreto, rispetto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b. 50.000 caratteri, che corrispondono circa a 26 pagine nello stesso formato, rispetto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c. 10.000 caratteri, che corrispondono circa a 5 pagine nello stesso formato, rispetto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili solo all'udienza. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non sono compresi gli spazi. Da questi limiti sono però esclusi gli elementi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), h), i), l), m), n); l'indice e la sintesi dell'atto; le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; la data e il luogo e le sottoscrizioni di parti e difensori; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note. Sono altresì previste delle deroghe; si possono superare i limiti di cui all'art. 3 del decreto se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche a causa della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi. In questo caso il difensore deve esporre in modo sintetico le ragioni per cui si è reso necessario superare i limiti dimensionali. Vi sono delle ipotesi di deroga “automatica”, cioè la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di una impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda il formato, gli atti sono redatti mediante caratteri di uso corrente, preferibilmente con l'uso di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5; con margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Non sono consentite note salvo che per indicare i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinali. L'art. 8 infine prevede che gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole previste dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011 e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche dell'art. 34 del decreto in questione. Le specifiche tecniche di cui al primo comma, definiscono le informazioni strutturate e i dati necessari per elaborare gli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente. Rispetto agli atti del giudizio di cassazione, le specifiche tecniche tengono anche conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte, sentiti il Procuratore generale presso la Corte, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato. |