Fissazione dell'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.14 c.p.c.InquadramentoLa formula ha ad oggetto decreto di fissazione dell'udienza (rito unitario in materia di famiglia). Le norme di procedura applicabili sono contenute nel libro II, titolo VI-bis del codice di procedura civile («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», cd. pPMF), in particolare negli articoli 473-bis e ss c.p.c. Queste disposizioni hanno effetto dalla data del 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Si segnalano anche le modifiche al regime transitorio apportate dalla legge conversione del d.l. n. 198/2022 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi: «in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'art. 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'art. 473-bis.5 del codice di procedura civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei». FormulaTRIBUNALE DI ... Il Presidente, visto il ricorso introduttivo del giudizio, DESIGNA giudice relatore ..., al quale viene delegata la trattazione ed istruzione del procedimento, FISSA l'udienza in data ... davanti al giudice delegato, (TRA IL GIORNO DEL DEPOSITO DEL RICORSO E L'UDIENZA NON DEVONO INTERCORRERE PIÙ DI 90 GIORNI) ASSEGNA al ricorrente termine entro il ... per la notificazione dell'odierno provvedimento e del ricorso introduttivo alla parte convenuta. (TRA LA NOTIFICA DEL RICORSO E LA DATA DELL'UDIENZA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A 60 GIORNI) INVITA parte convenuta a costituirsi in giudizio almeno 30 giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante Avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. INFORMA le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Si comunichi al Pubblico ministero a cura della Cancelleria. Luogo e data ... Firma ... COMMENTOLe norme processuali sottese al giudizio di separazione e divorzio sono, oggi, contenute negli artt. 473-bis e ss. c.p.c. Per l'ipotesi della separazione consensuale, la norma di riferimento è l'art. 473-bis.51 c.p.c. che attua i principi di delega (l. n. 209/2021) contenuti nell'art. 1, comma 17, lett. o), nella parte in cui è richiesto di «introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'art. 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare». A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. Il procedimento viene instaurato con decreto di fissazione dell'udienza a cura del Presidente. Il testo dell'art 473-bis.14 è, tuttavia, pienamente compatibile anche con la delega per la fissazione udienza allo stesso giudice relatore, trattandosi di atto di organizzazione del procedimento suscettibile di delega (includo in trattazione e istruzione). Diversi i modelli possibili (tenendo conto delle prassi adottate dagli uffici): 1) il giudice delegato fissa udienza e pronuncia quindi il decreto presidenziale; 2) designazione da parte del Presidente del giudice relatore che provvede alla fissazione dell'udienza; 3) delega della funzione presidenziale di fissazione dell'udienza al giudice relatore. 4) assegnazione automatica dei procedimenti ai componenti della sezione e facoltà del giudice relatore di emettere il decreto di fissazione d'udienza. In linea di principio, come già accade nelle prassi, il procedimento, per l'istruzione e la trattazione, sarà delegato al giudice relatore, in linea, invero, con lo spirito della riforma che gli conferisce ampi poteri da poter esercitare fino al momento della decisione (l'unico atto che resta riservato al Collegio). Il d.lgs. n. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia) ha integrato la disciplina di una ulteriore disposizione (nuovo ultimo comma dell'art. 473-bis.14 c.p.c.): Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17. |