Memoria di costituzione del convenuto resistente (art. 416 c.p.c.)

Antonio Lombardi

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ex art. 415 c.p.c., mediante deposito telematico di una memoria difensiva, unitamente al fascicolo processuale di parte corredato da documenti. Analogamente che per il ricorrente, che nell'atto introduttivo del giudizio dovrà provvedere alla compiuta delineazione dei fatti di causa e all'articolazione di prova, il resistente, nella memoria di costituzione, sarà tenuto a prendere posizione, eventualmente contestando, sui fatti di causa, ad allegare ulteriori fatti, articolare prove e produrre documentazione, sollevare eccezioni, proporre domanda riconvenzionale e chiamare terzi in causa.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ... SEZIONE LAVORO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [1]

UDIENZA ... - DOTT. ...

Per il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., via ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... (C.F. ...; PEC ... ...; tel. ... [2] ), presso il cui Studio in ..., via ... n. ..., è altresì elettivamente domiciliato, giusta delega a margine del presente atto [3] ;

-resistente-

CONTRO

il Sig. ..., C.F. ..., nato a ..., il ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..., via ... n. ...;

-ricorrente-

****

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ..., ... adiva il Tribunale di ..., in funzione di Giudice del lavoro, al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE

1) accertare e dichiarare ...;

2) per l'effetto: dichiarare ...;

3) accertare e dichiarare ...;

4) condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro ....

Il tutto con interessi e rivalutazione delle singole scadenze al saldo.

Con sentenza esecutiva e con condanna del convenuto al pagamento delle spese, dei diritti e dei compensi professionali di legge in favore del procuratore antistatario.

IN OGNI CASO

Accertare e dichiarare ....

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente deduce ....

In particolare afferma ....

Con il presente atto si costituisce in giudizio ..., come in epigrafe difeso, rappresentato e domiciliato, per contestare in toto le avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto”.

FATTO

DIRITTO

A. Sulla infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente per assoluta carenza di prova.

B. Sui conteggi di parte ricorrente.

C. Sulla inammissibilità delle istanze istruttorie.

Ci si oppone alla richiesta dei capitoli di prova così come ex adverso formulati, che dovranno pertanto essere rigettati, in quanto trattasi di capitoli di prova il cui contenuto è generico, indeterminato, contenente espressioni valutative e/o giudizi, nonché tendenti a fornire la prova di circostanze negative e/o irrilevanti.

Ci si oppone altresì alla richiesta di ampliamento del contraddittorio al medesimo Ente Previdenziale.

***

Tutto ciò premesso ed esposto, ..., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

Nel merito:

– rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;

– con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

si chiede, occorrendo, ammettersi, senza inversione del relativo onere, prova per testi sui capitoli da ... a ... di cui in narrativa del presente atto da aversi qui ritrascritti e preceduti dalla locuzione “vero che”, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte ammessi.

Si chiede inoltre che, all'occorrenza, venga ammessa CTU contabile sui conteggi ex adverso prodotti.

Si indicano a testi: ....

Si producono in copia fotostatica i seguenti documenti:

...;

....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023.

2. L'indicazione del numero di fax dell'avvocato, prevista dalla precedente formulazione dell'art. 125 c.p.c., è stata soppressa a seguito della modifica exd.lgs. n. 164/2024 (cd Correttivo Cartabia).

3. L'introduzione del processo civile telematico (PCT) e della possibilità di deposito per via telematica degli atti, ha determinato la necessità di adattamento delle modalità di conferimento della procura alle liti e di deposito della stessa. Nel caso in cui il cliente non sia dotato di firma digitale l'avvocato potrà provvedere alla conversione digitale ed al deposito telematico della procura cartacea. Nel diverso caso in cui il cliente sia dotato di firma digitale certificata, la firma e la controfirma per autentica verranno apposte direttamente sul documento in formato digitale, che sarà poi oggetto di deposito in forma telematica (cfr. art. 83 c.p.c. e art. 18 d.m. n. 44/2011).

COMMENTO

Il deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice competente, insieme ai documenti in esso indicati, segna il momento della litispendenza, alla quale si annettono talune conseguenze di ordine sostanziale e processuale, come l'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.

Il Giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c., non oltre sessanta giorni dal giorno del deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione di udienza, deve essere notificato al resistente, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza devono decorrere non meno di trenta giorni (cd termine a difesa).

A mente del successivo art. 416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c., mediante deposito di una memoria difensiva, unitamente al fascicolo processuale di parte corredato da documenti.

In ossequio alla regola della full disclosure, promanazione dei fondamentali principi di immediatezza e concentrazione, che permeano il processo del lavoro, la memoria di costituzione e risposta costituisce l'occasione processuale per il resistente per prendere posizione, eventualmente contestando, sui fatti di causa, allegare ulteriori fatti, articolare prove produrre documentazione, sollevare eccezioni, proporre domanda riconvenzionale e chiamare terzi in causa. Avendo congegnato analoghe preclusioni per il ricorrente, che nell'atto introduttivo deve provvedere a una compiuta allegazioni degli elementi in fatto a sostegno della domanda e all'articolazione dei mezzi di prova, all'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. il thema decidendum ac probandum dovrà essere tendenzialmente delineato.

Il compiuto assolvimento, in capo al resistente, dell'onere assertivo, di proposizione di eccezioni nonché di articolazione delle prove è legato alla tempestività della costituzione in giudizio. Il resistente può, difatti, costituirsi sino all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. (o anche dopo, nel successivo corso del giudizio, ma all'udienza di discussione verrà dichiarato contumace) e, in caso di costituzione tardiva, incorrerà nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che domande riconvenzionali ed eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, andranno dichiarate inammissibili, né potrà darsi corso alla richiesta di chiamata di terzo in causa. I mezzi istruttori articolati saranno inammissibili (in caso di prova costituenda) o inutilizzabili (in caso di prova precostituita), fatti salvi i poteri ufficiosi del Giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c.

L'onere di specifica e tempestiva contestazione, in capo al convenuto resistente, non collegato ad alcun meccanismo decadenziale, se non a quello della prima difesa utile, è proprio del processo del lavoro, in ossequio al meccanismo circolare di allegazioni, articolazioni e contestazioni previsto dagli artt. 415 e 416 c.p.c., anche prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. da parte della l. n. 69/2009. I fatti dettagliatamente allegati dal ricorrente e dallo stesso posti a fondamento della propria domanda, sui quali il convenuto non prenda tempestiva e specifica posizione, devono ritenersi pertanto ammessi, senza necessità di svolgere prova (Cass. sez. lav., n. 2174/2021. In materia di contestazione di conteggi, vedi Trib. Chieti sez. lav., n. 157/2022; Trib. Bari sez. lav., n. 3134/2021).

Quanto alle deduzioni istruttorie e produzioni documentali, il resistente che non articoli mezzi di prova o non depositi documenti, contestualmente all'atto di costituzione e risposta, decade dal diritto di articolarli o produrli tardivamente, fatta eccezione dei casi in cui: a) la produzione tardiva dei documenti sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale; b) il Giudice attivi i propri poteri d'ufficio in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitarsi sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo (Cass. sez. lav., n. 14081/2020; Cass. sez. lav., n. 19810/2013).

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