Ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c.

Antonio Lombardi

Inquadramento

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condizione di procedibilità delle richieste di provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché della pensione di inabilità/assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, è disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento alla preventiva domanda in sede amministrativa e al beneficio richiesto. Il Giudice nomina un consulente tecnico ed all'esito, in caso di mancata contestazione delle risultanze, provvede all'omologa delle stesse.

Formula

TRIBUNALE DI ... SEZIONE LAVORO

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445-BIS C.P.C.[1]

Nell'interesse di: ..., nato a ... ( ... ) il ..., (C.F. ... ) e residente in via ... n. ..., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ... (C.F. ... ), in ... ( ... ) alla via ..., n. ..., (tel. ... - PEC ... @. ... ) in virtù di procura telematica in calce al presente atto [2] ,

CONTRO

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso ...

PREMESSO

1) Che, in data ... il Sig. ... presentava domanda d'invalidità civile (n. ... );

2) Che, in data ... / ... /20 ... la commissione medica competente presso l'INPS di ... a seguito di visita, rassegnava la seguente diagnosi ...;

3) Che, sulla base della diagnosi, non veniva riconosciuta la provvidenza richiesta dal ricorrente (es. l'indennità di accompagnamento);

4) Che il Sig. ... è affetto da patologie invalidanti ed è, pertanto, nelle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze richieste, sussistendo i requisiti tutti di cui alla l. n. 18/1980;

5) Che, è interesse, pertanto, dell'odierno ricorrente ottenere il riconoscimento della provvidenza (es. dell'indennità di accompagnamento);

6) Che sussistono le condizioni previste dall'art. 445-bis c.p.c. per richiedere un accertamento tecnico preventivo;

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., come rappresentato, difeso e domiciliato

RIVOLGE

all'A.G. adita istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle proprie condizioni sanitarie legittimanti le pretese formulate in premessa del presente atto, id est riconoscimento (es. dell'indennità di accompagnamento), con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si chiede quindi che il Giudice proceda a norma dell'art. 696-bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005, e all'art. 195, riferito all'assistenza di un medico legale dell'ente convenuto e relativi adempimenti necessari correlati a tale assistenza.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il Sig. ..., dichiara di essere titolare, dall'ultima dichiarazione, di un reddito imponibile Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002 e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, e pertanto

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente.

In caso di soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., Vorrà, pertanto, l'Ill.mo Giudice adito, astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di Iscrizione a ruolo ex art. 9 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002, parte ricorrente dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore al triplo dell'importo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92, e pertanto chiede di essere esonerato dal relativo versamento.

Allegati:

– dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi IRPEF carta d'identità;

– verbale Commissione INPS invalidità civile del ...;

– certificazioni mediche.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023.

2. L'introduzione del processo civile telematico (PCT) e della possibilità di deposito per via telematica degli atti, ha determinato la necessità di adattamento delle modalità di conferimento della procura alle liti e di deposito della stessa. Nel caso in cui il cliente non sia dotato di firma digitale, l'avvocato potrà provvedere alla conversione digitale e al deposito telematico della procura cartacea. Nel diverso caso in cui il cliente sia dotato di firma digitale certificata, la firma e la controfirma per autentica verranno apposte direttamente sul documento in formato digitale, che sarà poi oggetto di deposito in forma telematica (cfr. art. 83 c.p.c. e art. 18 d.m. n. 44/2011). A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell'introduzione del nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c., è obbligatorio il deposito in forma telematica di atti e documenti.

COMMENTO

L'art. 445-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 98/2011, e modificato dalla l. n. 183/2011, entrato in vigore dal 1° gennaio 2012, ha delineato l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condizione di procedibilità delle richieste di provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché della pensione di inabilità/assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984 (Cass. sez. lav., n. 16251/2020).

Lo strumento, permeato da chiare finalità di razionalizzazione e deflazione del contenzioso giurisdizionale, sulla falsariga della consulenza tecnica prevista ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis c.p.c., prende le mosse dalla presentazione di un ricorso, la cui ulteriore finalità metaprocessuale è quella di impedire il compimento dei termini decadenziali per la richiesta delle prestazioni (cfr. art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per le prestazioni previdenziali ed art. 42, comma 3 l. n. 326/2003 per le prestazioni assistenziali).

Conformemente alla disciplina generale dettata dall'art. 443 c.p.c., le domande aventi a oggetto pensione di inabilità e assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984 prevedono, a pena di improcedibilità, l'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o il decorso dei termini per il compimento degli stessi.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento alla preventiva domanda in sede amministrativa e al beneficio richiesto, non potendosi proporre un'istanza di ATP per il mero accertamento delle condizioni sanitarie del soggetto o finalizzato all'ottenimento di provvidenze diverse da quelle tassativamente elencate al comma 1 della disposizione (vedi, tuttavia, Cass. sez. lav., n. 24953/2021 in tema di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. n. 104/1992). L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone – come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – che l'accertamento medico legale risponda a un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente (Cass. VI, n. 36381/2021).

Il procedimento per ATP si inserisce, alla stregua di istituto cuscinetto, tra due fasi, una soltanto delle quali, quella antegiudiziale concernente il procedimento amministrativo, appare connotata da necessarietà. In sintesi, il sistema prevede un doppio meccanismo di procedibilità/proponibilità, rispettivamente tra la domanda in sede amministrativa e il procedimento per ATP, nonché tra quest'ultimo e il successivo ricorso in sede previdenziale. Tale ultimo passaggio rappresenta, tuttavia, una mera eventualità, in quanto normalmente, fatta salva l'ipotesi dell'opposizione alle risultanze dell'ATP, l'individuazione della concreta ricorrenza dei requisiti sanitari conduce al riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, previa verifica degli ulteriori requisiti di legge (es. anagrafico, reddituale, etc.), rendendo superflua l'ulteriore iniziativa giudiziaria, in sede di cognizione piena previdenziale.

Fissata udienza di comparizione delle parti e del consulente tecnico nominato, per il conferimento dell'incarico, con termine intermedio per la costituzione dell'Ente resistente, e conferito incarico peritale, il consulente provvederà al deposito della relazione, comprensiva delle osservazioni dei CTP, ai sensi del novellato art. 195 c.p.c., nel termine indicato dal Giudice.

Terminate le operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio con dichiarazione di dissenso. Tale dichiarazione, che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, può avere a oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione (Cass. sez. lav., n. 20847/2019). L'atto di contestazione delle conclusioni del consulente, depositato dalla parte in disaccordo, può non esprimere i motivi del dissenso, che sono previsti a pena di inammissibilità come contenuto necessario del successivo ricorso in opposizione (Cass. n. 12332/2015; Trib. Roma sez. lav., n. 3140/2019).

In assenza di contestazione, il Giudice, se non procede alla rinnovazione dell'accertamento o alla sostituzione del consulente, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese di lite e di consulenza, che non possono essere poste a carico del ricorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 152-bis c.p.c. (Cass. VI, n. 16515/2016). Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Qualora non provveda, l'avente diritto potrà agire giudizialmente, se del caso con lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, configurando la relazione peritale prova scritta del credito vantato. Il decreto di omologa non contestato e opposto diviene definitivo, e non sarà più impugnabile neanche con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., fatta eccezione per il capo relativo alle spese (Cass. sez. lav., n. 1761/2021).

In caso di contestazioni, da depositare entro trenta giorni, la parte avrà ulteriore termine di trenta giorni per depositare ricorso per opposizione che contenga, a pena di nullità, la specificazione dei motivi di contestazione. Tale specificazione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, non già nella dichiarazione di dissenso resa ai sensi del comma 4, ma direttamente nel successivo ricorso introduttivo del giudizio (Cass. sez. lav., n. 12332/2015; Trib. Trani sez. lav., n. 194/2022).

È da ritenere che anche nel giudizio di opposizione l'accertamento verta esclusivamente sul solo requisito sanitario. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione è inappellabile, ma potrà essere impugnata con ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, comma 1 c.p.c., anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese (Cass. civ. lav., n. 3670/2019).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario