Dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis comma 4, c.p.c.InquadramentoL'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condizione di procedibilità delle richieste di provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché della pensione di inabilità/assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984 è disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento alla preventiva domanda in sede amministrativa e al beneficio richiesto. Il Giudice nomina un consulente tecnico e all'esito, in caso di mancata contestazione delle risultanze, provvede all'omologa delle stesse. La contestazione avrà luogo mediante deposito telematico di atto di formale dissenso rispetto alle conclusioni del consulente, nel termine di trenta giorni fissato dal Giudice, e la parte dissenziente avrà ulteriore termine di trenta giorni per depositare ricorso per opposizione che contenga, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi di contestazione. FormulaTRIBUNALE DI ... SEZIONE LAVORO DICHIARAZIONE DI DISSENSO EX ART. 445-BIS, COMMA 4, C.P.C. Giudice ... R.G. ... / ... Per il Sig. ... nato il ... / ... / ... a ... (C.F. ... ) e residente a ... in via ... n ..., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'Avv. ... (C.F. ... ), nonché e domiciliato presso il suo studio in ... alla via ... n. ... (tel. ..., PEC ... @PEC.it) CONTRO INPS, in persona del Presidente p.t. con sede in ... alla via ... nonché rappresentato e difesa dall'Avv. ..., elett. dom. presso l'Avvocatura ... PREMESSO 1. Che, con decreto del ... il Giudice del lavoro presso il Tribunale di ... fissava termine di giorni 30 per la contestazione delle risultanze dell'elaborato peritale depositato nel procedimento per accertamento tecnico obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. proposto dal Sig. ... avverso l'INPS; 2. Che, il Sig. ... ritiene di sollevare le seguenti contestazioni all'elaborato peritale, osservazioni così come formulate dal proprio consulente di parte il Dott. ... : “non si concorda con le conclusioni del CTU” per le seguenti motivazioni: a) che, difatti, il ricorrente è affetto dalla seguente patologia ... (come da certificazione medica depositata in atti), con conseguenze permanenti che giustificano il riconoscimento della provvidenza ... con decorrenza dal ...; b) ...; che, pertanto, si contestano espressamente le conclusioni offerte dal CTU Tutto quanto ciò premesso, il Sig. ... come rappresentato, difeso e domiciliato manifesta il proprio DISSENSO All'omologazione dell'accertamento sanitario ex art. 445-bis, comma 4 c.p.c., con espressa riserva di proporre il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. nei termini di legge. Luogo e data ... Firma Avv. ... COMMENTOL'art. 445-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 98/2011, e modificato dalla l. n. 183/2011, entrato in vigore dal 1° gennaio 2012, ha delineato l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condizione di procedibilità delle richieste di provvidenze per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché della pensione di inabilità/assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984 (Cass. sez. lav., n. 16251/2020). Lo strumento, permeato da chiare finalità di razionalizzazione e deflazione del contenzioso giurisdizionale, sulla falsariga della consulenza tecnica prevista ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis c.p.c., prende le mosse dalla presentazione di un ricorso, la cui ulteriore finalità metaprocessuale è quella di impedire il compimento dei termini decadenziali per la richiesta delle prestazioni (cfr. art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per le prestazioni previdenziali ed art. 42, comma 3 l. n. 326/2003 per le prestazioni assistenziali). Conformemente alla disciplina generale dettata dall'art. 443 c.p.c., le domande aventi a oggetto pensione di inabilità e assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984 prevedono, a pena di improcedibilità, l'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o il decorso dei termini per il compimento degli stessi. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento alla preventiva domanda in sede amministrativa e al beneficio richiesto, non potendosi proporre un'istanza di ATP per il mero accertamento delle condizioni sanitarie del soggetto o finalizzato all'ottenimento di provvidenze diverse da quelle tassativamente elencate al comma 1 della disposizione (vedi, tuttavia, Cass. sez. lav., n. 24953/2021 in tema di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. n. 104/1992). L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone – come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – che l'accertamento medico legale risponda a un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente (Cass. VI, n. 36381/2021). Fissata udienza di comparizione delle parti e del consulente tecnico nominato, per il conferimento dell'incarico, con termine intermedio per la costituzione dell'Ente resistente, e conferito incarico peritale, il consulente provvederà al deposito della relazione, comprensiva delle osservazioni dei CTP, ai sensi del novellato art. 195 c.p.c., nel termine indicato dal Giudice. Terminate le operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio con dichiarazione di dissenso. Tale dichiarazione, che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa, può avere a oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione (Cass. sez. lav., n. 20847/2019). L'atto di contestazione delle conclusioni del consulente, depositato dalla parte in disaccordo, può non esprimere i motivi del dissenso, che sono previsti a pena di inammissibilità come contenuto necessario del successivo ricorso in opposizione (Cass. n. 12332/2015; Trib. Roma sez. lav., n. 3140/2019). In assenza di contestazione, il Giudice, se non procede alla rinnovazione dell'accertamento o alla sostituzione del consulente, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese di lite e di consulenza, che non possono essere poste a carico del ricorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 152-bis c.p.c. (Cass. VI, n. 16515/2016). Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Qualora non provveda, l'avente diritto potrà agire giudizialmente, se del caso con lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, configurando la relazione peritale prova scritta del credito vantato. Il decreto di omologa non contestato e opposto diviene definitivo, e non sarà più impugnabile neanche con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., fatta eccezione per il capo relativo alle spese (Cass. sez. lav., n. 1761/2021). In caso di contestazioni, da depositare entro trenta giorni, la parte avrà ulteriore termine di trenta giorni per depositare ricorso per opposizione che contenga, a pena di nullità, la specificazione dei motivi di contestazione. Tale specificazione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, non già nella dichiarazione di dissenso resa ai sensi del comma 4, ma direttamente nel successivo ricorso introduttivo del giudizio (Cass. sez. lav., n. 12332/2015; Trib. Trani sez. lav., n. 194/2022). È da ritenere che anche nel giudizio di opposizione l'accertamento verta esclusivamente sul solo requisito sanitario. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione è inappellabile, ma potrà essere impugnata con ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, comma 1 c.p.c., anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese (Cass. civ., sez. lav., n. 3670/2019). |