Atto di precetto su scrittura privata autenticata

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'atto di precetto costituisce un'intimazione stragiudiziale ad adempiere nei confronti del debitore risultante dal titolo esecutivo il comando giuridico ivi versato corredato dall'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Formula

ATTO DI PRECETTO SU SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Il Sig. ..., rappresentato e difeso [1] , come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. ... (C.F. ... ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ..., via ...

PREMESSO CHE

– con scrittura privata, autenticata in data ..., dal ..., ... si obbligava al pagamento nei confronti di ... della somma di Euro ... entro la data del ...;

– in particolare, nella detta scrittura che di seguito si trascrive [2] è stato previsto: “ ... ”;

– la scrittura è stata notificata in data ... [3];

INTIMA E FA PRECETTO

a ..., nato il ... a ..., C.F. ..., di provvedere entro il termine di giorni 10 [4] dalla notificazione del presente atto [5] al pagamento in favore di ... delle seguenti somme:

sorte capitale indicata nel titolo ...

interessi maturati alla data del ...

spese di notificazione della scrittura privata autenticata ...

compenso per la redazione del precetto ...

rimborso spese generali (15%) ...

CPA 4% su Euro ...

IVA 22% su Euro ...

TOTALE COMPENSI, CPA E IVA ...

TOTALE SPESE ...

TOTALE ...

oltre agli interessi al saggio di ..., a decorrere dalla data di notificazione del presente atto e sino al saldo;

AVVERTE

IL DEBITORE CHE:

– in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;

- il giudice competente per l'esecuzione è ....;

– può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di eventuale sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore [6].

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto di precetto ed alla successiva esecuzione forzata e agli eventuali giudizi di opposizione l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

1. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione può essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, senza necessità della difesa tecnica che, pertanto, è solo facoltativa.

2. Le scritture private autenticata quando sono poste a fondamento dell'esecuzione devono essere integralmente trascritte nell'atto di precetto. È stato peraltro precisato – con un principio che per eadem ratio appare applicabile anche all'ipotesi in esame – che il precetto deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione (Cass. III, n. 3593/1990). La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto ne determina la nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. III, n. 5168/2005).

3. In alternativa, l'art. 479 c.p.c. prevede che la notificazione del titolo esecutivo avvenga contestualmente a quella dell'atto di precetto. In ogni caso, il titolo esecutivo, in omaggio a quanto previsto dal secondo comma dopo la riforma realizzata dalla l. n. 80/2005, deve essere notificato alla parte personalmente: dunque, la semplice notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea e necessaria a far decorrere i termini brevi per l'impugnazione (Cass. S.U., n. 12898/2011), ma per procedere ad esecuzione forzata occorrerà in ogni caso notificare la sentenza (ed il precetto).

4. Salvo che sia autorizzata l'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., è possibile procedere ad esecuzione forzata solo laddove sia decorso un termine non inferiore a giorni 10 e non superiore a giorni 90, secondo le indicazioni contenute nell'atto di precetto. Il termine entro il quale l'obbligazione deve essere adempiuta è non inferiore a dieci giorni: la mancata o la diversa assegnazione al debitore del termine non determina, tuttavia, la nullità del precetto, ma comporta soltanto che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso detto termine (Cass. III, n. 55/2002).

5. L'atto di precetto, in quanto atto stragiudiziale, deve essere notificato alla parte personalmente in omaggio al disposto dell'art. 480, comma 4. L'omessa o irregolare notifica del precetto può essere fatta valere dall'intimato mediante opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 7047/1997). Peraltro, la nullità della notifica dell'atto di precetto è di regola sanata per raggiungimento dello scopo processuale dell'atto quando è proposta da parte del debitore opposizione agli atti esecutivi, salvo che il vizio di notificazione sia di tale gravità da determinare l'inesistenza della stessa ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando all'intimato un termine ad adempiere inferiore a dieci giorni (Cass. VI, n. 13038/2013).

6. L'atto di precetto deve essere corredato di tale avvertimento in forza dell'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2015, conv., in l. n. 132/2015.

Commento

Il precetto è un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione forzata mediante il quale il creditore intima il debitore ad adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata.

La riforma realizzata dalle leggi n. 80 e 263 del 2005 ha ormai da tempo accomunato nella medesima categoria delle cambiali e degli altri titoli di credito anche le scritture private autenticate, limitandone l'efficacia esecutiva alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ed ha disposto altresì, come già per le cambiali e per gli altri titoli di credito, l'obbligo ai sensi dell'art. 480, comma 2, di trascrivere integralmente le dette scritture nell'atto di precetto.

Occorre considerare, trattandosi di problematica ancora attuale, che le scritture private autenticate formate anteriormente al primo marzo 2006 – data di entrata in vigore della modifica dell'art. 474 c.p.c. ad opera del d.l. n. 35/2005 – hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la citata novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ne ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che, in ossequio al principio tempus regit actum, ad esse si applica la legge processuale vigente nel momento in cui vengono azionate (Cass. n. 5823/2019).

È sorta la questione interpretativa se possa intendersi estensivamente la relativa locuzione al fine di attribuire efficacia esecutiva anche alle scritture private riconosciute in giudizio, questione che si risolve a seconda che si ritenga o meno tassativa l'elencazione del catalogo dei titoli esecutivi contenuta nell'art. 474 c.p.c. (Saletti, Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, 194 ss.).

Le scritture private autenticate costituiscono titoli esecutivi di carattere stragiudiziale, sicché non opera in sede di opposizione all'esecuzione, per contestare le stesse, la preclusione derivante dal principio espresso dall'art. 161, primo comma, c.p.c., per l'ipotesi di titolo esecutivo giudiziale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'esecuzione si fondi su un titolo stragiudiziale, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione (Cass. III, n. 2123/2011).

L'art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2015, conv., in l. n. 132/2015 ha previsto che l'atto di precetto deve essere corredato dall'avvertimento per il debitore “civile” che può accedere alle forme di composizione della crisi disciplinate dalla l. n. 3/2012 (e, oggi, dal d.lgs. n. 12/2019, c.d. Codice della crisi di impresa).

La norma era rimasta silente circa le conseguenze dell'omissione di detto avviso.

La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 23343/2022, ha chiarito che detto avvertimento ha la finalità, precipuamente “promozionale”, di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione, sicché la relativa omissione non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.

Sotto altro profilo, nella più recente giurisprudenza di legittimità, nel sottolineare che in sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore, si è affermato che il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (Cass. n. 13606/2024; Cass. n. 6513/2023).

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