Istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione (art. 483 c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

Il creditore, per soddisfare la propria pretesa, può attivare anche diverse procedure di espropriazione forzata, sia aventi ad oggetto beni omogenei che eterogenei. Il limite è che il cumulo dei mezzi di espropriazione non ecceda in misura incongrua i crediti azionati (compresi quelli di eventuali creditori intervenuti) in quella procedura: in detta ipotesi, il debitore potrà proporre istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione.

Formula

TRIBUNALE DI ... [1]

ISTANZA [2] PER LA LIMITAZIONE DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE

Il Sig. ..., debitore esecutato nella procedura esecutiva R.G. ..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ..., presso lo studio del quale in ..., via ..., è elettivamente domiciliato

ESPONE CHE

— il creditore ha promosso, con atto di pignoramento del ..., l'espropriazione immobiliare (oppure mobiliare oppure presso terzi) indicata in epigrafe;

— il medesimo creditore ha incardinato, poi, con atto di pignoramento del ..., l'espropriazione immobiliare (oppure mobiliare oppure presso terzi) n. ... R.G. Esecuzioni dinanzi al Tribunale di ...;

— il credito vantato dal creditore procedente ... ammonta ad Euro ...;

— considerato che il valore complessivo dei beni (oppure crediti) pignorati ammonta ad Euro ...;

— ritenuto che il ricorso a diversi mezzi di espropriazione sia eccessivo;

CHIEDE

— ai sensi dell'art. 483 c.p.c. di limitare l'espropriazione al mezzo scelto dal creditore ovvero determinato da codesto Giudice dell'esecuzione [3].

Si deposita:

1. Copia dell'atto di pignoramento del ...;

2. Copia dell'atto di pignoramento del ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto di precetto ed alla successiva esecuzione forzata e agli eventuali giudizi di opposizione l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

1. Il comma 2 dell'art. 483 c.p.c. individua un criterio «preferenziale» di attribuzione della competenza a decidere sull'istanza in opposizione del debitore in capo, ove la stessa sia iniziata, al Giudice dell'espropriazione immobiliare. Qualora non sia stata incardinata anche un'espropriazione immobiliare, deve ritenersi che l'istanza in opposizione del debitore possa essere, in caso di giudici diversi, proposta a ciascuno di essi.

2. Sebbene la lettera dell'art. 483 c.p.c. faccia riferimento all'«opposizione», si ritiene che si tratti di un'istanza, non venendo in rilievo né l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione ex art. 615 c.p.c. né un vizio della procedura ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. III, n. 18533/2007).

3. Invero, ove sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza in questione, il Giudice dell'esecuzione lascerà innanzitutto al creditore la scelta del mezzo di espropriazione da conservare e, in difetto, deciderà autonomamente.

Commento

L'art. 483 c.p.c. - che opera anche nell'esecuzione forzata tributaria (Cass. n. 10668/2019) - stabilisce che al creditore è consentito, ai fini della soddisfazione in sede esecutiva della propria pretesa, avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione.

In giurisprudenza è stato chiarito che ciò comporta che il creditore possa procedere esecutivamente in tempi successivi, oltre che su beni di natura eterogenea (ovvero mobili, crediti ed immobili), anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del Giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (Cass. III, n. 11360/2016).

Così, si è affermato che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un'ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell'un caso, pignorato direttamente, a mani del debitor debitoris, e, nell'altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione (Cass. n. 6019/2017).

Invero, come evidenziato anche in dottrina, il cumulo dei mezzi espropriativi, legittimo in linea di principio (Saletti, Cumulo ed eccesso dei mezzi d'espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1984, 506), può essere considerato eccessivo se l'entità dei beni complessivamente pignorati ecceda in misura incongrua la somma dei crediti appartenenti a tutti i creditori presenti al momento della proposizione della opposizione al cumulo (Castoro, Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, 130).

L'art. 483 c.p.c. non individua alcun limite temporale iniziale per la proposizione dell'istanza. Tuttavia, in dottrina si è osservato, a riguardo, che, per consentire una valutazione della stessa al Giudice dell'esecuzione, come accade per la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento, è opportuno che venga depositata dopo che nelle diverse procedure è stata espletata la perizia di stima e quindi fissato il valore del bene nell'ordinanza di vendita (Borré, Pluralità d'espropriazioni per lo stesso titolo e difese del debitore, in Riv. dir. proc., 1970, 284; Saletti, Cumulo ed eccesso dei mezzi d'espropriazione forzata, cit., 507).

Nella recente giurisprudenza si segnala Cass. n. 8151/2020 secondo cui, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.

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