Ricorso per intervento nell'espropriazione immobiliare (artt. 499,564,565 e 566 c.p.c.)InquadramentoNell'espropriazione immobiliare l'intervento ha luogo secondo le regole generali prescritte dall'art. 499 c.p.c. quanto ai presupposti dello stesso e, in ordine agli effetti, dall'art. 500 c.p.c. I crediti privilegiati partecipano, in ogni caso, alla distribuzione del ricavato in considerazione della propria causa legittima di prelazione anche se l'intervento è tardivo. La peculiarità è che l'intervento, anche tardivo, non può comunque avere luogo oltre l'udienza di approvazione del progetto di riparto. FormulaTRIBUNALE DI ... RICORSO [1] PER INTERVENTO [2] NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. ... R.G. ... Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Il sottoscritto Avv. ..., in qualità di procuratore del Sig. ... [3], giusta delega in calce al presente atto, PREMESSO CHE — è creditore del debitore esecutato Sig. ... della somma di Euro ..., oltre agli interessi al saggio di ... a decorrere da ... in virtù di sentenza di condanna [4] emessa dal Tribunale di ... in data ...; — contro il medesimo debitore è pendente la procedura esecutiva immobiliare sopra indicata; — intende intervenire nella predetta procedura esecutiva; Tutto ciò premesso, ... interviene nella procedura esecutiva sopra indicata e CHIEDE di partecipare alla distribuzione della somma [5] che sarà ricavata dalla vendita del bene pignorato [6]. PRODUCE — Sentenza di condanna in data ... Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase del procedimento esecutivo, l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... 1. Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2 c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. III, n. 14602/2020). 2. Con Circolare del Ministero della Giustizia del 10 luglio 2012, è stato chiarito che il contributo unificato è dovuto dal creditore intervenuto solo nel momento in cui propone eventualmente, in luogo del creditore procedente, istanza di vendita o di assegnazione. 3. L'intervento deve essere effettuato con il patrocinio di un difensore e, in mancanza, il ricorso per intervento deve ritenersi non affetto da semplice nullità sanabile, ma giuridicamente inesistente, e quindi assolutamente inidoneo allo scopo, che è quello di consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se il suo credito è basato su titolo esecutivo, di compiere o richiedere gli altri atti esecutivi (Cass. III, n. 15184/2003). 4. Se, come nella specie, l'intervento è effettuato in virtù di un titolo esecutivo, la procedura potrà proseguire, nei termini precisati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche ove sia caducato il titolo del creditore procedente. È stato infatti chiarito che qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. S.U., n. 61/2014). Peraltro qualora, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi: Cass. n. 23477/2022). 5. L'intervento nell'espropriazione immobiliare è tempestivo se ha luogo non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita. Ciò è rilevante soprattutto per i creditori chirografari perché quelli privilegiati, sebbene intervenuti tardivamente, potranno partecipare alla distribuzione del ricavato in ragione della causa legittima di prelazione che vantano; invece nell'ipotesi di intervento tardivo i creditori chirografari potranno soddisfarsi soltanto in via successiva rispetto ai creditori privilegiati, tempestivi o tardivi, ed ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente. Peculiarità dell'intervento nell'espropriazione immobiliare è che termine ultimo per lo stesso, anche tardivo, è l'udienza di approvazione del ricavato, purché vi sia stata un'effettiva trattazione (Cass. III, n. 6432/2015). 6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 499 c.p.c. ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. COMMENTONell'espropriazione forzata cui ha dato impulso il creditore procedente è riconosciuto il diritto di intervento di altri creditori del medesimo debitore in vista della realizzazione del principio della par condicio creditorum, in via almeno tendenziale, anche nell'espropriazione forzata individuale, in omaggio al disposto dell'art. 2740 c.c. Nel nostro sistema processuale si attribuiva, sino ad un recente passato, valenza estensiva a siffatto principio, essendo consentito l'intervento anche da parte di creditori non muniti di titolo esecutivo. Peraltro, la circostanza che per i crediti non titolati si innestavano molte controversie in sede distributiva, ha indotto il legislatore, mediante la riforma realizzata dalla l. n. 80/2005, ad attenuare la portata del principio della par condicio creditorum, consentendo in linea di principio l'intervento dei soli creditori muniti di titolo esecutivo, salve le eccezioni previste dall'art. 499 c.p.c. per i creditori muniti da pegno o diritto di prelazione risultante da pubblici registri, i quali abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati o il cui credito risulti dalle scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore commerciale. Pertanto, tranne che nelle indicate ipotesi, il creditore che voglia intervenire nella procedura esecutiva dovrà essere munito, come nella formula in esame, di tiolo esecutivo. Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale dispone la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530,552 e 569 c.p.c. fissa anche un'udienza di comparizione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo, disponendo che la detta ordinanza venga notificata agli interessati a cura di una delle parti. Come ha recentemente precisato la S.C., il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e 6 c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al Giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Ove ciò non avvenga è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte (Cass. III, n. 15996/2022). All'udienza di comparizione il debitore comparso deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intende riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore, benché ritualmente e tempestivamente convocato, non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo (Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2023, 300). In tutti i casi, il riconoscimento, esplicito o presunto, rileva ai soli effetti dell'esecuzione, ovvero ha valenza meramente endoprocessuale, con la conseguente successiva possibilità per il debitore esecutato di contestare il credito implicitamente riconosciuto in un giudizio a cognizione piena ed esauriente. Viene quindi a formarsi un titolo esecutivo endoprocessuale (Bove-Balena, Le recenti riforme del processo civile, Bari, 2006, 185). I creditori intervenuti i crediti dei quali siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'art. 510, comma 3 c.p.c. di vedersi accantonare le somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino altresì di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di comparizione di cui sopra, l'azione necessaria a procurarsi il titolo esecutivo. Tale accantonamento è peraltro limitato al tempo ritenuto necessario dal Giudice dell'Esecuzione e comunque per un periodo non superiore a tre anni, sicché il creditore potrebbe perdere il diritto all'accantonamento per vicende processuali indipendenti dalla propria volontà. Peraltro, l'art. 596 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 59/2016, consente al creditore avente diritto all'accantonamento la possibilità di partecipare comunque alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, ove presti una fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta presso un istituto di credito indicato dal Giudice dell'esecuzione. La contestazione da parte del creditore procedente — o di quello intervenuto in base a titolo esecutivo, ovvero in forza dei presupposti processuali speciali di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 499 c.p.c. — circa la ritualità, per carenza dei presupposti di ammissibilità, dell'intervento di altro creditore, non rientrante nelle categorie testé indicate, dà luogo, sempre che una lite siffatta non sia insorta in precedenza ad impulso di altri tra i soggetti del processo esecutivo, ad una controversia in sede distributiva non soggetta al termine ex art. 617 c.p.c., potendo, pertanto, essere instaurata dalla data del dispiegamento dell'intervento o da quella di conoscenza dello stesso (Cass. III, n. 7107/2015). Peculiarità dell'intervento nell'espropriazione immobiliare è che termine ultimo per lo stesso, anche tardivo, è l'udienza di approvazione del ricavato, purché vi sia stata un'effettiva trattazione (Cass. n. 6432/2015). |