Istanza di vendita dei beni pignorati (art. 501 c.p.c.)InquadramentoDecorsi dieci giorni e sino a quarantacinque giorni dalla notifica del pignoramento, il creditore può richiedere la vendita dei beni pignorati. Il termine prima del quale la vendita non può essere chiesta ha carattere dilatorio e l'inosservanza dello stesso dà luogo ad una nullità deducibile in sede di opposizione agli atti esecutivi. FormulaTRIBUNALE DI ... ISTANZA DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Il sottoscritto Avv. ..., in qualità di procuratore del creditore procedente ... (oppure, del creditore intervenuto ..., munito di titolo esecutivo [1], costituito da ... ), nella procedura esecutiva R.G. ... PREMESSO CHE — ... è creditore della somma di Euro ... oltre interessi moratori giusta titolo esecutivo costituito da ..., notificato, unitamente all'atto di precetto, in data ...; — in data ... [2], ad istanza del creditore procedente, sono stati pignorati i seguenti beni immobili (oppure mobili): — ... — persistendo l'inadempimento dell'esecutato, per la soddisfazione del credito complessivamente vantato, nonché delle spese, dei diritti e degli interessi maturati e maturandi, è necessario procedere alla vendita di tali beni; CHIEDE CHE previa comparizione delle parti, venga disposta la vendita dei beni pignorati [3]. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Tra i poteri di impulso della procedura esecutiva spettanti, tra i creditori, a quelli muniti di titolo esecutivo, rientra quello di richiedere la vendita dei beni pignorati. 2. L'istanza di vendita deve essere depositata in un termine di carattere dilatorio ricompreso tra 10 e 45 giorni successivi alla notifica dell'atto di pignoramento. 3. Nell'ipotesi in cui sia richiesta la vendita di beni mobili di valore inferiore ad Euro 20.000,00, non essendo necessaria la fissazione di un'udienza per l'autorizzazione alla vendita il creditore istante potrà limitarsi a richiedere che il Giudice dell'esecuzione disponga la vendita con decreto. COMMENTOAi sensi dell'art. 501 c.p.c., decorsi dieci giorni (ed entro quarantacinque giorni) dal pignoramento, il creditore può chiedere la vendita forzata dei beni pignorati ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, l'assegnazione degli stessi. A decorrere dal 31 marzo 2015, l'istanza — sottoscritta dal creditore o dal difensore munito di delega — deve essere depositata in forma telematica. Di regola, l'istanza di vendita o di assegnazione, secondo quanto previsto dal comma 1 della disposizione in commento, può essere depositata soltanto decorsi 10 giorni dal pignoramento. Il termine in questione è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 742/1969, tenuto conto che tale sospensione riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass. III, n. 68/1989). Si tratta di un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, né può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza (Cass. III, n. 564/2003). In generale, è stato precisato che la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501, non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 682/2012). |