Domanda di sostituzione del creditore del creditore (art. 511 c.p.c.)InquadramentoL'art. 511 c.p.c. attribuisce a colui il quale vanta un credito nei confronti di uno o più creditori il potere di subentrare nella posizione processuale dello stesso e nel diritto al riparto della somma: si tratta di un potere di surrogazione nella posizione processuale del creditore diretto. Diversamente, il debitore esecutato che vanti un credito nei confronti di uno o più creditori dovrà proporre opposizione all'esecuzione e non potrà intervenire ai sensi dell'art. 511 c.p.c. Il creditor creditoris non può peraltro compiere atti riservati al creditore sostituito, come, ad esempio, depositare istanza di vendita o rinunciare agli atti del processo esecutivo. FormulaTRIBUNALE DI ... DOMANDA DI SOSTITUZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. ... R.G. Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Il Sig. ... [1], C.F. ..., nato a ..., il ..., residente in ..., alla via ..., n. ..., rappresentato e difeso [2], giusta procura in calce al presente atto dal l'Avv. ..., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in ... alla via ..., n. ... PREMESSO CHE – con atto del ... il Sig. ... interveniva nella presente procedura esecutiva avente n. ..., per la somma di Euro ..., giusta titolo esecutivo rappresentato da ...; – l'odierno ricorrente è creditore del predetto creditore intervenuto, per la somma di Euro ..., in virtù di assegno bancario n. ... protestato in data ... [3]; – sussistono, pertanto, i presupposti per formulare la domanda di sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c. TUTTO QUANTO PREMESSO CHIEDE di essere autorizzato a partecipare alla distribuzione del ricavato [4] della vendita del bene pignorato, in sostituzione del creditore intervenuto ... . Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase del procedimento esecutivo, l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... 1. La domanda di intervento in sostituzione, che non sconta di per sé il versamento di alcun contributo unificato, non può essere formulata dal debitore esecutato il quale vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, che in questa ipotesi dovrà opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione (Cass. III, n. 15932/2012). 2. Il richiamo all'art. 499 c.p.c. in tema di intervento in generale implica la necessità del patrocinio di un difensore per il deposito della domanda di cui all'art. 511 c.p.c. 3. Non è peraltro necessario che colui il quale proponga domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. sia munito di titolo esecutivo verso il proprio debitore, ossia il creditore intervenuto nella procedura. Invero, tale tipo di intervento, peraltro, pur dovendo avvenire nelle forme dell'art. 499 c.p.c., non è assimilabile all'intervento del creditore nel processo esecutivo e richiede, quale presupposto, la sola affermazione di un diritto di credito vantato contro il creditore presente nel procedimento esecutivo, a prescindere dalla presenza o meno di un titolo esecutivo e dalle condizioni di certezza e liquidità del credito medesimo (Cass. III, n. 8001/2015). 4. La domanda di sostituzione esecutiva realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito integrano una controversia distributiva ex art. 512 (Cass. III, n. 22409/2006). COMMENTOL'art. 511 c.p.c. consente ad uno o più creditori del creditore dell'esecutato di subentrare nella sua posizione processuale e nel suo diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione. L'intervento deve avvenire nelle forme di cui all'art. 499 c.p.c. La dottrina dominante riconosce al creditor creditoris un autonomo potere esecutivo e, precisamente, un potere alla surrogazione nella posizione processuale del creditore diretto (per tutti, Picardi, La domanda di sostituzione nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1959, 597). Poiché agisce in proprio, il sostituto non può compiere atti che spettano al proprio debitore (Bonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962, 278). Pertanto, il creditore che propone la domanda di sostituzione non è legittimato a chiedere la vendita dei beni pignorati, in luogo del creditore sostituito, ancorché quest'ultimo sia munito di titolo esecutivo e, prima della vendita, la rinuncia agli atti formulata dal creditore sostituito munito di titolo esecutivo è opponibile al creditore sostituto, che, conseguentemente, non può impedire l'estinzione del processo esecutivo (Trib. Bari 21 maggio 1999, in Riv. esecuz. forzata, 2000, 140, con nota di Miccolis). Inoltre, il creditore che intervenga nell'esecuzione per sostituirsi al creditore procedente quale creditore di quest'ultimo non può compiere gli atti che non spettano al creditore al quale si è sostituito e, pertanto, non può, senza l'assenso o, quanto meno l'acquiescenza tacita degli altri creditori intervenuti successivamente e muniti di titolo esecutivo, rinunciare al pignoramento eseguito dal creditore interveniente, in sede di distribuzione, dell'ipoteca iscritta successivamente al pignoramento (Cass. III, n. 5850/1979). Di qui è stato precisato, nella più recente giurisprudenza di legittimità, che, in tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione (Cass. III, n. 26054/2020). |