Contestazione del creditore al progetto di riparto (art. 512 c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

Le controversie distributive che possono sorgere in sede di riparto sono le seguenti: a) controversie tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione; b) controversie tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito. La l. n. 80/2005, ha ormai da lungo tempo modificato significativamente il procedimento per rendere più celere la fase distributiva conferendo al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle con ordinanza, previa sospensione totale o parziale della distribuzione, con il solo obbligo di ascoltare preventivamente le parti e di compiere, se del caso, i necessari accertamenti.

Formula

TRIBUNALE DI ...

CONTESTAZIONE DEL CREDITORE AL PROGETTO DI RIPARTO [1]

Ill.mo Giudice dell'Esecuzione

Il sottoscritto Avv. ..., in qualità di procuratore del creditore Sig. ... [2], nella procedura esecutiva R.G. ...

PREMESSO CHE

– il Sig. ... è creditore della somma di Euro ... oltre interessi ... giusta titolo esecutivo costituito da ...;

– nel piano di riparto il Sig. ..., creditore garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile pignorato, è considerato creditore chirografario [3]

CHIEDE CHE

il piano di riparto venga modificato tenendo conto della garanzia vantata dal Sig. ... .

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. La contestazione distributiva può essere formulata, come nell'esemplificazione in esame, con un verbale a parte all'udienza di approvazione del progetto di riparto (o nel termine eventualmente assegnato prima di detta udienza alle parti per contestare detto progetto) o, più informalmente, versandola sul verbale della detta udienza.

2. La contestazione può essere spiegata da qualunque creditore, ammesso alla partecipazione alla distribuzione del ricavato, sebbene non titolato.

3. Per converso la contestazione potrebbe essere anche quella di un creditore chirografario che contesta la causa di prelazione riconosciuta nel piano di riparto ad altro creditore concorrente. La S.C. ha chiarito, poi, che in tema di controversie sulla distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata, ove il giudice, in sede di progetto di distribuzione, abbia escluso un creditore intervenuto per insufficiente prova del credito e della legittimazione ad intervenire, la relativa controversia ex art. 512 ha, quale unico oggetto, la prova del credito, senza che possa essere dedotta o rilevata d'ufficio l'eventuale tardività dell'intervento (Cass. sez. lav., n. 6212/2009).

COMMENTO

Ai sensi del primo comma dell'art. 512 c.p.c. le controversie distributive che possono sorgere in sede di riparto sono le seguenti: a) controversie tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione; b) controversie tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito.

Sotto il primo profilo, è pacifico che la contestazione della ritualità dell'intervento per credito carente di qualsiasi titolo e per mancanza anche dei presupposti surrogatori dell'art. 499 c.p.c. integra una controversia distributiva, che può essere proposta dal creditore concorrente quando, ai fini della distribuzione della somma ricavata, sia stato considerato pure l'intervento non titolato od equiparato, in quanto solo al momento della distribuzione del ricavato sorge, in capo al suddetto creditore, il relativo interesse, non subendo egli, in precedenza, alcun concreto pregiudizio dall'intervento non titolato (Cass. III, n. 15996/2022). Di qui si è ritenuto che la doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata – da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. – e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. III, n. 26423/2020).

La l. n. 80/2005 ha modificato significativamente il procedimento per rendere più celere la fase distributiva. Infatti, mentre prima di tale intervento normativo, una volta sorte le controversie distributive, le stesse dovevano essere risolte in sede giurisdizionale attraverso una ordinaria causa cognitiva soggetta ad appello, e se l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il giudice dell'esecuzione era anche competente secondo le norme sulla competenza ordinaria, questi assumeva la veste di giudice istruttore, con la nuova disposizione viene conferito al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle non più con sentenza ma, con ordinanza, previa sospensione totale o parziale della distribuzione, ora non più obbligatoria ma facoltativa, con il solo obbligo di ascoltare preventivamente le parti e di compiere, se del caso, i necessari accertamenti.

È discusso se, nello svolgere i predetti accertamenti, il Giudice dell'esecuzione possa avvalersi di tutti i mezzi di prova a tal fine utilizzabili nel processo ordinario di cognizione.

Parte della dottrina risponde in senso affermativo a tale interrogativo, precisando che l'unico limite è quello dell'inammissibilità degli strumenti istruttori che implicano la disposizione del diritto oggetto della contesa (ad esempio, confessione e giuramento) in ragione dell'ambiente esecutivo nel quale si innesta la controversia distributiva e ferma la possibilità, in considerazione della natura camerale del procedimento, di assumere in forma atipica prove tipiche (es. esame di persone informate sui fatti senza previa capitolazione ovvero acquisizione in forma scritta di dichiarazioni di terzi senza il rispetto dei presupposti richiesti dall'art. 257-bis in tema di testimonianza c.d. scritta: Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019, 404; Tommaseo, L'esecuzione forzata, Padova, 2009, 232).

Secondo altri, invece, il giudice dell'esecuzione dovrebbe limitarsi all'acquisizione di prove precostituite ed all'assunzione di sommarie informazioni (Merlin, Le controversie distributive, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006, 135 ss.).

Quanto al riparto dell'onere probatorio nelle controversie distributive, la cognizione sommaria del giudice dell'esecuzione è regolata, sul piano della ripartizione degli oneri probatori, dal principio per cui chi contesta la posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione – in quanto non sorretta, per la parte contestata, da elementi certi risultanti dal titolo – non è tenuto a fornire la prova, negativa, dell'insussistenza di quegli elementi, spettando a colui che rivendica la posizione di vantaggio dimostrarne l'esistenza (Cass. III, n. 10752/2016).

L'ordinanza che il giudice dell'esecuzione emette dopo aver compiuto gli accertamenti ritenuti necessari è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, la proposizione della quale dà luogo, secondo le regole generali, prima ad una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e, poi, ad un giudizio eventuale di merito incardinato su iniziativa della parte interessata.

Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. (Cass. VI-3, n. 13797/2022).

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