Contestazione del debitore al progetto di riparto (art. 512 c.p.c.)InquadramentoLe controversie distributive che possono sorgere in sede di riparto sono le seguenti: a) controversie tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione; b) controversie tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito. La l. n. 80/2005, ormai da lungo tempo, ha modificato significativamente il procedimento per rendere più celere la fase distributiva conferendo al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle con ordinanza, previa sospensione totale o parziale della distribuzione, con il solo obbligo di ascoltare preventivamente le parti e di compiere, se del caso, i necessari accertamenti. Per le contestazioni formulate dal debitore, la giurisprudenza di legittimità ammette tradizionalmente il concorso con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione. FormulaTRIBUNALE DI ... CONTESTAZIONE DEL DEBITORE AL PROGETTO DI RIPARTO [1] Ill.mo Giudice dell'esecuzione Il sottoscritto Avv. ..., in qualità di procuratore del debitore Sig. ..., nella procedura esecutiva R.G. ..., munito di delega in calce al presente atto [2]; PREMESSO CHE – dal piano di riparto risulta la completa ripartizione delle somme della procedura esecutiva tra i tre creditori concorrenti il Sig. ..., Sig. ... e Sig. ... per l'importo di Euro ..., ciascuno; – le spese di procedura ammontano ad Euro ...; – pertanto, nulla residua al debitore istante; – tuttavia il credito del Sig. ... in realtà non può essere riconosciuto [3] essendo fondato su una fattura non risultante dall'estratto autentico delle scritture contabili dell'imprenditore; CHIEDE CHE il piano di riparto venga modificato nel senso indicato, attribuendo le somme residue al debitore istante [4]. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase del procedimento esecutivo, l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge. Per autentica della sottoscrizione ... Firma Avv. ... 1. La contestazione distributiva può essere formulata come nell'esemplificazione in esame con un verbale a parte all'udienza di approvazione del progetto di riparto (o nel termine eventualmente assegnato prima di detta udienza alle parti per contestare detto progetto) o, più informalmente, versandola sul verbale della detta udienza. 2. Poiché il debitore non è tenuto a partecipare con l'ausilio di un difensore tecnico alla procedura esecutiva potrebbe essere questo il primo momento nel quale presenta un atto sottoscritto dal difensore, il quale, quindi, dovrà essere munito della procura. 3. In effetti, come si può desumere anche dalla formulazione letterale del primo comma dell'art. 512 c.p.c., non avrebbe senso per il debitore contestare anche la sussistenza di una causa legittima di prelazione a favore di uno o più creditori, trattandosi di questione che afferisce soltanto ai rapporti tra creditori concorrenti. Il debitore, pertanto, ha invece interesse a contestare il credito fatto valere nella procedura in sé considerato. In giurisprudenza è stato anche precisato che nella fase di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, l'azione svolta dal debitore esecutato contro il creditore procedente, che, nella esecuzione da lui promossa e proseguita, sia intervento in forza di un secondo credito, del quale soltanto si intenda contestare la sussistenza, la misura o la collocazione, si qualifica necessariamente come azione ex art. 512 (Cass. III, n. 5961/2001). 4. Giusta il disposto dell'art. 510 c.p.c. le somme che eventualmente residuano dalla distribuzione del ricavato vengono infatti attribuite al debitore. COMMENTOAi sensi del primo comma dell'art. 512 c.p.c. le controversie distributive che possono sorgere in sede di riparto sono le seguenti: a) controversie tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione; b) controversie tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito. La l. n. 80/2005, ha modificato significativamente il procedimento per rendere più celere la fase distributiva. Infatti, mentre prima di tale intervento, insorte le controversie distributive le stesse dovevano essere risolte in sede giurisdizionale attraverso una ordinaria causa cognitiva soggetta ad appello, e se l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il giudice dell'esecuzione era anche competente secondo le norme sulla competenza ordinaria, questi assumeva la veste di giudice istruttore, con la nuova disposizione viene conferito al giudice dell'esecuzione il potere di risolverle non più con sentenza ma, con ordinanza, previa sospensione totale o parziale della distribuzione, ora non più obbligatoria ma facoltativa, con il solo obbligo di ascoltare preventivamente le parti e di compiere, se del caso, i necessari accertamenti. È discusso se nello svolgere i predetti accertamenti il Giudice dell'esecuzione possa avvalersi di tutti i mezzi di prova a tal fine utilizzabili nel processo ordinario di cognizione. Parte della dottrina risponde in senso affermativo a tale interrogativo, precisando che l'unico limite è quello dell'inammissibilità degli strumenti istruttori che implicano la disposizione del diritto oggetto della contesa (ad esempio, confessione e giuramento) in ragione dell'ambiente esecutivo nel quale si innesta la controversia distributiva e ferma la possibilità, in considerazione della natura camerale del procedimento, di assumere in forma atipica prove tipiche (es. esame di persone informate sui fatti senza previa capitolazione ovvero acquisizione in forma scritta di dichiarazioni di terzi senza il rispetto dei presupposti richiesti dall'art. 257-bis in tema di testimonianza c.d. scritta: Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019, 390; Tommaseo, L'esecuzione forzata, Padova, 2009, 232). Secondo altri, invece, il giudice dell'esecuzione dovrebbe invece limitarsi all'acquisizione di prove precostituite ed all'assunzione di sommarie informazioni (Merlin, Le controversie distributive, in Aa.Vv., Il processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006, 135 ss.). Quanto al riparto dell'onere probatorio nelle controversie distributive, la cognizione sommaria del giudice dell'esecuzione è regolata, sul piano della ripartizione degli oneri probatori, dal principio per cui chi contesta la posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione – in quanto non sorretta, per la parte contestata, da elementi certi risultanti dal titolo – non è tenuto a fornire la prova, negativa, dell'insussistenza di quegli elementi, spettando a colui che rivendica la posizione di vantaggio dimostrarne l'esistenza (Cass. III, n. 10752/2016). L'ordinanza che il giudice dell'esecuzione emette dopo aver compiuto gli accertamenti ritenuti necessari è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, la proposizione della quale dà luogo, secondo le regole generali, prima ad una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione e, poi, ad un giudizio eventuale di merito incardinato su iniziativa della parte interessata. Pertanto, costituisce principio assolutamente prevalente quello secondo cui la previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512, non esclude che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, comma 2 c.p.c., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'an ovvero il quantum di uno o più tra detti crediti, né rileva che, successivamente alla proposizione della relativa opposizione, il naturale sviluppo della procedura ne comporti il transito alla fase della distribuzione della somma ricavata, comprensiva anche di quanto ritualmente versato a seguito di ordinanza ammissiva di conversione (Cass. III, n. 7108/2015). |