Opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto del Giudice dell'esecuzione emesso su istanza del professionista delegato alla vendita (art. 591-ter c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'art. 591-ter c.p.c. in tema di espropriazione immobiliare, consente al professionista delegato alle operazioni di vendita o al commissionario di rivolgersi al giudice dell'esecuzione al fine di risolvere difficoltà, in genere di carattere giuridico, sorte durante dette operazioni. Il giudice decide sulle stesse con decreto, contro il quale sarà nuovamente proponibile, dal 28 febbraio 2023, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e non più, come nell'assetto vigente post riforma del 2015, il reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c.

Formula

TRIBUNALE DI ...

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE EMESSO SU ISTANZA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA [1]

Il Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ..., residente in ..., elettivamente domiciliato presso l'Avv. ..., che lo rappresenta e difende come da delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

– nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. ..., nella quale le operazioni di vendita sono state, con ordinanza del ..., delegate al Dott. ..., l'istante ha presentato offerta di acquisto del bene immobile pignorato per l'importo di Euro ... [2];

– il delegato ha chiesto alla S.V. se dovesse ritenersi inammissibile detta offerta in quanto ...;

– la S.V., con decreto in data ..., ha ritenuto che l'offerta formulata dall'istante doveva ritenersi inammissibile;

– tale provvedimento è stato emesso sul presupposto che ...

– peraltro, come risulta da ... .

TUTTO CIÒ PREMESSO

CHIEDE

che la S.V., previa convocazione delle parti e del professionista delegato, revochi il predetto decreto [3].

Si deposita:

1 ...;

2 ...;

3 ... .

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto e delle eventuali fasi di opposizione l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

1. Il d.l. n. 83/2015, convertito nella l. n. 132/2015, ha esteso la legittimazione a presentare il ricorso anche al commissionario, delegato di regola nell'espropriazione mobiliare all'effettuazione delle vendite.

2. Il ricorso può invero essere proposto, oltre che dalle parti del procedimento, da ogni interessato, tra i quali rientrano senz'altro coloro i quali abbiano presentato offerte d'acquisto.

3. Il giudice decide nell'ambito di un procedimento in camera di consiglio ex art. 185 disp. att. c.p.c.

COMMENTO

L'art. 591-ter in tema di espropriazione immobiliare, consente al professionista delegato alle operazioni di vendita o al commissionario di rivolgersi al Giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla conoscenza legale dell'atto impugnato, al fine di risolvere difficoltà, in genere di carattere giuridico, sorte durante dette operazioni (ad esempio, in ordine alla ritualità di un'offerta o alla validità di una procura: D'alessandro, Corretto uso del ricorso al giudice dell'esecuzione ex artt. 534-tere 591-ter c.p.c., in Riv. esec. forzata, 2000, 338 ss.).

A fronte del ricorso il giudice dell'esecuzione decide con decreto, senza previa convocazione delle parti.

Le parti della procedura esecutiva e gli altri interessati (ad esempio, colui il quale abbia presentato un'offerta nella vendita senza incanto che sia stata dichiarata inammissibile) possono proporre reclamo sia contro il decreto del giudice dell'esecuzione che ha risolto le difficoltà prospettate dal delegato sia avverso gli stessi atti compiuti autonomamente, senza ricorrere al giudice dell'esecuzione, dal professionista o dal commissionario.

A seguito della proposizione del reclamo, che deve essere deciso con ordinanza, il Giudice dell'esecuzione deve convocare le parti, il delegato e gli altri soggetti interessati in un'apposita udienza.

Tuttavia sulla specifica questione in esame, con riguardo alla “parallela” disposizione contemplata per gli atti del professionista delegato nell'espropriazione immobiliare dall'art. 591-ter c.p.c., aveva opinato in senso difforme la Corte di cassazione, con la sent. n. 12238/2019 (in ilprocessocivile.it, con nota di Parisi), la quale, facendo leva sulla natura ordinatoria e non decisoria dei provvedimenti emanati dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dei ricorsi proposti contro gli atti dei professionisti delegati, ha ritenuto che le ordinanze pronunciate sul relativo reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non fossero provvedimenti decisori rispetto ai quali è ammesso, ove anche definitivi, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Di qui, per consentire una “stabilizzazione” degli atti in questione, con l'art. 3, comma 37, del d.lgs. n. 149/2022, il legislatore ha recentemente sostituito, a decorrere dal 28 febbraio 2023, in base a una precisa prescrizione della l. delega n. 206/2021, l'art. 534-ter c.p.c. sotto tale profilo, re-introducendo il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Il “ripristino” del vecchio (e più idoneo) rimedio dell'art. 617 c.p.c. consente invece di pervenire, al di là della natura decisoria, ad una stabilizzazione dei provvedimenti in quanto, come noto, alla fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione può seguire, su iniziativa di ciascuna delle parti, l'introduzione della relativa causa di merito dinanzi al giudice competente, che deciderà con sentenza inappellabile e, dunque, ricorribile per cassazione.

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