Atto di citazione per opposizione c.d. a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'esecuzione forzata non è volta all'accertamento dei diritti bensì a dare concreta attuazione, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo versato nel titolo esecutivo, agli stessi. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione ed anche prima della stessa possono innestarsi incidenti cognitivi correlati all'an dell'esecuzione, ossia alla sussistenza del diritto del creditore a procedere in executivis (opposizione all'esecuzione) ovvero al quomodo della procedura, ovvero alla nullità o irregolarità degli atti compiuti nel processo esecutivo (opposizione agli atti esecutivi). L'opposizione ex art. 615 può essere proposta anche prima dell'inizio dell'esecuzione forzata a seguito della notifica dell'atto di precetto.

Per il contributo unificato, v. la Circolare del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015; spese forfettarie Euro 27,00.

Formula

TRIBUNALE DI ... [1]

ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE C.D. A PRECETTO [2][3]

Il Sig. ..., nato a ..., C.F. ..., residente in ..., rappresentato e difeso, come da delega in calce (oppure, a margine) al presente atto dall'Avv. ..., PEC ..., presso lo studio del quale in ..., è elettivamente domiciliato

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO CHE

– con sentenza del Tribunale di ... n. ... emessa in data ... è stato condannato a ...;

– con atto di precetto notificato in data ... il Sig. ... gli ha intimato di rilasciare il fondo sito in ... via ... contraddistinto in catasto al n. ..., foglio ..., particella n. ..., confinante: ... senza considerare che ...;

– pertanto, non sussiste il diritto del Sig. ... a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno attore;

CITA

1) il Sig. ..., nato a ... il ..., C.F. ..., residente in ..., alla via ...;

a comparire innanzi il Tribunale ordinario di ..., sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza del ... [4], ore 9:00;

con invito alle parti convenute a costituirsi in giudizio nel termine di giorni settanta prima dell'udienza indicata, e con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica la decadenza di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile;

per ivi, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

– Voglia l'Ill.mo Tribunale [5] adito, in accoglimento della presente opposizione:

– in via preliminare e cautelare, sospendere [6], anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;

– nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. ... non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della causa non supera Euro ... (è il valore del credito – scaglione) [7]

Si allegano:

1) ...;

2) ...;

3) ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di opposizione a precetto in ogni fase e grado dello stesso l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione ...

Firma Avv. ...

1. L'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione forzata si propone con atto di citazione dinanzi al giudice competente per materia e valore secondo le regole ordinarie. Pertanto, il giudice competente potrebbe anche essere il giudice di pace (che, invece, non è competente per l'esecuzione forzata e, di qui, a conoscere dell'opposizione all'esecuzione c.d. successiva).

2. In forza delle disposizioni contenute nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110, recante “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, l'atto di citazione, nella cause aventi un valore inferiore ad euro 500.000,00, deve essere strutturato nel modo seguente:

a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 80.000 caratteri, che devono essere quelli di tipo corrente con l'utilizzo, preferibilmente, di: a) caratteri di dimensioni di 12 punti;  b) interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Note sono ammesse solo per l'indicazione dei  precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

3. Occorre ricordare che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte solo della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass. III, n. 24704/2020).

4. Il termine a comparire, dopo la riforma c.d. Cartabia, e quindi per le opposizioni promosse dal 28 febbraio 2023, deve essere non inferiore a 120 giorni se il convenuto è residente in Italia e non inferiore a 520 giorni se è residente all'estero.

5. Oppure, giudice di pace, trovando applicazione le canoniche regole di determinazione della competenza per materia e valore. Sul punto, anche la S.C. ha precisato che, sebbene la competenza per le controversie di separazione e divorzio appartenga per materia al Tribunale, la competenza in ordine all'opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto intimato per l'adempimento coattivo delle obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione, va determinata in riferimento al valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, che rientra nella competenza funzionale del Tribunale (Cass. VI, n. 20303/2014).

6. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento (Cass. S.U., n. 19889/2019).

7. Trattandosi infatti dell'atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione, il contributo unificato è dovuto, come ha chiarito anche una Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015, a scaglioni, secondo il valore della domanda. Il contributo deve essere versato al momento dell'iscrizione a ruolo.

Commento

L'esecuzione forzata non è volta all'accertamento dei diritti bensì a dare concreta attuazione, nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo versato nel titolo esecutivo, agli stessi.

Peraltro, nel corso dell'esecuzione ed anche prima della stessa possono innestarsi incidenti cognitivi correlati all'an dell'esecuzione, ossia alla sussistenza del diritto del creditore a procedere in executivis (opposizione all'esecuzione) ovvero al quomodo della procedura, ovvero alla nullità o irregolarità degli atti compiuti nel processo esecutivo (opposizione agli atti esecutivi).

Invero, oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione della stessa, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (Cass. III, n. 20989/2012).

L'opposizione ex art. 615 può essere proposta anche prima dell'inizio dell'esecuzione forzata a seguito della notifica dell'atto di precetto, ossia dell'intimazione di carattere stragiudiziale mediante la quale il creditore rende noto al debitore che, se entro il termine indicato non adempie spontaneamente, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

L'opposizione c.d. preventiva all'esecuzione forzata si propone con atto di citazione dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di intimazione (Cass. VI-3, n. 2882/2022; ciò comporta che non assuma rilievo il maggiore importo – pari a quello del “credito precettato aumentato della metà” – al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.: Cass. VI-3, n. 37581/2021).

La S.C. ha recentemente chiarito che, in tema di foro relativo all'opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. III, n. 16649/2016).

Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione (cfr. Cass. II, n. 14705/2022, la quale ha evidenziato che, di conseguenza, che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso).

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