Reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva (artt. 178,630 c.p.c.)InquadramentoL'art. 630 c.p.c. individua quale rimedio esperibile avverso i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo esecutivo il reclamo al collegio che può essere esperito dal debitore e dai creditori entro venti giorni dall'udienza nella quale è stata dichiarata l'estinzione ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza emanata fuori udienza. Le forme sono quelle previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 178 c.p.c. in tema di reclamo avverso i provvedimenti in tema di estinzione nel processo di cognizione. Il contributo unificato è pari di Euro 98,00; spese forfetarie Euro 27,00. FormulaTRIBUNALE DI ... RECLAMO EX ART. 630 C.P.C.[1] Il Sig. ..., creditore procedente nella procedura esecutiva R.G. ..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce (oppure, a margine) dell'atto di precetto, dall'Avv. ..., presso lo studio del quale in ..., via ..., è elettivamente domiciliato; PREMESSO CHE – l'istante ha promosso, con atto di pignoramento notificato in data ..., procedimento di espropriazione immobiliare nei confronti del Sig. ...; – con ricorso depositato in data ..., Sig. ... proponeva opposizione all'esecuzione deducendo che ...; – con ordinanza del .... il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito; – con sentenza del ... era rigettata la proposta opposizione all'esecuzione; – a seguito di eccezione proposta dal Sig. ..., era dichiarata, con ordinanza comunicata in data ... [2] , l'estinzione della procedura esecutiva per mancata riassunzione della stessa nel termine stabilito dall'art. 627 c.p.c.; – tale provvedimento tuttavia è illegittimo perché emanato in base all'erroneo presupposto che la predetta sentenza era passata in giudicato, mentre si tratta di sentenza di primo grado ritualmente appellata dallo stesso Sig. ... TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE previo contraddittorio tra le parti [3] , che venga disposta la revoca del predetto provvedimento di estinzione [4]. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Le S.U. della Corte di Cassazione hanno chiarito che, poiché il reclamo avverso il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo esecutivo, proposto ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c., non ha natura di atto c.d. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, è conseguentemente inoperativo l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012 (Cass., S.U., n. 7877/2022). 2. Il procedimento di reclamo è definito con sentenza collegiale; a seguito della sentenza n. 45/2023 della Corte costituzionale del collegio non può far parte il giudice che ha emesso la decisione sull'estinzione. 3. La recentissima Cass. III, n. 32445/2022 ha chiarito che, in tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la Cassazione delle decisioni di merito, con rinvio exartt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al Giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio. 4. Il reclamo può essere proposto entro venti giorni dall'udienza nella quale è stata dichiarata l'estinzione ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza emanata fuori udienza. CommentoRimedio previsto dall'art. 630 c.p.c., dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, anche con riguardo ai provvedimenti che dichiarano l'estinzione del processo per rinuncia o rigettano la relativa istanza, è costituito dal reclamo al collegio (nel senso che detto rimedio va proposto anche nell'ipotesi in cui il Giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla relativa istanza v. Cass. VI, n. 10238/2022). Il reclamo può essere proposto dal debitore e dai creditori entro venti giorni dall'udienza nella quale è stata dichiarata l'estinzione ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza emanata fuori udienza. Le forme sono quelle previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 178 in tema di reclamo avverso i provvedimenti in tema di estinzione nel processo di cognizione. È costante in giurisprudenza la tesi per la quale in caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630, e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio, dovendosi esperire l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. III, n. 25421/2013). Tale orientamento è stato criticato da autorevole dottrina (Bellé, Estinzione tipica e chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. esecuz. forzata, 2007, 413). Sotto altro profilo, modificando la propria giurisprudenza pregressa, la S.C. ha di recente chiarito che l'impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell'ordinanza che dichiari l'estinzione del processo esecutivo va promossa nelle forme del reclamo ex art. 630 e non con ricorso straordinario per cassazione (Cass. III, n. 10836/2014). In una recente decisione, la S.C. ha evidenziato che l'ordinanza che dichiari l'estinzione parziale, anziché totale, del processo esecutivo malgrado le rinunce, pur intervenute in tempi diversi, di tutti i creditori, è suscettibile di reclamo ex art. 630, comma 3, sicché, ove il debitore, a fronte della prosecuzione dell'esecuzione, proponga opposizione – qualificata dal giudice ex art. 615 con statuizione passata in cosa giudicata interna – la Suprema Corte, successivamente investita del ricorso che contesti il merito dell'opposizione così qualificata, può e deve ravvisare che quest'ultima non poteva essere esercitata, dovendo invece esperirsi il menzionato reclamo, e, quindi, cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non riguardando quel giudicato le condizioni di fondatezza in iure dell'opposizione così intesa (Cass. III, n. 19960/2013). |