Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di concessione di concessione della provvisoria esecutività

Rosaria Giordano
Vincenza Di Cristofano

Inquadramento

L'art. 645, comma 2, primo periodo, c.p.c., stabilisce che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito». Di conseguenza il creditore opposto, evocato con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, avrà l'onere di costituirsi nelle forme e nei modi di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

Se il decreto ingiuntivo non è concesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., di regola l'opposto (a ciò onerato, peraltro, a pena di decadenza) entro la prima udienza richiede la concessione dell'esecuzione provvisoria, che potrà avvenire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (nonché, in parte, per le somme non contestate dall'opponente).

La formula è predisposta sulla base dell'art. 166 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile – ai sensi dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 149/2022 (così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a) della l. n. 197/2022) – a decorrere dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Al contrario, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

La costituzione in giudizio è l'atto con il quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo e impedisce che la parte possa essere dichiarata contumace.

Mentre il vecchio testo dell'art. 166 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023, prevede che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (o 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 163-bis, comma 2, c.p.c.), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta (art. 167 c.p.c.) con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione, la nuova formulazione dell'art. 166 c.p.c. prevede invece che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando la comparsa di risposto di cui all'art. 167 c.p.c. con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Pertanto, raffrontando le due versioni dell'art. 166 c.p.c. si osserva che (oltre a non esserci più la menzione della possibile dimidiazione del termine, e d'altronde la riforma ha abrogato il comma 2 dell'art. 163-bis c.p.c.) il termine entro cui il convenuto deve costituirsi in giudizio è non più di 20, bensì di 70, giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione.

D'altronde il d.lgs. n. 149/2022 ha operato un riassetto della fase introduttiva del processo civile, con l'introduzione (in sostituzione delle vecchie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. che potevano essere depositate solamente dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione) delle tre memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. da depositarsi (rispettivamente 40, 20 e 10 giorni) prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione.

Di conseguenza era necessario da un lato allungare il termine a comparire (id est 90 giorni liberi, oppure 150 giorni liberi laddove si dovesse notificare all'estero) previsto dall'art. 163-bis c.p.c. (il termine di 90 giorni è ora diventato di 120 giorni) e, dall'altro, imporre al convenuto di costituirsi in giudizio prima del deposito delle suddette tre memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (così si spiega l'anticipazione, da 20 a 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione) del termine per la costituzione del convenuto.

Formula

TRIBUNALE DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [1][2]

PER

il Sig. ... [3], nato a ... il ... (C.F.: ... [4] ), residente in ..., via/piazza ... n. ... (oppure) [la Società ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ... ( ... ), via/p.za ... n. ..., C.F.: ... IVA: ... ) [5] ], elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ... [6], che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.[7] . Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. ... indica l'indirizzo PEC ....

-opposto [8] -

CONTRO

La Società ..., C.F. e/o P.I. ..., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ..., via/p.za ... n. ...,

-opponente-

PREMESSO CHE

- il Sig. ... ricorreva a Codesto Ecc.mo Tribunale per ottenere un D.I. contro la Società ...;

- tale ricorso per D.I. veniva accolto e, in data ..., veniva pubblicato il d.i. n. ... / ... emesso dal Giudice dott. ... (Trib. Roma V sez., R.G. ... / ... 20 ... ), non provvisoriamente esecutivo;

- in data ... il Sig. ... notificava al debitore della Società ... il suddetto d.i.;

- con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato al Sig. ... in data ..., la Società ... opponeva il decreto ingiuntivo n. ... / ... emesso da Codesto Ecc.mo Tribunale e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: (riportare le richieste formulate dall'opponente);

***

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto, deducendo ed eccependo quanto segue

IN FATTO

(esporre i fatti articolati in punti specifici)

IN DIRITTO

(Proporre eventuali eccezioni processuali; proporre eventuali eccezioni di merito; esposizione delle ragioni fondanti l'eventuale domanda riconvenzionale; esposizione delle ragioni fondanti l'eventuale chiamata di terzo in causa).

1. ...;

2. ...;

3. Sulla richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il credito vantato dal Sig. ... è certo, liquido ed esigibile. Alla luce dei fatti narrati, delle ragioni in diritto evidenziate e per le specifiche motivazioni che di seguito si evidenziano, si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c. Giova evidenziare come la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto non abbia bisogno di particolari ed approfondite indagini; ciò per le motivazioni che seguono. Come noto, infatti, il Giudice può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., e allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Orbene, entrambi i requisiti “ostativi” o “negativi” appena indicati possono ritenersi senz'altro insussistenti nel caso di specie. In effetti, manca la prova scritta di cui all'art. 648 c.p.c. idonea a paralizzare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione. Notoriamente la stessa è integrata dai documenti di cui agli artt. 2699 e ss. c.c., atti a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito azionato. Quand'anche l'opponente depositasse i documenti che risultano allegati alla sua opposizione, essi ovviamente non sarebbero idonei a contrastare la pretesa creditoria azionata in via monitoria. Il d.i. oggetto di opposizione, infatti, deriva da una clausola penale contenuta nel contratto di appalto prevista per la liquidazione forfettaria del danno derivante dal ritardo nell'adempimento dell'appaltatore. La prova scritta idonea ad inibire la richiesta di provvisoria esecuzione dovrebbe consistere (così ritiene la giurisprudenza di merito prevalente, tra le quali cfr. GdP Palmi, 1° dicembre 2004) in una controprova di immediata verificabilità e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla prova del credito, tale da far ritenere che l'inadempimento sia non imputabile per colpa all'appaltatore. Anche il requisito della “non pronta soluzione” dell'opposizione proposta risulta essere sussistente. In effetti emerge ictu oculi, come la natura delle contestazioni sollevate dall'odierno opponente sia tale da richiedere una lunga indagine al fine del decidere, in quanto basata su prove (per lo più testimoniali) che devono essere acquisite nel corso del processo. Si aggiunga altresì la sussistenza dell'urgenza di ottenere le somme ingiunte (un forte periculum in mora) derivante dall'essere stato costretto l'opposto a sostenere degli ingenti esborsi di denaro al fine di completare i lavori commissionati all'opponente. Pertanto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ricorrendone tutti i requisiti, si chiede che venga concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

***

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:

in via preliminare:

A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;

nel merito:

B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;

C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;

D. con vittoria di spese [9], diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.

In via istruttoria,

con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., si deposita sin d'ora copia dei seguenti documenti (proseguendo la numerazione già in atti):

- Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato;

- ...;

sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale del l.r.p.t. dell'opponente (Sig. ... ) e inoltre prova per testi sui capitoli che seguono:

1. Vero è che ...;

2. Vero è che ....

Si indicano come testi:

Sig. ..., C.F. ..., residente in ..., via ..., n.;

Ing. ..., con studio in ..., via ..., n. ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge] [10]

1. Atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un giudizio a cognizione piena che si svolge nelle forme ordinarie, il creditore opposto formalmente convenuto dovrà costituirsi nelle forme di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., i.e. con la comparsa di costituzione e risposta, che deve contenere l'indicazione delle difese e delle conclusioni, oltre ovviamente alla procura alle liti ed alla sottoscrizione del difensore (o della parte, se sta in giudizio personalmente). Nel rito ordinario di cognizione riformato dal d.lgs. n. 149/2022 la comparsa di costituzione e risposta deve essere depositata, a pena di decadenza rispetto alla proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, entro il termine di settanta giorni anteriore all'udienza di comparizione. Ragione per la quale il termine a comparire è stato elevato a centoventi giorni.

2. Nelle ipotesi di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per una materia rientrante nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 si segnala che l'art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010 dispone che «Quando l'azione di cui all'art. 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese».

3. Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. la comparsa deve contenere tra gli altri l'indicazione delle parti.

4. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011).

5. Se si tratta di persona giuridica occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale e il codice fiscale e/o il numero di partita IVA.

6. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

7. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, ora abrogato) si può indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.”. Tale formula attesta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito dal nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c.

8. Nel giudizio di opposizione sono parti: il soggetto contro il quale il d.i. è stato richiesto ed emesso, che nel giudizio di opposizione assume la veste di opponente, nonché il soggetto che ha proposto il ricorso per d.i. (“opposto”).

9. Le spese in questione sono le spese di assistenza legale relative al giudizio che il Giudice liquida ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le quali non ricomprendono le spese di assistenza legale sostenute dalla parte nella fase stragiudiziale. Queste ultime, infatti, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. S.U., n. 16990/2017). Con riferimento alle spese, inoltre, si segnala che la Corte cost. n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. n. 77/2018).

10. La riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022 ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito con il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Commento

L'art. 645, comma 2, primo periodo, c.p.c., stabilisce che «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al Giudice adito». Di conseguenza il creditore opposto, evocato con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, avrà l'onere di costituirsi nelle forme e nei modi di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto deve fornire piena prova, con gli strumenti di cui agli artt. 2677 e ss. c.c., del suo diritto. Infatti, alcuni documenti (ad. es. fatture, parcelle, etc.) che rappresentano, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione non integrano piena prova del credito o della prestazione effettuata (essendo dichiarazioni unilaterali e comunque sottoscritte dalla sola parte che se ne avvale), per cui non comportano un'inversione del relativo onere, neanche in riferimento al quantum.

Invero il creditore opposto, pur essendo formalmente convenuto in giudizio dall'opponente, ha in effetti i diritti e gli oneri di un attore sostanziale in quanto incombe sempre a lui la dimostrazione del fondamento della sua pretesa (Cass. n. 2124/1994). Ne consegue che solo l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali ai sensi dell'art. 36 c.p.c., laddove l'opposto, in ragione della sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. III, n. 7624/2010, secondo cui la violazione di tale divieto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità), ma può comunque, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., precisare e modificare le domande spiegate con il ricorso ed eventualmente, in conseguenza dell'attività difensiva svolta dall'opponente, proporre una reconventio reconventionis (Cass. III, n. 13086/2007; Cass. III, n. 21245/2006).

Di recente la Corte Suprema di Cassazione (Cass. sez. I, n. 9633/2022) ha precisato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. In sostanza, nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (Cass. III, n. 7592/2024).

Se il decreto ingiuntivo non è concesso già munito della clausola di provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., di regola l'opposto (a ciò onerato, peraltro, a pena di decadenza) entro la prima udienza richiede la concessione dell'esecuzione provvisoria, che potrà avvenire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (nonché, in parte, per le somme non contestate dall'opponente).

La S.C. ha recentemente precisato, sull'assunto per il quale parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione, che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti (Cass. VI, n. 16431/2019).

Sul piano processuale, occorre considerare che il recente d.lgs. n. 164 del 2024, risolvendo una questione ampiamente discussa a seguito dell'allungamento del termine a comparire nei giudizi ordinari di cognizione dopo la riforma c.d. Cartabia, ha novellato l'art. 648 c.p.c. stabilendo che, se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

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