Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.)InquadramentoL'art. 650 c.p.c. consente all'ingiunto di proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso, qualora provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, ovvero, per effetto dell'intervento della Corte costituzionale sulla disposizione normativa, di non aver potuto proporre l'opposizione per caso fortuito o forza maggiore. In siffatta ipotesi l'esecutorietà del decreto può essere sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. In ogni caso l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (Cass. I, n. 1206/1984). Il contributo unificato corrispondente al valore della causa di merito, è ridotto della metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE [2] IN OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO PER il Sig. ... [3], nato a ... il ... (C.F. ... [4] ), residente in ..., via/piazza ... n. ... (oppure) [la Società ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ... ( ... ), via/p.za ... n. ..., C.F. ... P.I. ... ) [5] ], elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ..., C.F. ... [6], che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.[7] . Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'Avv. ... indica l'indirizzo PEC ... . -opponente [8] - CONTRO Il Sig. ..., C.F. ..., residente in ..., via/p.za ... n. ..., -opposto- PREMESSO CHE – In data ... al Sig. ... è stato notificato il decreto ingiuntivo n. ... / ... emesso in data ... dal Tribunale di ..., con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del Sig. ... della somma pari a ... Euro, a titolo di ..., oltre interessi a decorrere dal ... sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in ... Euro oltre accessori di legge; – a causa dell'irregolarità della notificazione (oppure) del caso fortuito (oppure) di forza maggiore, consistita in ..., ... gli è stata impedita la tempestiva conoscenza del decreto opposto [9] : – la pretesa creditoria fatta valere dall'opposto a mezzo del ricorso per ingiunzione è infondata per le seguenti ragioni: ... Tutto ciò premesso, con il presente atto il Sig. ... propone opposizione al suindicato decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: ... IN FATTO [10] (ESPORRE - IN MODO CHIARO, SPECIFICO E SINTETICO - I FATTI) A) ...; B) ...; C) ...; D) ... (in uno dei punti della narrazione in fatto occorrerà indicare, così come richiesto dal nuovo n. 3-bis dell'art. 163 c.p.c., nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'eventuale assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento); IN DIRITTO [11] (Esporre - in modo chiaro, specifico e sintetico - le ragioni giuridiche sottese alla domanda) 1. ...; 2. ...; 3. .... *** il Sig. ..., come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA Il Sig. ... a comparire dinanzi al Tribunale di ... all'udienza che sarà tenuta il ... [12] ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. ed a comparire all'udienza suddetta dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia [13], per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI [14] Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: – ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda già spiegata dal Sig. ... con il ricorso per ingiunzione, il tutto ... Con vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria. *** IN VIA ISTRUTTORIA [15] Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie: 1. decreto ingiuntivo notificato; 2. .... *** Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara [16] che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato [17] pari ad Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge [18] ] 1. L'art. 645, comma 1, c.p.c., cui rinvia l'art. 650 c.p.c., dispone che l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto (competenza funzionale e inderogabile; cfr. Cass. II, n. 861/2003, Cass. I, n. 8240/2002). 2. L'art. 645, comma 1, c.p.c. dispone che l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Anche se si tratta di un atto introduttivo di un giudizio di cognizione, a prima difesa dell'opponente ha il contenuto sostanziale di una comparsa di costituzione e risposta, stante l'inversione della posizione delle parti che caratterizza il predetto giudizio di opposizione. 3. Tra i requisiti della vocatio in ius l'art. 163, comma 3, n. 2 c.p.c. prevede l'indicazione delle parti, cioè dell'attore e del convenuto (o dei convenuti). 4. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). 5. Se si tratta di persona giuridica occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale e il codice fiscale e/o il numero di partita IVA. 6. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata. 7. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. è necessaria l'indicazione della procura; tuttavia la sua omissione non rientra tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il legislatore ha riconnesso la sanzione della nullità. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di scelta di deposito telematico del ricorso si può indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.”. Tale formula attesta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito dal nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c. 8. Nel giudizio di opposizione sono parti: il soggetto contro il quale il d.i. è stato richiesto ed emesso, che nel giudizio di opposizione assume la veste di opponente nonché il soggetto che ha proposto il ricorso per d.i. (“opposto”). 9. L'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero “ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso per effetto della irregolarità della notifica. 10. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 l'atto di citazione deve contenere «l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti ... costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni». Infatti, l'allegazione dei fatti e delle ragioni in diritto (n. 4) individua la c.d. causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio. 11. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 l'atto di citazione deve contenere «l'esposizione in modo chiaro e specifico ... degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni». Infatti, l'allegazione dei fatti e delle ragioni in diritto (n. 4) individua la c.d. causa petendi, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio. 12. L'art. 163-bis c.p.c., nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 149/2022, prevede un aumento del termine a comparire che, nel caso di notifiche effettuate in Italia, da 90 a 120 giorni al fine di consentire il deposito delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. prima dell'udienza di trattazione. Il d.lgs. n. 164/2024 per coordinare le relative disposizioni normative ha sostituito l'art. 645 c.p.c. con una disposizione secondo cui in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Tuttavia, quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'art. 163-bis, comma 2, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. 13. L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione-trattazione e l'invito a costituirsi contenuti nel n. 7 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. costituiscono requisiti della vocatio in ius. 14. Altro requisito dell'edictio actionis è racchiuso nell'art. 163, comma 3, n. 3 il quale prevede che debba essere identificata la «cosa oggetto della domanda», espressione da intendersi sia sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto al Giudice (petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento (petitum mediato). 15. Le deduzioni istruttorie pur previste nell'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. non costituiscono un elemento della citazione previsto a pena di nullità, essendo previste ora (a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ma anche ante riforma la situazione, con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., era analoga da questo punto di vista) le apposite memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. 16. La dichiarazione di valore è prevista dall'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 secondo cui «Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». Orbene, l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto prevede la conseguenza dell'omissione della predetta dichiarazione di valore affermando che «Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lett. g) ... »; pertanto, si presume che il valore del procedimento sia quello dello scaglione più elevato (i.e. superiore a 520.000,00 Euro) con obbligo di versamento di un contributo unificato più elevato. 17. Il contributo unificato è ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Il pagamento del contributo unificato, ai sensi del nuovo art. 18-bis, d.P.R. n. 115/2002 (così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 149/2022), «è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005». 18. La riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2012 ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito con il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c. CommentoL'art. 650 c.p.c. consente all'ingiunto di proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso, qualora provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, ovvero, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale sulla disposizione normativa, di non aver potuto proporre l'opposizione per caso fortuito o forza maggiore. In siffatta ipotesi l'esecutorietà del decreto può essere sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. In ogni caso l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (Cass. I, n. 1206/1984). In assenza di esecuzione forzata, il termine ordinario per proporre, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, da parte del soggetto legittimato a proporre l'opposizione degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il dies a quo del predetto termine (Cass. III, n. 15221/2025). In particolare il debitore può proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine fissato nello stesso se dimostra: i) di non aver avuto conoscenza del decreto a causa della nullità della notificazione del decreto o dell'irregolarità della stessa (Cass. S.U., n. 9938/2005); ii) di non aver avuto conoscenza del decreto per un fatto imprevedibile (caso fortuito) o per una circostanza indipendente dalla volontà del debitore-ingiunto (forza maggiore) che ha impedito a quest'ultimo di prendere conoscenza del decreto; iii) che pur avendo avuto conoscenza del decreto, non ha potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione nel termine fissato nel decreto (Corte cost. n. 120/1976). Occorre comunque fornire la prova del nesso tra il vizio della notifica (o il caso fortuito o la forza maggiore) e l'impossibilità, per il debitore, di proporre una tempestiva opposizione, nel senso che proprio a causa di quella irregolarità, di quel caso fortuito o di quella forza maggiore, egli non ha potuto conoscere il decreto (Cass. I, n. 12215/1995). La S.C. ha chiarito che ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (cfr. Cass. III, n. 17922/2019, la quale ha di conseguenza ritenuto che tali circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza). In ogni caso, l'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta (così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.) (Cass. II, n. 8299/2021). Per il resto si rinvia al commento della formula “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”. |