Memoria di costituzione del resistente a fronte del ricorso cautelare ante causam

Rosaria Giordano
Vincenza Di Cristofano

Inquadramento

A fronte della proposizione di un ricorso cautelare, il resistente può costituirsi con apposita memoria al fine di richiedere l'inammissibilità (per profili di rito: ad esempio, la carenza di residualità necessaria per la concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) ovvero il rigetto dello stesso per assenza di uno o di entrambi i presupposti di “merito” dell'invocata tutela cautelare, ossia per mancanza del fumus boni juris e/o del periculum in mora. Detti presupposti devono infatti entrambi ricorrere per la concessione del provvedimento cautelare.

Formula

TRIBUNALE DI ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE [1]

- nel proc. n. ... R.G. - Giudice dott. ... - Ud. Del ... -

PER

la Società ... [2], C.F. ... [3] e/o P.I. ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ...., con sede in ... ( ... ), via/p.za ... n. ... [4], elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ... , C.F. ... [5], che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.[6]. Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente procedimento l'Avv. ... indica l'indirizzo PEC ....

-resistente-

CONTRO

Il Sig. ... (C.F. ... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., con sede in ..., via/p.za ... n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...;

-ricorrente-

PREMESSO CHE

- Il ricorrente ha chiesto che il Giudice designato per la trattazione del procedimento disponesse i provvedimenti più opportuni a fine di consentire “ ... riportare le richieste formulate dal ricorrente allegando in fatto che:

1. ...;

2. ...;

3. ...;

4. ....

- con provvedimento del ..., l'Ill.mo Giudice fissava l'udienza del ... (ore ... ) per la comparizione delle parti davanti a sé (doc. 1);

- il ricorso ex art. 700 c.p.c. e il decreto di fissazione dell'udienza del ... sono stati notificati al resistente in data ....

Con la presente memoria difensiva il resistente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato si costituisce nel presente procedimento, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

Illustrazione dei fatti in maniera analitica-esposizione delle contestazioni dell'oggetto, delle ragioni e delle conclusioni della domanda del resistente con particolare riguardo all'indicazione del [7] :

5. Fumus boni iuris [8].

6. Periculum in mora [9].

7. Strumentalità [10].

8. Residualità [11]

Tutto ciò premesso, la Società ..., ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale di ... adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda cautelare avanzata dal ricorrente;

- con condanna del ricorrente al pagamento delle spese [12], diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge [13].

***

In via istruttoria [14]

Indicazione dei mezzi istruttori di cui ci si intende avvalere ad es.:

Si chiede ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a ... (oppure ad un terzo) del documento ... (oppure di ogni altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo) nonché l'ispezione di ....

Si chiede, altresì, che venga disposta apposita CTU (consulenza tecnica d'ufficio) ... al fine di ...

Si deposita copia dei seguenti documenti, con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie:

1. copia notificata del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del decreto di fissazione udienza;

2. ...;

3. ....

Si indicano, di seguito, i sommari informatori che l'Ecc.mo Tribunale, nella Sua discrezionalità, potrà ascoltare per meglio comprendere i fatti descritti, così come articolati in premessa, qui integralmente riportati:

- Ing. ... c/o studio ..., via ... n ...;

- Sig. ..., residente in ... alla via ... n. ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge] [15]

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp.att. c.p.c., si rinvia al d.m. 7 agosto 2023, n. 110.

2. La memoria di costituzione nel procedimento cautelare, a cui può estendersi l'art. 125 c.p.c. che disciplina il contenuto minimo degli atti di parte, contiene l'indicazione delle parti.

3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011).

4. Se si tratta di persona giuridica occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale e il codice fiscale e/o il numero di partita IVA.

5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c. come modificato dalla disposizione sopra citata.

6. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Ai fini del deposito telematico dell'atto introduttivo (art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, ora abrogato) si può indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.”. Tale formula attesta l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito dal nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c..

7. La memoria di costituzione deve contenere l'esposizione analitica dei fatti e le ragioni di diritto posti a fondamento delle contestazioni alla domanda cautelare.

8. Costituisce uno dei presupposti per l'accesso alla tutela cautelare che consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie.

9. Costituisce un ulteriore presupposto della tutela cautelare che consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al diritto del ricorrente nelle more del giudizio ordinario. Nel caso dei provvedimenti d'urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

10. La strumentalità consiste nell'indicazione del diritto soggettivo da far valere nel successivo (eventuale) giudizio di merito; pertanto, non possono essere tutelati, con i provvedimenti d'urgenza, gli interessi di mero fatto o gli interessi legittimi. L'indicazione espressa di tale requisito è indispensabile addirittura nel caso di richiesta di provvedimenti anticipatori per i quali la l. n. 80/2005 ha eliminato l'onere di instaurare il successivo giudizio di merito e la sua mancata indicazione per la giurisprudenza prevalente comporta l'inammissibilità della domanda cautelare (cfr. Trib. Nocera Inferiore, ord., 1° agosto 1995; Trib. Catania, ord., 26 agosto 1993; contra Trib. Milano, ord., 7 giugno 2006; Trib. Milano, ord., 20 marzo 1997; Trib. Verona, ord., 16 gennaio 1997).

11. Solo con riferimento al procedimento di cui all'art. 700 c.p.c.

12. Le spese in questione sono le spese di assistenza legale relative al procedimento che il Giudice liquida ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le quali non ricomprendono le spese di assistenza legale sostenute dalla parte nella fase stragiudiziale. Queste ultime, infatti, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. S.U., n. 16990/2017). Con riferimento alle spese, inoltre, si segnala che la Corte cost. n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost. n. 77/2018).

13. Ai sensi dell'art. 669-octies, comma 7, c.p.c. il Giudice quando emette uno dei provvedimenti di cui al comma 6 (provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sia di accoglimento sia di rigetto) dello stesso articolo provvede anche sulle spese del procedimento cautelare; mentre quando emette uno dei provvedimenti cautelari di natura conservativa la pronuncia sulle spese avviene solo in caso di provvedimento di rigetto.

14. Il procedimento cautelare si caratterizza per una cognizione sommaria e deformalizzata, finalizzata unicamente all'accertamento dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora con possibilità per il Giudice di disporre anche mezzi di prova atipici, che incontrano comunque un limite nel principio dell'onere di allegazione dei fatti, posto a carico delle parti, che esclude che il Giudice possa andare all'autonoma ricerca di fonti di prova. In particolare, l'art. 669-sexies, comma 1, c.p.c. dispone che il Giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

15. La riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022 ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito con il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Commento

A fronte della proposizione di un ricorso cautelare, il resistente può costituirsi con apposita memoria al fine di richiedere l'inammissibilità (per profili di rito: ad esempio, la carenza di residualità necessaria per la concessione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) ovvero il rigetto dello stesso per assenza di uno o di entrambi i presupposti di “merito” dell'invocata tutela cautelare, ossia per mancanza del fumus boni juris e/o del periculum in mora. Detti presupposti devono infatti entrambi ricorrere per la concessione del provvedimento cautelare.

Con riferimento alla possibilità per il resistente di formulare una domanda riconvenzionale di inibitoria occorre evidenziare come una parte della giurisprudenza la ritenga inammissibile atteso che l'ampliamento del thema decidendum contrasta apertamente con la natura sommaria e con le esigenze di celerità del procedimento già introdotto, oltre che con la previsione normativa (art. 669-bis c.p.c.) che impone la proposizione di una domanda cautelare necessariamente con un apposito ricorso (cfr. Trib. Venezia 3 febbraio 2016, Trib. Bari 23 luglio 2007, Trib. Cuneo 21 luglio 2016). Un'altra parte della giurisprudenza la ritiene, invece, ammissibile purché abbia natura cautelare e sia obiettivamente connessa alla domanda principale (cfr. Trib. Bari 23 luglio 2007, Trib. Bergamo 18 luglio 2002 e Pret. Salerno 18 febbraio 1991).

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