Istanza per il sequestro conservativo di immobile in corso di causaInquadramentoIl sequestro al pari degli altri procedimenti cautelari è uno strumento con il quale la parte chiede la tutela provvisoria ed immediata di un suo diritto, che il sequestro ha il compito di garantire ed assicurare. Il sequestro conservativo consiste in una misura concernente i diritti di credito e finalizzata, giusta il combinato disposto degli artt. 671 c.p.c. e 2905 c.c., alla tutela della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. In sostanza, mentre il sequestro conservativo garantisce la realizzazione non solo del generico diritto ad una prestazione pecuniaria ma di ogni diritto suscettibile di essere convertito in una somma di denaro, perseguendo tale finalità con l'anticipare nel tempo gli effetti esecutivi della condanna (cioè la possibilità di procedere all'esecuzione forzata ex art. 686 c.p.c.), il sequestro giudiziario assicura la realizzazione di pretese dirette al conseguimento della proprietà o del possesso di una cosa con l'anticipare del pari nel tempo gli effetti esecutivi della relativa condanna. Il contributo unificato è ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] RICORSO EX ART. 671 C.P.C. R.G. n. ... - Dott. ... [2] PER il Sig. ..., rappresentato e difeso come in atti; -ricorrente- CONTRO La Società ..., rappresentata e difesa come in atti; - resistente- PREMESSO CHE IN FATTO (ILLUSTRAZIONE DEI FATTI IN MANIERA ANALITICA [3]): - con atto di citazione notificato in ..., l'istante [4] conveniva in giudizio la resistente dinanzi all'Ecc.mo Tribunale di ... per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. accertare che il Sig. ... ha diritto alla restituzione, da parte della Società ..., delle somme da essi versate a titolo di prenotazione degli appartamenti da costruire (rispettivamente, Euro ... e Euro ... ), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento ovvero, in subordine, dal giorno dell'introduzione del presente procedimento, B. accertare che, alla luce della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Società ..., il Sig. ... ha diritto al risarcimento, da parte della Società ..., di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti. C. con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, IVA e CPA come per legge”. L'istante esponeva che: (1) Nella primavera del ... il ricorrente veniva a dell'esistenza della Società ... la quale era in procinto di costruire immobili ad uso abitativo in ... alla via .... (2) Il presidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa, Sig. ... illustrava al ricorrente un progetto che prevedeva la costruzione e vendita ai soci della Cooperativa di immobili, con annessi garage e cantina, in ... alla via .... (3) Il ricorrente, interessato al futuro acquisto di un simile appartamento in data ... si recava assieme a sua moglie presso la sede della Cooperativa e provvedeva a versare alla Cooperativa la quota di iscrizione (Euro ... ) e la tassa di ammissione (Euro ... ) alla Cooperativa (doc. 2). (4) In tale occasione al ricorrente: i) venivano esibite delle brochures che illustravano i progetti degli immobili da costruire, le aree verdi che sarebbero state realizzate attorno agli immobili, etc.; ii) veniva altresì indicata la società di costruzioni cui erano stati affidati i lavori; iii) veniva mostrato del materiale edile (infissi, sanitari, parquet, etc.) asseritamente destinato ad essere installato presso i costruendi appartamenti. (5) In seguito, il ricorrente veniva convocato diverse volte dal Presidente presso la sede della Cooperativa, gli venivano forniti sempre maggiori dettagli sugli immobili da costruire e, in vista dell'imminente inizio dei lavori, gli veniva chiesto dal Presidente il versamento di una prima quota (pari a Euro ... ) del prezzo dell'immobile a lui destinato entro la fine dell'anno ... ed il pagamento di un'ulteriore quota del medesimo importo entro il mese di .... (6) In data ... il Sig. ricorrente versava la prima quota del prezzo dell'immobile, pari ad Euro ... (doc. 3) e in data ... il ricorrente versava la seconda quota del prezzo dell'immobile, pari ad Euro ... (doc. 4). (7) Dal momento che, malgrado le continue rassicurazioni del Presidente, i lavori non iniziavano, il ricorrente decideva di richiedere all'Ufficio Tecnico del Comune di ... delle informazioni sul progetto di costruzione in via ... ed in tal modo gli attori appuravano che non esisteva alcun permesso di costruire. (8) Non appena constatato quanto sopra, gli attori chiedevano spiegazioni al Presidente, il quale, dopo l'iniziale reticenza, era costretto, dall'evidenza dei fatti appurati, ad ammettere che in effetti la Cooperativa non era proprietaria del terreno sito in Via ... su cui gli immobili de quibus sarebbero dovuti sorgere. (9) Sarebbe del tutto pleonastico sottolineare lo sgomento e la disperazione che affliggeva il ricorrente una volta appresa l'amara realtà: i.e. che era stato di fatto truffato e che le ingenti somme versate erano cadute in mani decisamente non affidabili. (10) Pertanto, l'istante decideva di recedere dalla qualità di socio della Cooperativa e di richiedere la restituzione di tutto quanto versato alla stessa (doc. 5). (11) Con delibera adottata il ..., il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa prendeva atto del recesso esercitato dal ricorrente e deliberava di accettarlo (doc. 6). (12) Vani risultavano i tentativi degli attori di ottenere la restituzione delle ingenti somme pagate alla Cooperativa come quota del prezzo per l'acquisto degli appartamenti, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta illegittima tenuta da parte convenuta. - ad oggi risulta che la Cooperativa non abbia altri beni al di fuori dell'immobile sito in ... alla via ... n. ...; - sono giunte voci al ricorrente per cui la Cooperativa sarebbe in procinto di disfarsi di tale terreno sito in via ... n. ...; - nelle more del giudizio di cognizione (la prossima udienza è prevista il ... ) esiste la possibilità (anche solo puramente potenziale) di un depauperamento del patrimonio della Cooperativa, e che tale possibilità, a sua volta, scaturisce non soltanto da un atteggiamento del debitore ma soprattutto dalla composizione del suo patrimonio la cui consistenza quantitativa o qualitativa va intesa anche in rapporto di proporzione con l'ammontare del credito tutelabile, il ricorrente ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito; - risulta, quindi, necessario ed urgente provvedere al sequestro conservativo dell'immobile sito in ... alla via ... n. ... del debitore a garanzia del credito vantato dal ricorrente/creditore [5] per ... Euro, anche per i seguenti motivi in IN DIRITTO Esposizione dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni con particolare riguardo all'indicazione del [6] : 1) Fumus boni iuris[7]. 2) Periculum in mora[8]. Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, RICORRE all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di ... affinché ai sensi dell'art. 671 c.p.c., rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia: - dapprima inaudita altera parte, ex art. 669-sexies c.p.c.[9]. - ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio [10], autorizzare [11] il sequestro dell'immobile [12] del debitore sito in ... alla via ... n. ... debitore fino alla concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di ... Euro [13], oltre interessi e rivalutazione. IN OGNI CASO - con condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge . *** IN VIA ISTRUTTORIA I documenti relativi ai fatti riportati nella presente istanza sono quelli già allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio di cognizione. Si indicano, di seguito, i sommari informatori che l'Ecc.mo Tribunale, nella Sua discrezionalità, potrà ascoltare per meglio comprendere i fatti descritti, così come articolati in premessa, qui integralmente riportati: - Sig. ..., residente in ... alla via ... n. ...; - Sig. ..., residente in ... alla via ... n. .... *** Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad Euro .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge] [14] 1. Se il ricorso si propone in corso di causa ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c. la domanda deve essere proposta al Giudice della stessa. 2. È opportuno inserire i riferimenti del giudizio di merito nell'ambito quale si è manifestata l'esigenza cautelare. 3. Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il ricorso deve contenere, inter alia, le ragioni della domanda, cioè l'esposizione analitica dei fatti posti a fondamento della stessa. 4. La legittimazione a chiedere il sequestro conservativo spetta solo a chi sia titolare di un credito attuale, ancorché non esigibile (Cass. I, n. 864/1994). 5. In relazione ai caratteri del credito si è escluso che a legittimare un sequestro conservativo sia sufficiente: i) un credito meramente eventuale o ipotetico; ii) un credito sfornito di tutela, come ad es. l'obbligazione naturale. È invece ritenuto ammissibile il sequestro conservativo a garanzia di un credito: i) illiquido, purché ne sia indubbia l'esistenza obiettiva; ii) inesigibile, o perché sottoposto a termine non ancora scaduto, oppure perché sottoposto a condizione non ancora avveratasi. Resta controversa l'ammissibilità del sequestro conservativo a favore del creditore già munito di titolo esecutivo. 6. Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. il ricorso deve contenere l'indicazione del tipo di provvedimento richiesto (petitum) nonché l'esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere con il ricorso (causa petendi). La domanda deve contenere, altresì, l'indicazione dei presupposti dell'azione cautelare (i.e. fumus boni iuris e periculum in mora), così che la carenza anche di uno solo dei due presupposti impedisce la concessione della misura cautelare (Cass. I, n. 8729/1997). 7. È rappresentato dalla probabile esistenza del credito, nel senso che è non è necessario che il credito presenti gli stessi caratteri del titolo esecutivo (certo, liquido ed esigibile), essendo invece sufficiente che il creditore si presenti al Giudice come creditore inducendolo a ritenerlo ragionevolmente tale alla stregua di una delibazione sommaria (verosimiglianza), restando riservato al successivo giudizio di merito ogni accertamento in ordine alla effettiva sussistenza e all'ammontare del credito. 8. Il periculum in mora si concreta nel timore di perdere la garanzia del proprio credito; lo stesso può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi desumibili da un comportamento del debitore tale da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata, non essendo quindi necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore (Cass. III, n. 2081/2002). Un'ipotesi particolarmente discussa riguarda il caso dei condebitori solidali, ovvero se il periculum in mora vada accertato solo nei confronti del condebitore contro cui si agisce o nei confronti di tutti. 9. Ai sensi del comma 2 dell'art. 669-sexies c.p.c. il Giudice può decidere il ricorso cautelare con decreto motivato senza ascoltare le ragioni del soggetto nei cui confronti è richiesto il provvedimento. Questa modalità di adozione del provvedimento cautelare viene seguita quando sussiste il rischio concreto che la controparte, informata del ricorso cautelare contro di lei, possa sottrarsi agli effetti del provvedimento stesso oppure quando l'adozione del provvedimento è così urgente da non lasciare nemmeno il tempo di notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione udienza. 10. Depositato il ricorso il Giudice può decidere dopo aver instaurato il contraddittorio (art. 101 c.p.c.) tra le parti (art. 669-sexies, comma 1, c.p.c.). In tal caso il Giudice, depositato il ricorso fissa la data dell'udienza in cui le parti dovranno comparire e dispone la notifica alla controparte del ricorso e del decreto. 11. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo non individua i singoli beni sui quali la misura andrà eseguita, ma autorizza il sequestrante ad agire in via cautelare entro un determinato limite sui beni del debitore, la cui individuazione sarà effettuata nella fase attuativa del creditore stesso. 12. Indicazione dell'oggetto della misura cautelare richiesta. L'art. 671 c.p.c., con l'inclusione tra i beni sottoponibili a sequestro conservativo anche degli immobili (esclusi dalla legislazione previgente) ha istituito un parallelismo tra l'ambito di applicazione oggettiva della misura cautelare e l'espropriazione forzata. Pertanto, possono essere sottoposti a sequestro conservativo anche i titoli di credito, nonché i beni comuni indivisi. Sono invece insequestrabili i beni che l'art. 545 c.p.c. definisce impignorabili. Controversa è la sequestrabilità dell'azienda (cfr. Trib. Civitavecchia 18 luglio 2008; Cass. I, n. 8429/2000). Prevalente è, infine, la non assoggettabilità a sequestro conservativo dei beni oggetto di procedure concorsuali. 13. Gli artt. 2901 c.c. e 671 c.p.c. non prescrivono che il provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata, ma ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non nel limite indicato (Cass. III, n. 7218/1997). 14. La riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2022 ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito con il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c. CommentoNel quadro del nuovo assetto del procedimento cautelare uniforme delineato dal d.l. n. 35/2005 conv. in l. n. 80/2005, i sequestri rappresentano una tipica misura conservativa. Infatti, le recenti modifiche che hanno interessato il procedimento cautelare, in particolare l'art. 669-octies c.p.c., che ha reciso il nesso di strumentalità necessaria tra la tutela cautelare e la tutela di merito, non hanno toccato la materia dei sequestri, i quali rientrano quindi tra le misure conservative - le quali cristallizzano una determinata situazione fattuale o giuridica per evitare che, nel tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio a cognizione piena, tale situazione si modifichi irreversibilmente - e non tra quelle anticipatorie, per le quali, invece l'art. 669-octies c.p.c. ha previsto la facoltatività dell'inizio del giudizio di merito. Stante la natura provvisoria della misura, il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l'inesistenza del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso in toto sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso che, in quest'ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente «per la parte eccedente quella concretamente accertata» (Cass. III, n. 41078/2021). Le disposizioni di cui agli artt. 2906 e 2913 c.c., relative agli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento, non attribuiscono al creditore sequestrante o pignorante un diritto di prelazione, né un diritto di seguito, essendo riconosciuta in favore di tale creditore la sola inefficacia delle alienazioni fatte in suo pregiudizio. Conseguentemente, il conflitto tra creditore sequestrante e titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata va ricolto secondo le regole della trascrizione, qualora trattasi di beni immobili, ovvero secondo quelle del possesso quando si tratta di beni mobili. L'inefficacia degli atti di disposizione del bene sequestrato nei confronti del creditore sequestrante opera di diritto, indipendentemente da una preventiva declaratoria giudiziale. Legittimato passivo dell'esecuzione relativa al bene sequestrato (così come per il pignoramento) resta il debitore alienante, attesa l'inefficacia dell'alienazione nei confronti del terzo acquirente, che per il creditore procedente è come se non vi fosse (Cass. III, n. 5805/1979). L'art. 669-duodecies c.p.c. regola, infine, il regime di attuazione dei provvedimenti cautelari, richiamando espressamente per i sequestri la disciplina di cui agli artt. 677 e ss. c.p.c. Questi ultimi richiamano la disciplina dell'esecuzione forzata e precisamente: i) per il sequestro giudiziario, le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio; ii) per il sequestro conservativo, le forme proprie del pignoramento. La funzione cautelare del sequestro trova compiuta realizzazione quando il giudizio di merito accerta la fondatezza del diritto del sequestrante: In tal caso: nel sequestro giudiziario su cose determinate, il sequestrante vittorioso acquista un titolo di possesso autonomo sulle cose oggetto del procedimento; nel sequestro conservativo, l'art. 686 c.p.c. stabilisce che esso si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. |