Ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.InquadramentoLa disciplina del procedimento semplificato di cognizione si rinviene negli artt. del codice di rito da 281-decies a 281-terdecies (rito semplificato «ordinario») e negli artt. 1,3,4,5 e da 14 a 30-bis del d.lgs. n. 150/2011 (rito semplificato «obbligatorio»). Gli artt. da 281-decies a 281-terdecies sono stati introdotti nel c.p.c. dall'art. 3, comma 21 del d.lgs. n. 149/2022 in sostituzione degli artt. da 702-bis a 702-quater, e sono applicabili ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023, mentre per quelli pendenti alla data del 28 febbraio 2023 restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti (v. art. 35, comma 1 d.lgs. cit., come modificato dall'art. 1, comma 380 l. n. 197/2022). Le medesime regole valgono per le disposizioni del d.lgs. n. 150/2011 sopra richiamate, tutte, eccezion fatta per l'art. 5, modificate dagli artt. 15 e 24 del d.lgs. n. 149/2022, che ha anche introdotto l'art. 30-bis. Per ciò che attiene alle modifiche specificamente apportate al codice di rito e al d.lgs. n. 150/2011, si fa rinvio alle formule in materia. In linea generale, deve annotarsi che le modifiche, oltre a quella del nomen della procedura, da rito sommario di cognizione a procedimento semplificato di cognizione, sono consistite a) nell'ampliamento dei casi in cui si può fruire della procedura semplificata, non più limitata alle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, ma estesa a quelle di competenza del tribunale in composizione collegiale; b) nella “qualità” del provvedimento decisorio, non più ordinanza ma sentenza; c) nell'applicabilità delle norme ordinarie in materia di impugnazione. Gli articoli da 281-decies a 281-duodecies sono stati parzialmente modificati dal d.lgs. n. 164/2024. La modifica di maggiore rilievo è stata introdotta nel secondo comma dell'art. 281-decies, venendo ivi previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, vale a dire anche quando la domanda non sia fondata su prova documentale oppure non sia di pronta soluzione o non richieda un'istruzione non complessa. Nel testo della formula, nonché nelle note e nel Commento si provvederà a segnalare le novità di maggiore rilievo e, occorrendo, a fare raffronti fra la disciplina originaria e quella succeduta. La formula riporta esemplificazione di ricorso relativo a procedimento instaurato a decorrere dal 26 novembre 2024. Il ricorso al procedimento semplificato di cognizione «ordinario» è facoltativo, essendo rimessa all'attore la scelta se ricorrere ad esso oppure al giudizio ordinario per l'introduzione della causa. Il procedimento semplificato di cognizione «ordinario» (che si distingue per più aspetti dal rito semplificato di cognizione «obbligatorio») è fruibile per la definizione delle cause «semplici» o «non complesse», più esattamente, nei casi in cui i fatti di causa non siano controversi o quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'istruzione non complessa». Il procedimento semplificato è, inoltre, sempre fruibile nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1 c.p.c., il Giudice, alla prima udienza, se ritiene che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrano i presupposti (non complessità della causa) di cui all'art. 281-decies, comma 1 c.p.c., con ordinanza non impugnabile, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 dello stesso codice, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). Con d.m. n. 110/2023 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023) è stato dettato regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti dimensionali e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2022. I criteri di redazione degli atti sono descritti nell'art. 2 d.m. cit., mentre i limiti dimensionali, valevoli per le cause di valore inferiore a euro 500.000, sono fissati nell'art. 3 del medesimo d.m., salve le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5. Per ciò che attiene agli schemi informatici, l'art. 8 d.m. cit. dispone che gli atti giudiziari devono essere redatti secondo le regole dettate dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 dello stesso d.m. I disposti del d.m. n. 110/2023 si applicano ai procedimenti introdotti «dopo il 1° settembre 2023». Va rammentato che, ai sensi dell'art. 46, comma 6 disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. La presente formula è stata redatta tenendo nella dovuta considerazione i prescritti del d.m. n. 110/2023 relativi ai criteri di redazione ed ai limiti dimensionali degli atti. FormulaTRIBUNALE DI ... [1] RICORSO EX ART. 281-UNDECIES C.P.C.[2] Il Sig./La Sig.ra ..., nato/a a ... il ... (C.F. ... ) [3], residente in ..., via/piazza ... n. ..., [nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della società/della ditta ..., (con sede in ..., via/ piazza ... n. ..., C.F. ... P.I. ... ), elettivamente domiciliato in ..., via/piazza ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ... [4], C.F. ... [5][6], che lo/la rappresenta e difende in forza di procura alle liti ... [7]. PREMESSO IN FATTO i) ...; ii) ...; iii) ... [8]. PREMESSO IN DIRITTO i) ...; ii) ...; iii) ... [9]. iv) È stato dato corso a procedura di negoziazione assistita/a procedura di mediazione, senza alcun esito. v) La scelta del rito semplificato di cognizione è da ritenere appieno giustificata, stante la non complessità della causa: .... Tutto questo premesso, il/la sottoscritto/a, come in atti difeso/a, rappresentato/a e domiciliato/a RICORRE a Codesto Tribunale affinché, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice designato, e il termine per la costituzione del/dei convenuto/i Sig./Sigg.ri ... res. in ..., via/piazza ... [10], cui va dato, sin d'ora, avvertimento che deve/devono costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281-undecies, comma 3, c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281-undecies, commi 3 e 4, dello stesso codice; con gli ulteriori avvertimenti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali), che può/possono (ove sussistano i presupposti di legge) presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua/loro contumacia, per ivi, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, condannare il/i convenuto/ i a ...; 2) in via subordinata, voglia il Tribunale adito ... [11]; 3) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il/i convenuto/i alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) [12]. In via istruttoria 1) Ammettere ...; 2) Ammettere ... [13]; Si offrono in comunicazione, mediante deposito nelle forme di rito [14], i seguenti documenti: 1) ...; 2) ... [15]. Con riserva di fruire, occorrendo, dei disposti dell'art. 281-duodecies c.p.c. Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Il contributo unificato dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza per un importo pari a Euro ... [16]. Luogo e data ... Firma Avv. ... PROCURA Io sottoscritto/a [nella qualità di ... ] ..., nato/a a ... il ..., residente in ..., via/piazza ..., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella presente procedura e in ogni sua fase e grado, comprese la fase esecutiva, l'Avv. ... del Foro di ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme dalla controparte, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza. Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso Avvocato in ..., via ..., n. .... Dichiaro, inoltre, di aver ricevute le informative di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003 e presto consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e nelle forme di cui a tale d.lgs., per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data ... Il delegante ... Visto per autentica ... Firma Avv. ... 1. Nei casi di rito semplificato di cognizione non obbligatorio, la competenza spetta, in qualsiasi caso, al Tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie. 2. Il contenuto del ricorso è disciplinato dagli artt. 125 e 281-undecies c.p.c. In ordine alle indicazioni da effettuare nel corpo del ricorso deve essere fatto riferimento agli artt. 125, 163 (come modificato dapprima dal d.lgs. n. 149/2022 e, successivamente, con effetto a decorrere dal 26/11/2024, dall'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 164/2024) e 281-undecies, comma 1 (come modificato, con effetto dal 26/11/2024, dall'art.1, comma 2, lett. ff), d.lgs. n. 164/2024), dello stesso codice. Il deposito dell'atto introduttivo deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, « ... qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà». 4. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis d.l. n. 90/2014 conv., con modif. nella l. n. 114/2014. 5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50 d.l. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8 d.l. 193/2009 conv., con modif. nella l. n. 24/2010. 6. A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC «comunicato al proprio ordine», trattandosi di dato già risultante dal ReGindE. L'obbligo dell'Avvocato di indicare il proprio numero di fax, già previsto dall'art. 125, comma 1 c.p.c., è venuto meno in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 164/2024. 7. La procura può essere apposta in calce o a margine del ricorso (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. A far tempo dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). 8. Occorre indicare tutte le circostanze rilevanti in punto di fatto, a seconda della specie di azione proposta (diritti reali, obbligazioni etc.). 9. Evidenziare le ragioni di diritto su cui viene fondata la domanda. 10. Precisare generalità e recapiti. 11. Specificare la domanda subordinata. 12. Ove dovesse trattarsi di una pluralità di convenuti, la condanna deve essere chiesta in solido, laddove ne ricorrano le condizioni. 13. Indicare tutti i mezzi di prova utili al bisogno; ad es.: mezzo di prova per testi, interrogatorio formale, c.t.u. etc. 14. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali nei procedimenti innanzi ai Tribunali, alle Corti di appello ed alla Corte di cassazione deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche. Va, altresì, rammentato che, in forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte, con effetto dal 26/11/2024, le previsioni del deposito di atti presso la Cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento. 15. Indicare i documenti recati a dare supporto alla domanda. 16. Il contributo unificato è dovuto nella stessa misura di quello previsto per le cause promosse con rito ordinario, senza alcuna riduzione. Si veda in argomento il paragrafo ii) del Commento. COMMENTOi) Tutte le disposizioni del c.p.c. verranno citate con la sola indicazione numerica. ii) A decorrere dal 1° marzo 2023, il contributo unificato relativo alle cause instaurate con il rito semplificato di cognizione è dovuto nella stessa misura prevista per le cause promosse con rito ordinario, senza alcuna riduzione. Ed invero, mentre le disposizioni in tema di rito sommario di cognizione erano collocate nel libro IV del codice di rito, con il conseguente trattamento “benevolo”, quelle in tema di procedimento semplificato di cognizione sono state incluse, dal d.lgs. n. 149/2022, nel libro II dello stesso codice. iii) La disciplina del procedimento semplificato di cognizione si rinviene negli artt. 281-decies ss. (rito semplificato «ordinario») e negli artt. 1,3,4,5 e da 14 a 30-bis d.lgs. n. 150/2011 (rito semplificato «obbligatorio»). Trattasi di una procedura semplificata, alternativa (salvi i casi di obbligatorietà introdotti dal d.lgs. citato) al giudizio ordinario a cognizione piena. Trattasi di procedimento fruibile per la definizione delle cause «semplici» o, più esattamente, «non complesse» (vale a dire nei casi in cui i fatti di causa non siano controversi, o quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, o quando non si richieda un'istruzione complessa. Va precisato che gli articoli da 281-decies a 281-duodecies sono stati parzialmente modificati dal d.lgs. n. 164/2024e che la modifica di maggiore rilievo è stata introdotta nel secondo comma dell'art. 281-decies, venendo ivi previsto che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, vale a dire anche quando la domanda non sia fondata su prova documentale oppure non sia di pronta soluzione oppure non richieda un'istruzione non complessa. iv) Per ciò che attiene al procedimento semplificato di cognizione disciplinato dal codice di rito, lo stesso è facoltativo, essendo rimessa all'attore la scelta se ricorrere ad esso oppure al giudizio ordinario per l'introduzione della causa. Incidentalmente, va osservato che la scelta di introdurre il giudizio nella forma del procedimento semplificato di cognizione è ineludibile al fine di poter poi esigere, ove ne concorrano le ulteriori condizioni, indennizzo per violazione della durata ragionevole del processo. Si vedano gli artt. 1-ter (modificato dall'art. 15, comma 1 d.lgs. n. 149/2022) e 2 l. n. 89/2001 e succ. modif. Ai sensi di quest'ultima norma, è inammissibile (salvo ove ricorrano le ipotesi descritte nell'art. 6, comma 2-bis, l. cit.) la domanda di equa riparazione proposta da soggetto il quale non abbia esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1-ter l. cit., fra i quali rientra quello costituito dall'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. v) La domanda deve essere proposta nella forma del ricorso, che va diretto, nel caso del rito semplificato «ordinario» al Tribunale territorialmente competente e, nel caso del rito semplificato «obbligatorio», al Giudice indicato negli artt. da 14 a 30-bis del d.lgs. n. 150/2011. Il contenuto del ricorso è disciplinato dagli artt. 125 e 281-undecies c.p.c. In ordine alle indicazioni da effettuare nel corpo del ricorso deve essere fatto riferimento agli artt. 125, 163 (come modificato dapprima dal d.lgs. n. 149/2022 e, successivamente, con effetto a decorrere dal 26/11/2024, dall'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 164/2024) e 281-undecies, comma 1 (come modificato, con effetto dal 26/11/2024, dall'art.1, comma 2, lett. ff), d.lgs. n. 164/2024), dello stesso codice. Il deposito dell'atto introduttivo deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). Successivamente al deposito del ricorso (che comporta interruzione della prescrizione del diritto fatto valere – v. Cass. III, n. 24891/2021) ed all'iscrizione della causa a ruolo, il Giudice designato, entro cinque giorni dalla designazione, deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al convenuto del termine per la costituzione in giudizio, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Ricorso e decreto devono essere notificati al convenuto almeno quaranta giorni liberi prima della data fissata per la sua costituzione. I termini in questione sono soggetti alla sospensione feriale disciplinata dalla l. n. 742/1969, salve le eccezioni ivi previste. vi) Ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, alla prima udienza il Giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). Altrimenti, ai sensi del quarto comma dell'art. 171-bis (disposizione interamente riformulata dal d.lgs n. 164/2024 e sostitutiva di quella recata dall'art. 183-bis, abrogato dal d.lgs. citato), il Giudice, se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e provvede alle conseguenti prescrizioni. vii) Con riferimento all'art. 702-bis, de cuius dell'art. 281-undecies, è stato ripetutamente affermato che lo stesso 1 e 4, non contemplava alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendevano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; conseguendone l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter (Cass. II, ord., n. 23677/2021; Cass. I, ord., n. 46/2021). Attesa la “lettera” dell'art. 281-undecies, tali principi devono ritenersi valevoli anche dopo l'entrata in vigore del riformatore d.lgs. n. 149/2022. viii) Il provvedimento di definizione del giudizio è rappresentato da una sentenza (ordinanza, con riguardo ai procedimenti instaurati anteriormente al 1° marzo 2023), di accoglimento o di rigetto delle domande, con cui si provvede anche sulle spese di lite, provvisoriamente esecutiva e costituente titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Ove il Tribunale agisca in composizione monocratica, il Giudice, quando rimette la causa in decisione, procede a norma dell'art. 281-sexies (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022). Nelle cause in cui, invece, il Tribunale giudica in composizione collegiale, si procede a norma dell'art. 275-bis (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). ix) Ai sensi dell'art. 281-terdecies, comma 2, la sentenza è impugnabile nei modi ordinari. A tale proposito, deve rammentarsi che, vigente il rito sommario di cognizione (artt. 702 ss.), era consolidato il principio secondo cui l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio poteva essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione (principio consolidato – v., ex multis, da ultimo, Cass. I, ord., n. 16566/2021; Cass. VI, ord., n. 6318/2020; Cass. II, ord., n. 24379/2019; Cass. I, ord., n. 8757/2018). |