Ricorso ex art. 703 c.p.c. per manutenzione del possesso

Sergio Matteini Chiari
Maria Elena Matteini Chiari

Inquadramento

Con il ricorso per la manutenzione nel possesso l'originario possessore chiede al Giudice di essere mantenuto nel possesso della cosa, con eventuale risarcimento del danno. L'azione di manutenzione deve essere promossa allorché sia stata subita turbativa, di fatto o di diritto, del possesso. La legittimazione attiva compete unicamente al possessore, non anche al detentore (qualificato). La legittimazione passiva compete all'autore della molestia. L'azione di manutenzione è data a condizione che il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non sia stato

Con d.m. n. 110/2023 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023) è stato dettato regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti dimensionali e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2022.

I criteri di redazione degli atti sono descritti nell'art. 2 d.m. cit., mentre i limiti dimensionali, valevoli per le cause di valore inferiore a euro 500.000, sono fissati nell'art. 3 del medesimo d.m., salve le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Per ciò che attiene agli schemi informatici, l'art. 8 d.m. cit. dispone che gli atti giudiziari devono essere redatti secondo le regole dettate dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 dello stesso d.m.

I disposti del d.m. n. 110/2023 si applicano ai procedimenti introdotti «dopo il 1° settembre 2023».

Va rammentato che, ai sensi dell'art. 46, comma 6 disp. att. c.p.c., il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

La presente formula è stata redatta tenendo nella dovuta considerazione i prescritti del d.m. n. 110/2023 relativi ai criteri di redazione ed ai limiti dimensionali degli atti.

N.B.: Ai sensi dell'art. 35, comma 1 d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dall'art. 1, comma 380 l. n. 197/2022), le disposizioni del d.lgs. medesimo, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Formula

TRIBUNALE DI ... [1]

RICORSO EX ART. 703 C.P.C. PER MANUTENZIONE DEL POSSESSO [2]

La Sig.ra ..., nata a ... il ... (C.F. ... ) [3], residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliata in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avv. ... [4], C.F. ... [5][6], che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti ... [7].

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente è proprietaria e possessore di ... [8] ed ha esercitato il possesso continuativamente, ininterrottamente e pacificamente sino a tempi assai recenti, allorché il Sig. ... ha dato corso a ... [9], in tal modo rendendo incomodo/disagevole tale esercizio.

Nonostante la decisa ed espressa (anche mediante lettera raccomandata a.r. in data ... ) reazione della ricorrente, la situazione è rimasta immutata.

Da tutto ciò sono derivati pregiudizi: ... [10].

PREMESSO IN DIRITTO

Sussistono tutti i presupposti legittimanti l'utile esperimento dell'azione di manutenzione del possesso.

Come già precisato, la ricorrente ha esercitato pacificamente il possesso di ... [11] a far tempo dal ... [12] e sino a tempi assai recenti, allorché è stata tenuta la condotta sopra descritta, che – si ribadisce – ha reso difficoltoso e scomodo tale esercizio, integrando turbativa [13].

La descritta condotta è da imputare al Sig. ....

Non è dubitabile (si veda la nessuna reazione della controparte alla fiera opposizione della ricorrente nella fase immediatamente successiva alla denunciata condotta) la volontarietà del fatto che ha determinato la diminuzione del godimento del bene e la consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso [14].

Sull'effettività e sulle modalità di esercizio del possesso di cui si chiede tutela, nonché sulle denunciate condotte (e relative reazioni del ricorrente) del Sig. ... e sulle relative date possono essere chiamate a informare le persone i cui nominativi verranno indicati nelle richieste finali.

Tutto questo premesso, la ricorrente, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

In via principale: che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ordini al Sig. ..., (residente in ..., via/p.zza ... ) l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di ... [15], a sua cura e spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare la ricorrente alla rimozione diretta, con addebito degli oneri di spesa alla controparte; fissando contestualmente udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, confermando in tale udienza i provvedimenti eventualmente già emessi, salvo – ove ritenuto occorrente – accertamenti istruttori.

In via subordinata: che il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e termine per la notifica del ricorso e del decreto all'eventuale resistente, previo sopralluogo ed esaminati gli atti ed assunte sommarie informazioni o comunque procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, ordini al Sig. ... (residente in ..., via/piazza ... ), respinta ogni contraria istanza ed eccezione, l'immediata cessazione da ogni turbativa o molestia all'esercizio del possesso di ..., [16] a sua cura e spese, e, in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare al bisogno la ricorrente, con addebito degli oneri di spesa alla controparte.

In ogni caso, voglia condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).

Con riserva di autonoma azione per ottenere il risarcimento del danno [17].

In via istruttoria

– Disporre l'audizione dei seguenti informatori [18] sulla situazione di fatto, sulle denunciate condotte (e relative reazioni del ricorrente) del Sig. ... e sulle relative date:

1) ...

2) ...

3) ...

– ... [19]

– Si producono in copia i seguenti documenti:

1) lettera raccomandata con a.r. citata nel testo del ricorso;

2) ... [20].

Con riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie.

Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro .... Il contributo unificato dovrà, pertanto, applicarsi nella misura determinata in relazione allo scaglione di appartenenza, diminuita della metà, per un importo pari a Euro ... [21].

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Io sottoscritta ..., nato a ... il ..., residente in ..., via/piazza ..., informato ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modif. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo d.lgs., come da atto allegato, e che l'esperimento di tale procedimento costituisce condizione di procedibilità per la fase di merito successiva alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3, c.p.c., delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi nella presente procedura e in ogni sua fase e grado, comprese le fasi di merito e quella esecutiva, l'Avv. ... del Foro di ..., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme dalla controparte, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti in udienza.

Eleggo domicilio presso lo Studio dello stesso Avvocato in ..., via ..., n. ....

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto le informative di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003 e presto consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e nelle forme di cui a tale d.lgs., per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ...

Il delegante ...

Visto per autentica ...

Firma Avv. ...

1. Competente è il tribunale (in composizione monocratica) del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato (molestia/turbativa), ai sensi dell'art. 21, comma 2 c.p.c.

2. Il contenuto del ricorso è disciplinato dall'art. 703 c.p.c. In ordine alle indicazioni da effettuare nel corpo del ricorso deve essere fatto riferimento all'art. 125 c.p.c.

3. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011). Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002, « ... qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale ... il contributo unificato è aumentato della metà».

4. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 modificati dall'art. 45-bis, d.l. n. 90/2014 conv., con modif. nella l. n. 114/2014.

5. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista, oltre che dall'art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif. nella l. n. 111/2011, dall'art. 125, comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 8 d.l. n. 193/2009 conv., con modif. nella l. n. 24/2010.

6. A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC «comunicato al proprio ordine», trattandosi di dato già risultante dal ReGindE.

L'obbligo dell'Avvocato di indicare il proprio numero di fax, già previsto dall'art. 125, comma 1 c.p.c., è venuto meno, con effetto dal 26/11/2024, in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 164/2024.

7. La procura può essere apposta in calce o a margine del ricorso (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura.

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

A far tempo dal 1° gennaio 2023, il deposito della procura deve obbligatoriamente avvenire con modalità telematica (art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022).

8. Precisare l'oggetto del possesso.

9. Descrivere la condotta (molestia/turbativa).

10. Specificare i pregiudizi sofferti.

11. Precisare l'oggetto del possesso.

12. Ai sensi dell'art. 1170, comma 2 c.c., l'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sia cessata.

13. Si ha «turbativa» nei casi in cui il possesso venga, in forza della condotta di terzi, a subire limitazioni o modificazioni nel precedente modo di esercizio, reso più difficoltoso o, in senso lato, più incomodo.

14. L'elemento soggettivo della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (Cass. II, n. 107/2016).

15. Precisare oggetto e modalità.

16. Precisare oggetto e modalità.

17. Per ciò che attiene al risarcimento del danno, possono essere seguite varie vie. La domanda di risarcimento del danno può essere proposta congiuntamente alla domanda di tutela del possesso (v., in tal senso, Cass. II, n. 26985/2013 e Cass. II, n. 20875/2005). In tal caso, limitatamente alla domanda di risarcimento, dovrà essere dato corso alla procedura di negoziazione assistita (che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), nelle ipotesi in cui la somma pretesa non superi l'importo di 50.000 Euro (art. 3 d.l. n. 132/2014 conv., con modif. nella l. n. 162/2014) e dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

È stato precisato che il soggetto leso che invoca la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al Giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo in un giudizio di cognizione piena (v., in tal senso, Cass. II, n. 20635/2014).

Va ricordato che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non trova applicazione il termine annuale di decadenza: trattandosi di illecito extracontrattuale, i diritti del danneggiato sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

18. Le medesime persone potranno essere assunte in qualità di testi nella eventuale, successiva, fase di merito del giudizio.

19. Indicare altri eventuali mezzi di prova. Ad es.: disporre l'ispezione diretta dei luoghi o nominare c.t.u. al fine di averne in atti descrizione degli stessi.

20. Indicare (e produrre) gli ulteriori documenti utili al bisogno. Qualora congiuntamente alla domanda di tutela possessoria fosse proposta domanda di risarcimento del danno, sarà necessario produrre documentazione attestante il tentativo di dare soluzione alla vertenza mediante la procedura di negoziazione assistita. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Va, altresì, rammentato che, in forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte, con effetto dal 26/11/2024, le previsioni del deposito di atti presso la Cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento.

21. Per ciò che attiene alla determinazione del valore delle cause possessorie, sia pure a fini (liquidazione del compenso all'avvocato) diversi da quelli di cui al testo, è stato affermato che il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il Giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cass. VI, n. 24644/2011).

COMMENTO

i) Le azioni possessorie (di reintegrazione nel possesso o di manutenzione del possesso) hanno natura di procedimento speciale e sono disciplinate per gli aspetti sostanziali dagli artt. 1168 ss. c.c. e per gli aspetti processuali dagli artt. 703 ss. del codice di rito. La tutela ha ad oggetto il potere di fatto sulla cosa (il possesso consiste, infatti, in una relazione tra il soggetto e la cosa) e non il diritto corrispondente.

ii) L'azione di manutenzione deve essere promossa allorché sia stata subita turbativa, di fatto o di diritto, del possesso.

La molestia o turbativa che rileva ai fini dell'azione di manutenzione comprende qualsiasi comportamento (connotato da volontarietà) che modifichi, restringa o rechi pregiudizio al legittimo possesso altrui o comunque, limiti o modifichi apprezzabilmente il modo di esercizio di esso. Le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del procedente esercizio, operate contro la volontà del possessore, o di molestie di diritto, quando si concretizzano in contestazioni avanzate in via giudiziale o stragiudiziale contro l'altrui possesso, in maniera da esporre a pericolo il godimento del bene. È stato affermato che la molestia può consistere anche in fatti negativi, ossia omissioni di atti dovuti, conseguendone che è tutelabile con l'azione di manutenzione la pretesa del proprietario il cui fondo sia invaso da rami protesi da alberi del vicino di ottenerne la recisione (App. Napoli 26 novembre 2020, in DeJure, 2020).

L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (Cass. II, n. 107/2016).

La legittimazione attiva compete unicamente al possessore, non anche al detentore (qualificato). La legittimazione passiva compete all'autore della molestia.

iii) Quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale (è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo consapevolmente si giovi – v. App. Ancona 22 gennaio 2019, in DeJure, 2019), sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. VI, n. 7748/2011).

iv) Mentre nel caso dell'azione di reintegrazione la tutela può riguardare sia il possesso di cose mobili che di cose immobili, nel caso dell'azione di manutenzione la tutela può riguardare solo il possesso di immobili, di universalità di mobili e di diritti reali su immobili.

v) A differenza dell'azione di reintegrazione, quella di manutenzione è data a condizione che il possesso duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente. In caso di acquisto del possesso in modo violento o clandestino, l'azione è esercitabile decorso un anno dal giorno in cui violenza o clandestinità sono cessate. L'azione è data anche al possessore che abbia subito uno spoglio non violento né clandestino.

vi) L'azione è sottoposta al termine di decadenza annuale, il cui giorno iniziale deve farsi coincidere con la data dell'atto illecito denunciato e non già con la data in cui il possessore ne abbia avuto conoscenza.

Il rispetto del termine annuale va verificato con riferimento alla data di deposito del ricorso.

vii) L'azione deve essere proposta con ricorso al Tribunale nel cui circondario la condotta illecita è stata tenuta. La procedura applicabile è, in quanto compatibile, quella dettata per le procedure cautelari (artt. da 669-bis a 669-quaterdecies c.p.c., come parzialmente modificati dall'art. 3, comma 47 d.lgs. n. 149/2022).

Il procedimento si articola in una fase necessaria, di natura sommaria, che si conclude con ordinanza (reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.) con cui vengono disposti i provvedimenti immediati, ed una fase eventuale, a cognizione piena, relativa al merito della pretesa possessoria, qualora sia proposta apposita domanda al riguardo. Tale seconda fase si conclude con sentenza soggetta ai gravami ordinari.

Al convenuto non è consentito proporre giudizio petitorio sino alla definizione di quello possessorio e sino a che la relativa decisione non sia eseguita, salvo che dimostri che l'esecuzione non sia possibile per fatto dell'attore o che dall'attesa derivi o possa derivare pregiudizio irreparabile (v. Corte cost. n. 25/1992).

Le domande relative al possesso in relazione a fatti che siano occorsi dopo che il giudizio petitorio sia stato promosso devono essere proposte al Giudice di quest'ultimo. Peraltro, la reintegrazione nel possesso può essere domandata al Giudice competente a norma dell'art. 703 c.p.c., cui è dato il potere/dovere di emettere i provvedimenti temporanei indispensabili, salva prosecuzione del giudizio (fase di merito) innanzi al Giudice del petitorio.

viii) Il soggetto che invoca la tutela possessoria può proporre congiuntamente domanda di risarcimento del danno (v., in tal senso, Cass. II, n. 26985/2013 e Cass. II, n. 20875/2005).

È stato precisato che il soggetto leso che invoca la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al Giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4 c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti le pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena (v., in tal senso, Cass. II, n. 10869/2023 e Cass. II, n. 20635/2014). L'onere probatorio grava sul soggetto che ha proposto la domanda di risarcimento (Cass. II, ord., n. 31642/2021).

Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non trova applicazione il termine annuale di decadenza: trattandosi di illecito extracontrattuale, i diritti del danneggiato sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

Infine, quanto ai caratteri dei provvedimenti possessori, va rammentato che gli stessi, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito in applicazione dell'art. 669-octies, comma 9 c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio (Cass. II, n. 19720/2016) e che, sia per tale ragione sia perché sprovviste di definitività, avverso le ordinanze adottate in materia dal tribunale in sede di reclamo è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. VI, ord., n. 1501/2018 e Cass. ord., n. 20954/2017).

Con riguardo all'ipotesi in cui con il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. sia stata confermata l'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, è stato affermato che il suddetto provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata (Cass. III, n. 3291/2022).

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