Istanza per la rimessione in termini


Inquadramento

Il termine processuale è la distanza tra un atto e l'altro della sequenza procedimentale. I termini possono distinguersi in termini legali che sono stabiliti dalla legge; termini processuali che sono stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza ma solo nei casi previsti dalla legge; termini deceleratori o dilatori in cui l'atto non può compiersi prima di un determinato momento; termini acceleratori o finali che consistono nel momento oltre il quale un atto non può più essere compiuto; termini perentori che sono termini acceleratori o finali stabiliti a pena di decadenza; termini ordinatori che sono termini acceleratori o finali non posti a pena di decadenza.

A norma dell'art. 153 c.p.c. i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti. Tuttavia la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, comma 2 e 3 c.p.c. Il secondo comma della richiamata disposizione stabilisce che il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando necessario, la prova dell'impedimento e poi provvede alla rimessione in termini delle parti. Questi provvedimenti sono dati con ordinanza.

La previsione della rimessione in termini è una novità introdotta dal legislatore del 2009 che riproduce, più o meno alla lettera, la disposizione prima inserita nell'art. 184-bis c.p.c. Lo “spostamento” della disposizione nel secondo comma dell'art. 153 c.p.c. è dipesa dall'esigenza di generalizzare l'istituto della rimessione in termini. Rimangono comunque applicabili le altre ipotesi di rimessione in termini previste dal codice di rito.

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito i confini esistenti tra la proroga dei termini e la rimessione in termini affermando che l'istituto della rimessione in termini non ha nulla a che vedere con la proroga dei termini, ed anzi ha per presupposto l'impossibilità giuridica di quella.

La proroga, infatti, è prevista dalla legge solo per i termini ordinatori; solo prima della scadenza, e solo per motivi particolarmente gravi. Con essa, il Giudice accorda alla parte interessata un differimento della scadenza del termine per il compimento dell'atto processuale.

La rimessione in termini è istituto ben diverso: essa ha per presupposto la “decadenza incolpevole” da un adempimento processuale, e non differisce il termine già fissato, ma rimette la parte interessata nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata, se il primo termine inutilmente scaduto non fosse mai stato fissato. La proroga, dunque, evita una decadenza, mentre la rimessione in termini sana ex tunc una decadenza già verificatasi.

Non è, dunque, corretta l'affermazione del giudice di merito, secondo cui “tutti i termini perentori sono prorogabili” ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. Nessun termine perentorio è pertanto mai prorogabile; ed unico rimedio concesso alla parte che ne sia incolpevolmente decaduta è l'istituto della rimessione in termini (Cass. III, n. 32136/2019). Il termine per la rinnovazione della citazione nulla concesso ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, dunque in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo. Infatti, Il termine concesso non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (Trib. Roma n. 11615/2024).

Va precisato altresì che la rimessione in termini non può applicarsi se la decadenza dal diritto di impugnare è dipesa da un errore di diritto. In questo senso la giurisprudenza di legittimità ha specificato che l'istituto della rimessione in termini trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini in un caso in cui la parte, essendo decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. aveva dedotto la non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, atteso che il predetto termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione: Cass. V, n. 36369/2023).

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2 c.p.c., opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. sez. lav., n. 5514/2024).

Formula

TRIBUNALE DI ...

ISTANZA PER LA RIMESSIONE IN TERMINI

Nella causa civile n. ... R.G. ...

Promossa dal Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...,

-attore-

AVVERSO

la sentenza del Giudice di pace di ... n. ... R.G. ... del ...;

NEI CONFRONTI

del Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...,

-convenuto-

PREMESSO

– che il Sig. ... ha potuto conoscere la data di deposito della sentenza soltanto a distanza di molto tempo e in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione [1];

– che questa conoscenza è dipesa da causa non imputabile all'attore, ma, bensì, per fatto imputabile alla cancelleria atteso che il cancelliere non ha reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa che è intervenuta a notevole distanza di tempo e in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione [2];

Tutto ciò premesso il Sig. ...

CHIEDE

Di essere rimesso in termini per l'impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 153, comma 2, c.p.c.[3].

Luogo e data ...

Firma Avv. ... [4]

1. L'esempio riportato nella formula riproduce una recente decisione della Corte di Cassazione per quale ove il giudice dell'impugnazione ravvisi, anche d'ufficio, grave difficoltà per l'esercizio del diritto di difesa determinata dal non avere il cancelliere reso conoscibile la data di deposito della sentenza prima della pubblicazione della stessa, avvenuta a notevole distanza di tempo ed in prossimità del termine di decadenza per l'impugnazione, la parte può esser rimessa in termini ai sensi del vigente art. 153, comma 2 c.p.c. (Cass. III, n. 8216/2013; nello stesso senso Cass. III, n. 6304/2013).

2. La causa non imputabile che consente di ottenere all'istante la rimessione nei termini per l'esercizio del potere processuale dal quale è ormai decaduto deve attenere a circostanze “terze”, come ad esempio il caso fortuito e la forza maggiore e, pur potendo ormai riguardare sia l'esercizio dei poteri processuali interni al giudizio che le situazioni esterne al suo svolgimento (come la decadenza dal potere di impugnare), non può comunque riguardare decadenze derivanti da errori di diritto (Cass. VI, n. 4585/2020).

3. Dopo la generalizzazione dell'istituto della rimessione in termini ad opera del comma 2 dell'art. 153 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, infatti, si ritiene che detto istituto trovi applicazione anche per rimettere nei termini per impugnare la parte che ne sia incolpevolmente decaduta.

4. A norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici. Inoltre va segnalato che l'art. 46 disp. att. c.p.c., dedicato alla forma degli atti giudiziari e quindi applicabile sia agli atti del giudice che a quelli delle parti stabilisce che i processi verbali e gli altri atti giudiziari devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile; che quando sono redatti in forma di documento informatico tali atti rispettano la normativa anche regolamentare relativa alla redazione, sottoscrizione e ricezione dei documenti informatici. Il comma 3 della disposizione riguarda le modalità di redazione dei documenti non informatici e ripete l'originario comma 2, prevedendo che gli atti non redatti in forma di documento informatico devono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni e abrasioni; le aggiunte soppressioni o modificazioni eventuali devono essere fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Per quanto concerne lo schema informatico degli atti giudiziari va fatto riferimento al d.m. n. 110/2023, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023, che reca il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari” applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Questo decreto pone i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile con la struttura dei campi necessari per inserire le informazioni nei registri del processo. Fissa anche i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500 mila euro.

COMMENTO

Come già visto in sede di inquadramento, la riforma 2009 ha introdotto un nuovo comma 2 nell'art. 153 c.p.c. ove si prevede la rimessione in termini per causa non imputabile (contestualmente abrogando la previsione dell'art. 184-bis c.p.c. di identico contenuto ma relativa al solo processo ordinario di cognizione). La parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere ed ottenere dal giudice un'ordinanza di rimessione in termini con la procedura di cui all'art. 294, commi 2 e 3 c.p.c. La richiesta di rimessione in termini per l'esercizio delle difese deve essere adeguatamente motivata, dovendo riportare le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla prevalente dottrina (Cass. III, n. 6907/2024). Si tratta, per la collocazione sistematica della nuova disposizione, di una norma di valenza generale, applicabile, pertanto, a tutti i processi, sia ordinari che speciali, anche in sede di impugnazione.

L'ordinanza che concede il provvedimento di rimessione in termini è soggetta al regime delle ordinanze revocabili e modificabili; può anche essere impugnata innanzi al collegio ex art. 178, comma 1 c.p.c., nel caso di rimessione allo stesso della causa. Ovviamente nel caso di impugnazione in appello o in cassazione il provvedimento può essere riesaminato in quella sede.

Con riferimento al deposito telematico, la Cassazione ha affermato che il deposito effettuato per via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo a nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (Cass. sez. lav., n. 22479/2016).

La Corte di cassazione a Sezione Unite, ha stabilito che la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bis e 153 c.p.c.), non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate, come quella di non impugnare il lodo per errori di diritto, in presenza di convenzione arbitrale anteriore alla riforma del d.lgs. n. 40/2006 (Cass. S.U., n. 4135/2019).

Con riferimento alla legislazione dell'emergenza pandemica un'interessante pronuncia ha affermato che con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini basata sull'esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, perché l'istituto previsto dall'art. 153, comma 2 c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal “particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge”, comportassero semplici difficoltà per il compimento tempestivo di un'attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di discussione: Cass. S.U., n. 2610/2021).

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