Istanza di nomina di interprete a muto o sordomuto (artt. 56 e 57, l. n. 89/1913)


Inquadramento

L'art. 122 c.p.c. attribuisce al Giudice la facoltà di nomina di un interprete ad ausilio di coloro che non conoscono la lingua italiana. Vi sono delle ipotesi in cui la giurisprudenza tende a riconoscere un vero e proprio obbligo di nomina; si è infatti precisato che l'obbligo di traduzione è previsto sia in ordine a procedimenti non giurisdizionali privi della garanzia della difesa tecnica obbligatoria e caratterizzati dalla verosimile mancanza di conoscenza della lingua italiana come quelli, in tema di immigrazione, proposti dai richiedenti la protezione internazionale e come quelli relativi a provvedimenti amministrativi unilaterali espulsivi. Tale obbligo di traduzione cessa però nella fase giurisdizionale caratterizzata dalla obbligatorietà della difesa tecnica e dalla possibilità del ricorso al patrocinio a spese dello Stato. Questi strumenti, immediatamente attuativi dei precetti costituzionali posti dagli artt. 24 e 111 Cost., giustificano adeguatamente la mancata traduzione degli atti processuali e delle decisioni (Cass. I, n. 15457/2014; Cass. I, n. 211110/2014). Tuttavia, secondo l'interpretazione dottrinale dominante, il Giudice anche in queste ipotesi non sarebbe obbligato alla nomina dell'interprete ove conosca la lingua straniera in questione. La procura alle liti redatta in lingua straniera non è necessariamente nulla, poiché l'obbligo dell'uso della lingua italiana previsto dall'art. 122 c.p.c. si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non a quegli atti preparatori del processo come la procura alle liti (Cass. S.U., n. 15389/2024).

L'art. 123 c.p.c. a sua volta attribuisce al Giudice la facoltà di nomina di un traduttore quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana. Anche in questo caso il Giudice non è obbligato alla nomina di un traduttore quando conosce la lingua straniera in questione, oppure, per costante giurisprudenza, quando le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal Giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. Pertanto, se, come nella specie, il Giudice abbia in un primo tempo disposto la predetta traduzione (avente ad oggetto un contratto in lingua straniera), senza poi ricorrervi in prosieguo, detto ordine può essere ritenuto come implicitamente revocato, senza che ciò dia luogo ad alcuna violazione di legge, tanto più quando non vi sia contrasto sulla comprensione di detto atto (Cass. I, n. 13249/2011). In ogni caso il Giudice, pur non essendo obbligatoria la nomina di un traduttore, non può considerare inutilizzabili i documenti probatori soltanto perché redatti in lingua straniera. Tuttavia, l'erronea dichiarazione di inutilizzabilità di una prova rileva solo quando ne sia effettivamente conseguita l'invalidità anche della giustificazione del giudizio di fatto (Cass. I, n. 22563/2015; sul divieto per il Giudice di rifiutarsi di esaminare una prova documentale soltanto perché non tradotta Cass. III, n. 10125/2015).

Con riferimento alla nomina di interprete per il sordo e il muto, l'art. 124 c.p.c. prevede una deroga alla norma di cui all'art. 231 c.p.c. stabilendo che se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere date per iscritto. Per il resto, allorché serve la nomina di un interprete, ciò avviene con le forme e secondo le modalità già previste dagli artt. 122 e 123 c.p.c.

La presente formula fa, invece, riferimento alle previsioni di cui agli artt. 56 e 57 della l. n. 89/1913 come modificate dalla riforma 2022 (art. 52, comma 1 d.lgs. n. 149/2022). Secondo questa previsione se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si fa menzione nel medesimo. «Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti». L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente; egli deve inoltre sottoscrivere l'atto. A norma dell'art. 57 della stessa legge, non modificato, se alcuna delle parti è un muto o un sordomuto, oltre all'intervento dell'interprete di cui all'art. 56, si osservano alcune disposizioni: il muto o il sordomuto, che sappia leggere o scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine dello stesso, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sa o non può leggere o scrivere, è necessario che il linguaggio a segni dello stesso sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete ai sensi dell'art. 56 cit.

Formula

ALL'ECC.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ... [1]

ISTANZA PER LA NOMINA DI UN INTERPRETE A SORDOMUTO EXARTT. 56 E 57, L. N. 89/1913

Ill.mo Presidente

Il Sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ... alla via ... n. ..., CAP ... C.F. ...,

PREMESSO

- che deve stipulare un contratto di compravendita dell'immobile sito in ... identificato in Catasto al ... (indicare i dati catastali), con il sig. ..., nato a ..., il ..., residente in ... alla via ..., n. ...;

- che il sottoscritto Sig. ... è sordomuto dalla nascita per cui è necessaria la nomina di un interprete;

- che il Sig. ... nato a ..., il ..., residente in ... alla via ..., n. ..., ha i requisiti necessari essendo persona abituata a trattare con il sottoscritto e a farsi intendere con segni e gesti;

TUTTO CIÓ PREMESSO

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 56 e 57, l. n. 89/1913, nominare il Sig. ... interprete del sottoscritto per la stipula del suindicato contratto.

Luogo e data ...

Firma Sig. ...

...

1. La riforma 2022 di cui ho trattato nell'Inquadramento della presente formula ha attribuito ai notai la competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione. A mente dell'art. 56 della legge citata, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, pertanto, alla nomina dell'interprete nell'ipotesi di cui alla presente formula può provvedere anche direttamente il notaio senza necessità di passare per il Presidente del Tribunale. Nella formula si è ipotizzato che l'istanza venga, come ai sensi dell'art. 56 cit. può ancora farsi, rivolta al Presidente del Tribunale. La richiesta al Notaio a differenza dell'istanza al Presidente del Tribunale non soffre di vincoli derivanti dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento richiesto; tuttavia è necessario il conferimento dell'incarico a stipulare l'atto e pertanto il pubblico ufficiale che stipulerà l'atto di compravendita deve essere lo stesso abilitato alla nomina dell'interprete.

COMMENTO

L'interprete rientra nell'ambito degli ausiliari del Giudice e non può qualificarsi come un consulente tecnico. Quando le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il Giudice ha due possibilità: o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità la mancata prestazione del prescritto giuramento, da parte di chi sia stato nominato interprete per sentire persona non di lingua italiana, implica una nullità del singolo atto processuale, non rilevabile d'ufficio, ma solo su iniziativa della parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva all'atto medesimo (Cass. II, n. 341/1980).

A norma dell'art. 196-quater c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici.

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