Ricorso per la formazione dell'inventario

Mauro Di Marzio

Inquadramento

La formula che segue, fondata sulla previsione degli artt. 769 ss. c.p.c., è predisposta per l'ipotesi in cui si debba chiedere la formazione dell'inventario e vi siano beni situati fuori della circoscrizione del Tribunale.

Per il contributo unificato si veda l'art. 14 d.P.R. n. 115/2002.

Formula

TRIBUNALE [1] DI ... [2]

RICORSO [3][4] PER LA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

Il Sig. ..., nato a ... il ... (C.F. [5]... ), residente in ..., via/piazza ... n. ..., elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato [6]..., C.F. ... [7], che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti ... [8];

PREMESSO

- il giorno ... è deceduto in ... [9], ove aveva il suo ultimo domicilio, in via ..., il Signor ..., come risulta dall'allegato certificato di morte [10];

- l'esponente [11] è chiamato all'eredità [12] del defunto per legge, essendone il figlio [13], come risulta dall'allegata documentazione [14], ma non ha ancora deliberato se accettare;

- in tale veste è legittimato a chiedere la formazione dell'inventario, intendendo verificare l'effettiva consistenza dell'eredità al fine di valutare l'opportunità di accettarla puramente e semplicemente o con beneficio di inventario o di rinunciare [15];

- si segnala che vi sono da inventariare beni situati al di fuori della circoscrizione del Tribunale, come di seguito indicati:

...;

...;

....

Ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato chiede che, ai sensi dell'artt. 769 c.p.c., il Giudice adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito disporre la formazione dell'inventario affidando l'esecuzione al cancelliere del Tribunale o ad un notaio da Lui nominato; voglia altresì adottare I provvedimenti necessari ai fini dell'inventariazione dei beni esistenti fuori della circoscrizione del Tribunale.

Si producono:

- certificate di morte;

- documentazione comprovante la qualità di chiamato all'eredità del ricorrente;

- documentazione comprovante l'esistenza di beni fuori della circoscrizione del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 14, d.P.R. n. 115/2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, il contributo unificato ammonta a Euro ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 769 c.p.c., quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte interessata direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte interessata.

2. Competente è il tribunale del luogo dell'aperta successione. La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 456 c.c. L'inventario si chiede al tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 769 c.p.c., 110 e 244, comma 2, d.lgs. n. 51/1998.

3. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023.

4. Il contenuto dell'atto, trattandosi di procedimento che si introduce con ricorso, come previsto dall'art. 769 c.p.c., è fissato dall'art. 125 c.p.c.

5. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011).

6. A partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore: v. art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014.

7. L'indicazione del codice fiscale dell'Avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

8. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'atto (art. 83 c.p.c.). Può anche trattarsi di una procura generale alle liti, i cui estremi vanno in tal caso menzionati. In questo caso è preferibile produrre copia della procura.

9. L'indicazione del luogo dell'ultimo domicilio del defunto (che ovviamente può non essere quello in cui la morte è sopraggiunta) è essenziale, dal momento che attraverso essa si individua il tribunale territorialmente competente, che è per l'appunto quello in cui detto luogo ricade.

10. Si tenga presente che secondo l'art. 452 c.c. la prova della morte, di regola, può essere data solo mediante il certificato rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

11. L'individuazione dei legittimati alla richiesta di inventario procede dalla combinazione di tre disposizioni, gli artt. 769, comma 1, 763, comma 1, e 753, nn. 1, 2 e 4, c.p.c. Sono legittimati a chiedere l'inventario, cioè, coloro i quali possono chiedere la rimozione dei sigilli, e possono chiedere la rimozione dei sigilli tutti quelli che possono chiederne l'apposizione, eccettuati i coabitanti e le persone di servizio del de cuius.

12. Qui si è fatta una delle ipotesi più comuni, ossia quella dell'inventario chiesto dal chiamato all'eredità, il quale intenda accertarsi della consistenza dell'asse, ai fini della successiva accettazione con beneficio di inventario. Ma come è spiegato nel commento che segue la formula, le combinazioni possono essere diverse e, in particolare, l'inventario può essere chiesto – ed è l'altra delle ipotesi più diffuse – dall'erede che ha già effettuato la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.

13. Si è fatto il caso più comune. In caso di successione aperta per testamento occorrerà naturalmente farne menzione e produrre copia dell'atto.

14. Si tenga presente che la giurisprudenza esclude in generale il valore probatorio in giudizio della c.d. dichiarazione sostitutiva (da ult. Cass. n. 1606/2015).

15. Si rammenti sempre che la situazione muta radicalmente a seconda che il chiamato sia o non sia in possesso di beni ereditari, giacché nel primo caso egli diviene automaticamente dopo tre mesi erede puro e semplice ex art. 485 c.c.

COMMENTO

Si veda il commento alla formula predisposta per il ricorso per inventario.

Nel caso vi siano da inventariare beni situati al di fuori della circoscrizione del Tribunale, si ritiene che il Giudice del luogo dell'aperta successione possa nominare un cancelliere o un notaio del luogo in cui sono situati i beni. Tuttavia, si ammette anche che il Giudice del luogo dell'aperta successione possa delegare la nomina al Giudice del luogo in cui si trovano i beni e che possa autorizzare il cancelliere – non, però, il notaio, tenuto conto dell'art. 27, comma 2 l. n. 8/2013 – ad eseguire l'inventario al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale appartiene, quantomeno in presenza di ragioni d'urgenza o di altri gravi motivi.

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