Ricorso in materia di intercettazioni telefoniche

Giuseppe Buffone

Inquadramento

La formula ha ad oggetto modello in materia di semplificazione (d.lgs. n. 150/2011).

Le norme di procedura applicabili sono state modificate dal d.lgs. n. 149/2022. Le nuove disposizioni hanno effetto dalla data del 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (Art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Formula

TRIBUNALE DI ...

RICORSO EX ART. 4, D.L. N. 259/2006 (CONV. IN L. N. 281/2006) [1]

(CONTROVERSIA IN MATERIA DI RIPARAZIONE A SEGUITO DI ILLECITA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, EX ART. 25, D.LGS. N. 150/2011)

PER

Nome cognome (C.F. ... ), nato il ..., in data ..., residente in ..., alla via ..., elettivamente domiciliato in ..., alla via v, presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che lo rappresenta e difende in forza di mandando alle liti esteso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...,

-ricorrente-

CONTRO

-resistente-

Oggetto: Domanda di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

ESPOSIZIONE IN MODO CHIARO E SPECIFICO DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA

In data ... i soggetti (indicare l'autore della pubblicazione, il direttore responsabile, l'editore) pubblicavano i seguenti atti/documenti, in violazione dell'art. 240 c.p.p. ... (ove possibile, produrre il verbale delle operazioni nel quale, ex art. 240 c.p.p., si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti oggetto del giudizio nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti).

(Indicare lo svolgimento dei fatti ed individuare l'oggetto del procedimento, specificando i contenuti rilevanti ai fini della decisione ... )

...

Si chiede ...

(N.B. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p.p., al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di Euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 Euro).

Per tutti i motivi sopra esposti, attesa la natura della controversia, il ricorrente, come rappresentato e difeso,

CHIEDE

che, letto il ricorso ed espletati gli incombenti di competenza, il Giudice adito voglia fissare con decreto l'udienza di discussione della causa onde sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA IL TRIBUNALE ADITO

1) accogliere il ricorso e, per l'effetto ...;

2) condannare parte resistente ...;

3) in ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

A TAL FINE, INVITA

il convenuto a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

INDICA

in modo specifico, i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e ne chiede l'ammissione:

...;

...

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

...

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023.

COMMENTO

Le controversie previste dall'art. 4 del d.l. n. 259/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 281/2006, sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

Il d.lgs. n. 149/2022 ha abrogato il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV (Artt. 702-bis-702-quater: “del procedimento sommario di cognizione”). Le norme sono state, ora, trasposte nel capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile. A questo riferimento rinvia, ora, l'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011. Il nuovo rito non si definisce più “sommario” (per scongiurare definitivamente l'equivoco che non fosse un procedimento a cognizione piena) bensì “del procedimento semplificato di cognizione”. Comunque, nel vigore delle vecchie norme, le Sezioni Unite aveva chiarito che questa tipologia di rito ha natura cognitiva e non cautelare (v. Sezioni Unite, nella sentenza n. 11512/2012). La disciplina del rito semplificato di cognizione è racchiusa negli artt. 281-decies c.p.c. e ss.

Sulla scorta dell'art. 4 del d.l. n. 259/2006 (come sostituito dalla legge di conversione n. 281/2006), a titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p.p., al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di Euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 Euro.

L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'art. 240 c.p.p. fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo.

L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Qualora sia promossa per i medesimi fatti anche l'azione per il risarcimento del danno, il Giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta a titolo di riparazione ex art. 4, d.l. n. 159/2006.

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