Rinuncia alla procura in udienzaInquadramentoLa procura conferita al difensore può essere sempre revocata e il difensore può a sua volta sempre rinunciarvi ma, in un caso e nell'altro, revoca e rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla avvenuta sostituzione del difensore. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall'art. 85 c.p.c., in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano - di per sé - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue - appunto - dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma - come quelli in cui si concreta lo ius postulandi - sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass. III, n. 4672/2024; Cass. sez. lav., n. 17649/2010; Cass. I, n. 10643/1997). In ragione di tali principi la giurisprudenza ritiene che la revoca e la rinuncia non comportino interruzione del processo (Cass. III, n. 7751/2020; Cass. I, n. 7373/1986). Si è anche precisato che il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta medio tempore (Cass. I, n. 12249/2020). Con riferimento a questo principio di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore, l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. V, n. 3312/2022). FormulaPROCESSO VERBALE D'UDIENZA All'udienza del ... sono presenti l'Avv. ... per l'attore Sig. ... e l'Avv. ... per il convenuto Sig. ... l'Avv. ... difensore del Sig. ..., convenuto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'incarico conferitogli con atto ... [1] dal Sig. .... Luogo e Data ... Firma Avv. ... [2] 1. L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali; sicché, il professionista che omette la consegna commette illecito disciplinare (artt. 42 e 43 c.d.f.). La formale messa a disposizione dei documenti da parte dell'avvocato non esclude la responsabilità disciplinare del professionista se ne è stata concretamente e di fatto impedita la materiale apprensione: Cass. S.U., n. 24080/2011. 2. La rinuncia alla procura oltre che con scrittura privata può senz'altro avvenire anche con atto pubblico, così come può essere effettuata in udienza. La rinuncia al mandato, al pari della revoca della procura, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (Cass. III, n. 28004/2021). COMMENTOAi sensi dell'art. 85 c.p.c. e art. 7 l. n. 794/42 l'avvocato può recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa, salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l'esistenza, di cui però non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente-riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso (Cass. II, n. 17770/2023). La rinuncia alla procura effettuata dal difensore non necessita di particolari forme sicché potrebbe anche risultare in via implicita. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che la rinuncia del difensore al mandato, non richiedendo un atto formale, può avvenire per facta concludentia, ma, in tal caso, non basta la sola assenza del difensore dalle udienze, occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a detta assenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il difensore, secondo l'apprezzamento del Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 5260/1981). La normativa del Codice deontologico L'art. 47 del Codice Deontologico Forense dispone che: «I. L'Avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'Avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione». |