La parte civile e il giudizio di impugnazione nel quale sia in discussione solo il riconoscimento di una circostanza

16 Dicembre 2025

La parte civile alla quale sia stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ha interesse a partecipare al giudizio di impugnazione, quando nel gravame l’imputato abbia censurato solo il riconoscimento di una circostanza aggravante o il disconoscimento di una circostanza attenuante? Le motivazioni delle Sezioni Unite.

Questione controversa

Ci si chiede se la parte civile abbia interesse a partecipare al giudizio di impugnazione pur quando lo stesso, per effetto delle doglianze sollevate dall'imputato, può influire solo sull'entità della pena, e non anche sull'entità della pretesa risarcitoria.

Possibili soluzioni  
Prima soluzione Seconda soluzione Terza soluzione

Secondo un primo orientamento, non sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso la fondatezza di un'aggravante ovvero a resistere all'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza che l'abbia riconosciuta o che abbia escluso un'attenuante, trattandosi di giudizio che può influire solo sull'entità della pena inflitta, ma non anche sull'avvenuto riconoscimento e sull'entità della pretesa risarcitoria.

Il principio - che è stato ritenuto maggiormente aderente al tenore testuale dell'art. 651 comma 1, c.p.p. - è stato ad esempio statuito in giudizi di impugnazione nei quali l'imputato aveva invocato unicamente l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione (cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2003, n. 5697, secondo cui la sussistenza della premeditazione è irrilevante ai fini del risarcimento dei danni, non influendo in alcun modo sul danno patrimoniale né su quello morale, non essendo ravvisabile un aggravamento della sofferenza delle parti civili per l'evento omicidiario qualora esso sia premeditato), o quella dei futili motivi (cfr. Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2018, n. 15482).

È stato parimenti statuito che la parte civile non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., il cui accertamento giudiziale influisce sulla gravità del fatto, ma non aggrava le conseguenze risarcitorie dell'evento, né risulta determinante per l'accesso ai benefici disciplinati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2013, n. 38701) (1).

Secondo un diverso orientamento, la parte civile ha interesse a contraddire, resistendo all'impugnazione dell'imputato, in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato, che incidono direttamente sulla concreta dimensione offensiva del fatto ed assumono, dunque, rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile: ed invero, a differenza di altri elementi accidentali del reato (ad esempio, l'applicazione della continuazione), irrilevanti rispetto agli interessi sostanziali della parte civile perché influenti solo sul trattamento punitivo, la circostanza attiene ad una componente fattuale della vicenda criminosa ed alla sua dimensione concretamente offensiva del bene giuridico protetto, ed assume rilievo sul tema dell'accertamento della responsabilità civile, poiché l'esito del giudizio penale può condizionare la liquidazione del danno riconoscibile in sede civile a titolo di danno non patrimoniale.

Il principio è stato statuito in giudizi di impugnazione nei quali si discuteva della circostanza aggravante della premeditazione (cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2019, dep. 2020, n. 574) ovvero di quella dei futili motivi (Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2019, n. 38206), ovvero di quella del metodo mafioso (Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2022, n. 23970), ed in giudizi nei quali l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2018, n. 47782; Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2016, dep. 2017, n. 15218) (2).

Vanno, altresì, segnalate alcune pronunce che hanno sostenuto orientamenti intermedi.

Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2023, dep. 2024, n. 4, ha escluso l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici non idonei a incidere sulla responsabilità civile, potendosi, invece, affermare il contrario nel caso in cui si tratti di ipotesi di rinvio nel quale si richiede una rivalutazione in merito alla possibile applicazione di circostanze aggravanti. In motivazione è stato specificato che la differenza tra le ipotesi di rinvio relative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e quelle che richiedono una rivalutazione delle circostanze aggravanti risiede nella natura del sindacato del giudice di merito: nel caso delle circostanze aggravanti, il giudice deve determinare elementi rilevanti per la quantificazione del danno, delineando il fatto nella sua materialità e influenzando l'accertamento dell'elemento soggettivo e la gravità del reato, sicché la parte civile ha interesse a partecipare al giudizio di rinvio, anche se non viene messa in discussione la responsabilità penale, trattandosi comunque di aspetti rilevanti per l'accertamento della responsabilità civile e per l'entità del risarcimento del danno non patrimoniale da quantificare in sede civile.

Altre pronunce hanno invece ritenuto che spetta alla parte civile dimostrare in concreto, caso per caso, il suo interesse, nel proprio ricorso, ovvero in sede d'intervento ove il gravame sia stato promosso dall'imputato.

Ad esempio Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2020, n. 16602 ha ritenuto che la parte civile può impugnare ai fini civili la sentenza di condanna in relazione al riconoscimento o disconoscimento di una circostanza aggravante o attenuante, allorché dimostri che l'accoglimento del gravame possa concretamente incidere sulla quantificazione del danno risarcibile, consentendo di conseguire una situazione di vantaggio o di eliminare una situazione pregiudizievole

Nello stesso senso Cass pen., sez. V, 7 giugno 2013, n. 32762, che ha statuito che l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna che attribuisca ai fatti originariamente contestati una qualificazione giuridica di minore gravità non sussiste automaticamente, ma è subordinato alla concreta incidenza che essa assume sulla determinazione del danno di cui si chiede il ristoro, sicché è onere della parte civile indicare le ragioni per cui il riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria.

(1Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2024, n. 36045; Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2023, dep. 2024, n. 4; Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2018, n. 15482; Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2013, n. 38701; Cass. pen., sez. I, 1° marzo 2011, n. 31843; Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2003, n. 5697; Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2002, n. 10077.

        

(2Cass. pen., sez. V, 1° giugno 2023, n. 28352; Cass. pen., sez. II, 31 marzo 2022, n. 23970; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2019, dep. 2020, n. 574; Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2019, n. 38206; Cass. pen., sez. II, 17 aprile 2019, n. 21707; Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2019, n. 31246; Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2018, n. 47782; Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2016, dep. 2017, n. 15218; Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014, n. 49038.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2024, n. 4328

  • La Corte era chiamata a scrutinare il ricorso con il quale l'imputato si doleva esclusivamente del riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi futili ed abietti, e dell'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le riconosciute aggravanti.
  • Nel giudizio di legittimità sono intervenute le parti civili, interloquendo prima nelle comparse conclusionali e poi nella discussione orale sui motivi di ricorso, e formulando conclusioni scritte.
  • La Corte ha ritenuto di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, per dirimere il contrasto giurisprudenziale innanzi illustrato.
  • Ha dato atto dell'esistenza di un orientamento che «non riconosce alcun interesse alla parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso una circostanza aggravante o abbia riconosciuto una circostanza attenuante, così come a resistere nei giudizi di impugnazione promossi avverso una sentenza di condanna solo con riferimento alle circostanze del reato, perché le questioni controverse non incidono sul diritto al risarcimento del danno né sulla sua quantificazione ma solo sull'entità della pena», rilevando che secondo questa linea esegetica «la frontiera che la parte civile non avrebbe dovuto valicare con il suo intervento nel processo penale  veniva più o meno esplicitamente individuata negli ambiti di valutazione del disvalore dell'offesa al bene giuridico tutelato, presupposto della risposta punitiva. E tuttavia la prassi applicativa ha spesso dovuto registrare la difficoltà di distinguere i profili dell'accertamento di esclusiva rilevanza penale da quelli che presentano ricadute sugli interessi civilistici. Al fine di giungere a risultati interpretativi coerenti l'orientamento che nega alla parte civile la legittimazione ad impugnare o a resistere alle impugnazioni nei giudizi riguardanti l'applicazione di circostanze aggravanti si incarica di preconizzare che nel giudizio civile il riconoscimento o meno dell'elemento accidentale del reato non influirà sull'entità della pretesa risarcitoria, che dovrà essere commisurata al pregiudizio patito dalla vittima (così, ad esempio, la già citata Cass. pen., sez. I, n. 31843/2011, Rv. 250769). Tuttavia per sostenere questo argomento nei singoli casi in cui è stata contestata la premeditazione non è mancata occasione per distinguere una tale ipotesi da altre in cui sarebbe stato difficile negare che il riconoscimento di un elemento circostanziale in sede penale avrebbe comportato l'accertamento di un fatto maggiormente pregiudizievole di quello descritto dalla fattispecie, così come avviene quando ricorre l'aggravante della crudeltà o delle sevizie, che descrivono la causa di maggiori sofferenze nella vittima e quindi certamente di un danno non patrimoniale di maggiore entità (lo ammette Cass. pen., sez. I, n. 5697/2003, Rv. 223444, proprio per corroborare una decisione che esclude la parte civile da un giudizio di impugnazione limitato all'accertamento premeditazione). E nell'ambito degli sforzi interpretativi per delineare le ipotesi in cui la parte civile deve essere esclusa dal giudizio, in particolare in quelli disposti in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, per decidere sulla concessione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, si è giunti a ricostruire la natura del sindacato del giudice di merito, distinguendo le valutazioni sull'applicazione delle circostanze attenuanti, che non incidono sugli interessi civilistici, e quelle inerenti la sussistenza delle circostanze aggravanti, che delineano il fatto nella sua materialità e influenzano l'accertamento dell'elemento soggettivo e della gravità del reato; e si è finito per ammettere che in tal caso, pur non essendo in discussione la responsabilità penale, il giudizio sulle circostanze aggravanti può incidere sull'entità del risarcimento del danno non patrimoniale, con conseguente riconoscimento dell'interesse della parte civile a contraddire sul punto (Cass. pen., sez. III, n. 4/2023, dep. 2024, Rv. 285697)».
  • Ha, poi, illustrato il contrapposto orientamento, «che in linea di principio riconosce l'interesse della parte civile a contraddire in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato, anche quando è stata già riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato», rilevando che «In numerose pronunce anche recenti, si evidenzia che il giudizio sulle circostanze implica la ricostruzione della componente fattuale dell'illecito e delinea i caratteri e l'intensità dell'offesa al bene giuridico tutelato, componenti dell'accertamento certamente rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità civile. Sicché non potrebbe disconoscersi l'interesse della parte civile alla decisione relativa a tali elementi (così, ad esempio, per un giudizio di rinvio sulle aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, Cass. pen., sez. V, n. 28352/2023, Rv. 284811). Il principio è stato affermato sia con riguardo alle circostanze aggravanti sia con riguardo alle circostanze attenuanti, riducendo l'ambito precluso alla parte civile ai giudizi sugli elementi del tutto irrilevanti riguardo agli interessi sostanziali dell'offeso o del danneggiato, perché influenti in via davvero esclusiva sulla mera commisurazione della pena (Cass. pen., sez. I, n. 574/2019, dep. 2020, Rv. 278492, con riguardo alla premeditazione espressamente ritenuta come un elemento incidente sulla concreta dimensione offensiva del fatto che assume rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile; Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2019, n. 38206, Rv. 276858 con riguardo ad un giudizio sull'aggravante dei futili motivi e sull'attenuante della provocazione; si rinvengono anche precedenti assai risalenti come Cass. pen., sez. IV, n. 7212/1972, Rv. 122209). Così ragionando un interesse della parte civile a resistere in un giudizio di impugnazione poteva essere escluso del tutto solo se le questioni controverse atteneva al trattamento sanzionatorio e alla confisca dei beni degli imputati (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2012, n. 47876, Rv. 254525, cit.; ma vedi anche Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2018, n. 51166, Rv. 274935 - 01, dove in motivazione si precisa che presidio delle ragioni risarcitorie della parte civile non è l'istituto della confisca, o del sequestro preventivo ad essa funzionale, ma quello del sequestro conservativo, che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, contenente la statuizione a favore della parte civile, si converte in pignoramento ai sensi dell'art. 320, comma 1, c.p.p. e i due istituti non sono tra loro fungibili, anzi ne è ammessa la coesistenza sugli stessi beni, o anche il succedersi nel tempo dei distinti vincoli reali, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione)». Si è dunque ritenuto che, poiché la sentenza penale cristallizza la ricostruzione dell'illecito nella sua concreta gravità, delineata anche attraverso gli elementi circostanziali, deve essere riconosciuto l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che non abbia riconosciuto una delle circostanze aggravanti più tipicamente legate ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico, quella di cui all'art. 416-bis.1 c.p., proprio perché può «da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa».
  • L'ordinanza di rimessione ha, infine, dato conto dell'esistenza di un terzo orientamento, che «ammette che rispetto agli elementi circostanziali del reato possa esservi l'interesse ad impugnare o a resistere della parte civile, ma ritiene che esso non possa essere riconosciuto in astratto, in assoluto e indiscriminatamente, e debba essere, invece, la stessa parte civile ad allegarlo e a prospettarlo in concreto, caso per caso, dinanzi al giudice chiamato a valutare la sua legittimazione ad intervenire, evidenziando come la decisione potrà influire sulla quantificazione del danno risarcibile (così Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2020, n. 16602, Rv. 280124). Questo orientamento si propone come lettura sistematica della disciplina dei poteri della parte civile, che sviluppa gli approdi della giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine alla legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento, riconosciuta solo quando dall'eliminazione o dalla riforma della decisione oggetto di gravame è possibile far derivare un risultato pratico favorevole o comunque la rimozione di una situazione pregiudizievole (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, Rv. 240815; Cass. pen., sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372). La verifica dell'interesse va parametrata all'utilità che la parte civile intende conseguire e che deve essere prospettata nell'atto di impugnazione o in quello con il quale si intende resistere all'impugnazione dell'imputato, e ciò a prescindere dall'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che sarà valutata all'esito del giudizio (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2019, n. 28911, Rv. 275953 – 02; negli stessi termini con riguardo all'interesse processuale Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624, dep. 2012, Rv. 251693)».
  • La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione dei quesiti che sono stati così formulati:

«Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato».

«Se sia configurabile, in capo alla parte civile costituita, l'interesse a resistere all'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato con riguardo ai predetti punti».

Informazione provvisoria

Le Sezioni Unite, all'esito della camera di consiglio del 26 giugno 2025, hanno statuito il principio di diritto secondo cui «la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse a impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio», ed hanno dato risposta «affermativa» al secondo quesito.

Le motivazioni delle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2025, n. 40000

Le Sezioni Unite, determinatesi per il rigetto del ricorso, hanno scrutinato la questione controversa, onde valutare la possibilità di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili.

Dopo aver illustrato gli orientamenti fin qui sostenuti dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha definito le circostanze come «quelle situazioni, attinenti al fatto storico illecito oppure al soggetto che ne è l'autore, in presenza delle quali il legislatore prevede una diversificata risposta sanzionatoria per adeguarla alle specifiche caratteristiche del caso concreto. Si tratta di elementi che non sono in sé integrativi di una fattispecie di reato dalla cui realizzazione discenda la responsabilità penale, ma la presuppongono e incidono, incrementandolo o diminuendolo, sul giudizio di disvalore del comportamento antigiuridico e, in correlazione, sulla pena prevista per il reato base non circostanziato, variandone la quantità, oppure la specie o stabilendo differenti estremi edittali massimi e/o minimi»; ha conseguentemente ritenuto che, concorrendo le circostanze «a delineare, modificandola, la configurazione tipica del reato verso una intensificata o attenuata gravità nella prospettiva di una più esatta determinazione del disvalore dell'illecito», «il loro riconoscimento o la loro negazione presuppongono l'attività giudiziale di ricostruzione della fattispecie concreta in tutte le sue manifestazioni e l'espressione di un giudizio valoriale della stessa, che [..] si riflette immediatamente, ma non esclusivamente, sul calcolo della pena da irrogare».

Dunque, il giudizio relativo alle circostanze «non si esaurisce in una mera operazione matematica, refluente sul solo trattamento sanzionatorio penale cui è soggetto il responsabile del reato, ma consiste nell'accertamento del fatto illecito in tutte le sue componenti essenziali ed eventuali, della sua realizzazione in senso naturalistico e delle conseguenze prodotte».

Inoltre, quando vengano in rilievo quelle circostanze oggettive che, a tenore dell'art. 70 c.p., riguardano «la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso», non può certo sostenersi che il giudizio su di esse sia irrilevante ai fini della decisione da assumere sulla responsabilità civile, avendo chiara influenza sull'entità della pretesa risarcitoria.

Dopo essersi soffermate sull'art. 185 c.p., che pone a carico dell'imputato l'obbligo di risarcire il danno che sia «conseguenza immediata e diretta del reato», dopo aver approfondito le principali questioni relative al danno patrimoniale («diminuzione del patrimonio presente o futuro» che «può assumere le due forme c.d. del danno emergente o del lucro cessante») ed al danno non patrimoniale («che comprende le sofferenze fisiche e psichiche subite in conseguenza del reato, risarcibili, a differenza di quanto accade per il danno patrimoniale, non per equivalente monetario, dal momento che la sofferenza non è direttamente commisurabile in denaro, ma mediante un ristoro pecuniario a carattere "compensativo", liquidato in via equitativa»), le Sezioni Unite hanno tratteggiato gli aspetti peculiari relativi all'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale, ricordando, tra l'altro, che «la parte civile, una volta intervenuta nel giudizio penale, ha legittimazione e diritto di partecipare a tutte le sue fasi a tutela dei propri interessi», e che essa, «a norma dell'art. 576 cod. proc. pen., è ammessa a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, nonché, ai soli fini dell'accoglimento della propria domanda risarcitoria, contro la sentenza di proscioglimento, anche se dipenda dalla maturata prescrizione del reato».

Pur se l'art. 576 c.p.p. «riconosce in termini generali alla parte civile costituita nel processo penale il diritto all'impugnazione senza limitazioni nella sua estensione», la regola generale dettata dall'art. 568, comma 4, c.p.p. subordina l'ammissibilità di qualsiasi iniziativa impugnatoria alla «verifica positiva circa l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere una pronuncia più favorevole dal giudice di grado superiore che sovverta, in tutto o in parte, la precedente pronuncia».

L'interesse ad impugnare, e, dunque, a rimuovere «un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che invoca il riesame del provvedimento», sussiste senz'altro, come statuito da Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2019, n. 28911, quando la parte civili contesti con il gravame l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ovvero, come statuito da Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, «quando la parte civile miri ad assicurarsi conseguenze extrapenali a lei favorevoli, che possono comunque influire nel giudizio per il risarcimento dei danni, ed in particolare a sostituire formule che possano limitare il soddisfacimento, nella sede competente, della pretesa riparatoria. La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio».

Dunque, prosegue la sentenza in commento, «dalla elaborazione teorica operata dalle Sezioni Unite nelle citate decisioni può dedursi e ribadirsi che, a fronte della possibilità riconosciuta al danneggiato dal reato, quale estrinsecazione del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost., di perseguire la tutela dei propri interessi in via alternativa, rivolgendo indifferentemente la domanda risarcitoria al giudice penale o al giudice civile, una lettura delle disposizioni del codice di rito e della nozione di interesse ad agire che lo negasse per la mantenuta azionabilità della pretesa in sede civile non sarebbe coerente con l'impianto normativo e sostituirebbe una legittima facoltà di scelta, il cui esercizio è rimesso alle sue valutazioni di opportunità, con una via obbligata implicante, non una minorata forma di tutela, ma una protrazione dei tempi di durata del contenzioso, dei costi relativi e la soggezione e moduli procedurali e regole probatorie differenti [..] E' sufficiente considerare al riguardo che l'interesse della parte civile al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il fatto di reato originariamente delineato con le aggravanti contestate o con esclusione di eventuali attenuanti riconosciute, è legato alla possibilità di non disperdere le prove raccolte nel giudizio penale e ad evitare la rinnovazione di un'attività di istruzione probatoria in sede civile soggetta al principio di libero apprezzamento, comunque comportante dispendio di attività processuale e protrazione dei tempi necessari alla soddisfazione degli interessi fatti valere».

Viene, allora ad essere smentito l'assunto dell'orientamento restrittivo, «sia perché tale linea interpretativa non considera correttamente l'essenza ontologica degli elementi circostanziali, il correlato interesse al loro riscontro in capo a chi avanzi pretese risarcitorie nei confronti dell'imputato e la loro funzione rispetto alla fattispecie base di reato» (ed invero, come si è detto, il riconoscimento di una circostanza può incidere non soltanto sulla commisurazione della pena, ma anche sul giudizio di responsabilità, «nelle situazioni in cui l'elemento accidentale concorre a definire il concreto disvalore del fatto nelle sue caratteristiche modali o psicologiche ed a connotarlo di maggiore o minore gravità, riprovevolezza e offensività del bene giuridico protetto», restituendo «una diversa dimensione offensiva del bene giuridico protetto ed una modificata gravità rispetto al reato base con conseguenze dirette sull'entità del danno patito in conseguenza del reato»), «sia perché ricostruisce in modo erroneo gli effetti preclusivi del giudicato penale in relazione al giudizio civile per il risarcimento del danno cagionato dal reato» (ed invero, «anche nelle situazioni in cui il giudicato penale di condanna non esplichi effetti vincolanti nel processo civile, il contenuto della sentenza, esteso eventualmente alla consistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, coinvolge ed influenza l'ambito della liquidazione equitativa del danno, sia perché può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice, sia perché può incidere, condizionandola, sulla commisurazione del risarcimento in quanto dalla maggiore o minore gravità dell'illecito penale discende, per presunzione semplice, una incrementata o diminuita sofferenza del danneggiato. Da tali presupposti discende che non può negarsi l'interesse della parte civile ad una interlocuzione nei gradi di impugnazione del processo penale su aspetti circostanziali del fatto di reato, già accertato ed attribuito all'imputato con la sentenza di condanna, che siano in grado di determinare - anche indirettamente ed al di là degli effetti extrapenali del giudicato che verrà a formarsi, previsti dall'art. 651 c.p.p. - una diversa quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito che il giudice civile è chiamato ad assumere per la relativa liquidazione»).

Dunque, va negato l'interesse della parte civile «a contestare la sentenza di condanna quando i temi in discussione riguardino soltanto la determinazione della pena in concreto irrogata e l'effetto che su di essa può dispiegare una determinata circostanza, poiché attinenti al solo rapporto punitivo tra lo Stato e l'autore del reato che vede estraneo ed indifferente il danneggiato, la regolamentazione dei cui interessi non è influenzata sotto alcun profilo dal trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato giudicato responsabile»; al contrario, non può disconoscersi l'interesse della parte civile ad impugnare ovvero a partecipare al giudizio di impugnazione quando siano in discussione, ad esempio, l'aggravante dei motivi abietti e futili, o quella dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, ovvero l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, o quella della provocazione, o quella dell'avere concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa, poiché, in tutti questi casi, si discute di «circostanze capaci di incidere sul pregiudizio discendente dal reato»; in tali casi, tuttavia, «è necessario [..], in ossequio alla regola generale dell'art. 568 c.p.p., uno sforzo argomentativo che dia conto delle ragioni per le quali la modifica nel senso invocato del verdetto espresso nel grado precedente in relazione al rapporto tra il fatto di reato e la pretesa azionata apporti dei vantaggi concreti ai fini dello accoglimento della domanda risarcitoria. La concretezza dell'interesse può apprezzarsi soltanto se, alla stregua della prospettazione della parte proponente, dall'accoglimento dell'impugnazione possano discendere effetti favorevoli o essere eliminati esiti pregiudizievoli».

Sulla base di queste articolate argomentazioni, le Sezioni Unite hanno risolto la questione controversa sottoposta al loro scrutinio statuendo il seguente principio di diritto: «La parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio».

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