La Tabella Unica Nazionale (TUN)

La Redazione
20 Febbraio 2025

Il 18 febbraio 2025 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.P.R. del 13 gennaio 2025, n. 12, che riporta la Tabella Unica Nazionale (anche detta TUN) ex art. 138 cod. ass., in vigore dal 5 marzo 2025

Il d.P.R. n. 12/2025, pubblicato in GU il 18 febbraio 2025, contiene la Tabella Unica Nazionale (TUN), che attua l'art. 138, comma 1, lett. b) cod. ass. e fornisce i parametri per la liquidazione del danno derivante da macrolesioni in relazione alle controversie relative alla RCA e alla responsabilità medica.

Tali parametri si applicano a tutto il territorio nazionale. La Tabella, infatti, mira garantire da un lato «l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali» e, dall'altro, «la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati».

La TUN, dunque, sostituirà le Tabelle di Roma e le Tabelle Milanesi nella liquidazione del danno, ma solo con riguardo ai sinistri stradali e agli eventi clinici verificatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 5 marzo 2025.

Il provvedimento si articola in due allegati:

  • Allegato I - l'Allegato, sulla determinazione dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, contiene:
    • TABELLA 1.A - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BIOLOGICO DEL PUNTO
    • TABELLA 1.B - COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER ETA'
    • TABELLA 2 - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER DANNO MORALE
  • Allegato II: include le tabelle del danno biologico e morale, con i rispettivi valori per punti di invalidità ed età del danneggiato.

Il nuovo sistema di calcolo non si limita a considerare il danno biologico permanente, ma include anche il danno temporaneo, quello morale e, in casi specifici, consente una personalizzazione del risarcimento in base alle particolari circostanze del danno subito.

I valori complessivi del danno non patrimoniale permanente sono di poco inferiori a quelli delle Tabelle di Milano, mentre più sensibile è la riduzione della liquidazione del danno biologico temporaneo ai sensi dell'art. 3, che richiama l'art. 139, commi 1, lett. b) e 5, d.lgs. n. 209/2005.

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