Atto di precetto per esecuzione di obblighi di fareinquadramentoL'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, disciplinata dagli artt. 612 e ss. c.p.c., rappresenta uno degli strumenti processuali volti a consentire al creditore di conseguire l'identica prestazione di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto realizzato dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare. L'avvio del procedimento presuppone la notifica del titolo esecutivo e del precetto a colui che risulti obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare. A differenza dell'art. 605 c.p.c., l'art. 612 c.p.c. non specifica il contenuto del precetto per obblighi di fare, né prevede la necessità di inserirvi una descrizione dell'obbligo di fare o non fare rimasto inadempiuto, che – tuttavia – si ritiene debba esservi. Si ricorda, inoltre, che con il decreto legislativo n. 149/2022 è stato inserito un ultimo comma all'art. 474 c.p.c.: «il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti». Tale aggiunta ha comportato che per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari; con la conseguenza pratica che per procedere esecutivamente è sufficiente munirsi di una copia dell'atto in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge. Formula
ATTO DI PRECETTO PER ESECUZIONE OBBLIGO DI FARE O NON FARE Ad istanza del Sig. .... [1], C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... C.F. .... con studio in .... .... alla via ...., PEC ...., ove elettivamente domicilia come da procura in calce (o a margine) del presente atto ovvero del .... (precisare atto su cui risulta apposta la procura).; ovvero se non munito di difensore: Ad istanza del Sig. ...., C.F. ...., nato a .... il ....,residente in .... alla via .... ed elettivamente domiciliato in .... (il domicilio deve essere presso il comune in cui ha sede il giudice) ovvero Ad istanza del Sig. ...., C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via .... il quale chiede di ricevere notifiche e/o comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica .... ovvero elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale speciale [2] PREMESSO – che con sentenza/ordinanza n. .... emessa dal Tribunale di .... in data ...., resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG n. ...., il Sig. .... è stato condannato a .... (descrivere l'obbligo); – che il richiamato provvedimento viene notificato unitamente al presente atto di precetto ovvero è stato notificato al debitore in data .... (a seconda che la notifica del titolo avvenga contestualmente o meno con l'atto di precetto); – che, nonostante i solleciti ricevuti, il predetto non ha ottemperato a quanto disposto nel richiamato provvedimento; – che è diritto dell'istante ottenere l'esecuzione coattiva di quanto ivi statuito; tanto premesso INTIMA E FA PRECETTO al sig. .... [3], C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via .... di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza/ordinanza n. .... emessa dal Tribunale di .... in data ...., resa nell'ambito del giudizio rubricato con RG n. ...., e precisamente: DESCRIZIONE DELL'OBBLIGO nonché di procedere al pagamento delle spese del presente atto [4] per Euro .... oltre oneri fiscali, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto con l'espresso avvertimento che in mancanza di rilascio nel termine suindicato, si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge ivi compreso con il deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare/non fare. Al riguardo si avvisa che il giudice competenze per l'esecuzione è .... [5] Salvo ogni diritto. Firma Avv. .... RELATA DI NOTIFICA Ad istanza dell'Avv. ...., nella qualità di procuratore di ...., si notifichi a tutti i fini e conseguenze di legge a ..... [1]La legittimazione attiva a promuovere l'esecuzione in esame si riconosce a colui che in base alle risultanze del titolo esecutivo, ha diritto a pretendere l'adempimento della prestazione di fare o di non fare ovvero dal suo successore. [2]Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 480 c.p.c. nella parte in cui prevede che se il precetto è sottoscritto dalla parte personalmente la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso salvo quanto previsto dall'art. 149-bis. [3]Soggetto passivo dell'esecuzione in esame è chi sia in concreto destinatario della pretesa esecutiva, a prescindere dalla circostanza che una tale qualifica risulti dal titolo esecutivo o dal precetto. [4]Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati a colui che risulti obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare (in questo senso Cass. n. 3643/2013). [5]Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 480 c.p.c. nella parte in cui prevede che il precetto deve contenere anche l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione. commentoL'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, disciplinata dagli artt. 612 e ss. c.p.c., rappresenta uno degli strumenti processuali volti a consentire al creditore di conseguire l'identica prestazione di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto realizzato dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare. Tramite tali norme, è possibile procedere all'attuazione coattiva di un diritto rimasto insoddisfatto nella sua “identità specifica” (Mandrioli, Caratta, Diritto processuale civile, 24ª edizione, Torino, 2015), sia esso un ineseguito credito di fare e di non fare, ma anche un diritto assoluto (o della personalità), la cui violazione determina l'esigenza di fare qualcosa o di distruggere quanto compiuto in conseguenza del comportamento antigiuridico. In ogni caso, a prescindere dalle situazioni tutelabili e dalla tutela del diritto da cui scaturisce l'obbligo di fare o di non fare rimasto ineseguito, ciò che rileva ai fini dell'esecuzione in esame e dell'applicabilità delle relative norme, è la prestazione dovuta, che deve essere fungibile, così da consentire un intervento surrogatorio dell'ufficio esecutivo, potendo essere realizzata indifferentemente dal soggetto obbligato o da un terzo, che si sostituisca al primo, nel caso in cui questi non adempia. Invero, l'art. 612 c.p.c. prevede quale unico titolo legittimante l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare la sentenza di condanna (in questo senso, Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, 2009). Tuttavia, già da tempo la dottrina ha optato per una lettura estensiva dell'art. 612 c.p.c., affermando che l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare (e non fare) possa essere azionata sulla base di qualsiasi provvedimento giudiziale di contenuto condannatorio, anche se non assunto nella forma di sentenza (in questo senso, Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957; Denti, L'esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1953. In giurisprudenza, Trib. Roma, 10 settembre 2008, per la quale il termine sentenza va inteso come qualsiasi provvedimento adottato dal giudice con prevalente funzione esecutiva, includendo così anche le ordinanze adottate ex art. 700 c.p.c. e quelle rese all'esito di procedimenti per nuova opera o danno temuto) e Cass. n. 9637/2020, che ha chiarito che per adire il giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. è necessario avere un titolo esecutivo contenente l'indicazione delle opere da compiere/misure da adottare. Nella specie, infatti, la sentenza che, accogliendo un'azione negatoria servitutis, si limita ad accertare l'inesistenza della servitù, non è utilizzabile come titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione, ex art. 612 c.p.c., l'individuazione delle misure atte a garantire la protezione da turbative o molestie, ove sul punto non si sia pronunciato, con statuizione di condanna, il giudice del merito ai sensi dell'art. 949 c.c., comma 2. Allo stesso modo, nel caso di accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1079 c.c., non è possibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far cessare eventuali impedimenti o turbative se l'adozione dei provvedimenti occorrenti non sia stata disposta dal giudice del merito. In virtù dei principi generali, l'avvio del procedimento presuppone la notifica del titolo esecutivo e del precetto a colui che risulti obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare (in questo senso Cass. n. 3643/2013). Non è dubbio, infatti, che il processo possa essere instaurato dal successore o nei suoi confronti (così come disposto dagli artt. 475 e 477 c.p.c.) Di conseguenza, nel caso in cui il debitore ha trasferito a terzi la proprietà del bene oggetto dell'attuazione coattiva in data antecedente all'avvio dell'esecuzione il titolo e il precetto devono essere notificati all'avente causa del debitore, che è il destinatario della pretesa esecutiva, giacché solo lui, trovandosi nel possesso o nella detenzione del bene, è in grado di permettere l'attuazione coattiva dell'obbligo e soddisfare la pretesa esecutiva dell'avente diritto. In altri termini, il soggetto passivo della esecuzione in commento è chi sia in concreto destinatario della pretesa esecutiva, a prescindere dalla circostanza che una tale qualifica risulti dal titolo esecutivo o dal precetto e nonostante tale estraneità formale, questo terzo deve considerarsi l'effettivo soggetto passivo dell'esecuzione, giacché solo lui, trovandosi nel possesso o nella detenzione del bene, è in grado di permettere l'attuazione coattiva dell'obbligo e soddisfare la pretesa esecutiva dell'avente diritto. Tanto sembra essere confermato dalle decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui la successione di un terzo avente causa nel diritto sul bene oggetto dell'esecuzione non vale a trasmettere sul terzo l'obbligo dell'attuazione del comando contenuto nel titolo esecutivo pronunciato nei confronti del dante causa, qualora il trasferimento del diritto non sia stato seguito dal trasferimento del possesso sulla cosa; il comando (contenuto nel titolo esecutivo) si impone al terzo acquirente del bene solo se egli si trova nel possesso o nella detenzione della cosa oggetto dell'esecuzione, essendo costui l'unico soggetto attraverso il quale l'adeguamento imposto dalla sentenza può essere concretamente attuato (così Cass. n. 601/2003, Cass. n. 8056/2001). Contra Cass. n. 73/2003 secondo cui nel processo di esecuzione forzata ex art. 612 per l'attuazione di un'ordinanza di reintegrazione del possesso, la legittimazione passiva all'esecuzione sussiste in capo all'autore dello spoglio anche se egli abbia perduto il possesso del bene oggetto dell'esecuzione per averlo alienato a terzi, non potendo il creditore agire nei confronti degli aventi causa, essendo questi ultimi estranei al giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo. A differenza di quanto previsto per l'esecuzione per consegna o rilascio, ove all'art. 605 c.p.c. è stabilito il contenuto ulteriore dell'atto di precetto, per l'esecuzione in commento l'art. 612 c.p.c. nulla dispone in merito, né prevede la necessità di inserirvi una descrizione dell'obbligo di fare o non fare rimasto inadempiuto. Al riguardo, in dottrina (Mandrioli, Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, 1960) si è ritenuto che l'atto di precetto deve contenere l'indicazione dell'obbligo di cui si chiede l'adempimento, anche in modo sintetico e addirittura per relationem; mentre in giurisprudenza si è osservato che debba essere – comunque – specificata la prestazione indicata nel titolo esecutivo (Cass. n. 3992/2003, in La giurisprudenza sul codice civile, coordinata con la dottrina, a cura di Ruperto, VI, Milano 2009). Con il precetto con cui si intima l'obbligo di fare o non fare è possibile richiedere – in autoliquidazione a cura del creditore – le spese sostenute per la redazione dell'atto di precetto (Cass. n. 457/1994; con riferimento al precetto ex art. 605 c.p.c., Cass. S.U., n. 1471/1996). Non essendo atto del processo, il precetto può essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., sottoscritto dalla parte personalmente che ai sensi dell'art. 480 c.p.c. così come novellato deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice oppure indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso salvo quanto previsto dall'art. 149-bis. Nulla toglie, tuttavia, che possa farsi rappresentare da un avvocato ovvero da un mandatario munito di procura. Una volta notificato il titolo esecutivo ed il precetto, infatti, la parte ha l'onere di instaurare il procedimento esecutivo depositando il ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione con il quale è tenuto a specificare la prestazione indicata nel titolo e richiedere di conseguenza la determinazione delle modalità con cui procedere alla sua attuazione. |