Atto di pignoramento su titolo esecutivo costituito da provvedimento di condanna al pagamento di astreinteinquadramentoGli obblighi di fare o di non fare possono essere eseguiti in via di coazione diretta solo in caso di prestazioni fungibili, per le quali sussiste la possibilità che l'organo esecutivo realizzi in via surrogatoria il comportamento imposto dall'obbligato a prescindere dalla sua volontà. Se l'attività del terzo è inidonea a far conseguire al creditore la soddisfazione immediata e diretta dell'interesse tutelato, si è in presenza di obblighi aventi ad oggetto prestazioni infungibili, per le quali l'art. 614-bis c.p.c., introdotto dall'art. 49, comma 1, della l. n. 140/2009 e modificato dalla l. n. 132/2015, ha inserito la figura della c.d. penalità di mora (o astreinte). Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte e, in quanto tale, consente al creditore l'avvio della procedura esecutiva (che riterrà più opportuna) per il recupero coattivo del relativo importo. FormulaTRIBUNALE DI .... ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE/ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI [1] Ad istanza del Sig. ...., C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... C.F. .... con studio in .... alla via ...., PEC ...., ove elettivamente domicilia come da procura in calce (o a margine) dell'atto di precetto – oppure – come da procura in calce (o a margine) del presente atto [2] . Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. .... oppure a mezzo posta certificata al seguente indirizzo PEC ....; PREMESSO – che l'istante è creditore di .... della somma di Euro ...., in forza del titolo esecutivo costituito da .... e notificato in data ....; – che non ha sortito effetto l'atto di precetto notificato in data .... al debitore per il pagamento di Euro ...., oltre interessi dal ...., spese e competenze legali dipendenti e connesse al presente atto e successive [3]; IN CASO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PROSEGUIRE COME SEGUE: Firma dell'avvocato [4] tanto premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di .... ho sottoposto a pignoramento il bene appartenente per la quota di .... del diritto .... a .... (nome terzo) [5] C.F. ...., nato a .... il .... e residente .... del quale l'istante a mezzo del procuratore mi ha fornito la seguente descrizione, sottoscrivendola: DESCRIZIONE [6] Firma dell'avvocato Nel contempo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di .... ingiungo al Sig. ...., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede, il bene immobile sopra descritto, sotto le comminatorie di legge. Lo invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione o ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis[7] . HO AVVERTITO che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose e ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale [8] . che a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile [9] L'Ufficiale Giudiziario RELAZIONE DI NOTIFICA per gli effetti di cui sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di ...., su istanza dell'Avv. .... quale procuratore di ...., ho notificato il su esteso atto di pignoramento immobiliare al sig. .... IN CASO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROSEGUIRE COME SEGUE: – che il debitore ha un rapporto di conto corrente presso la filiale di .... della Banca di .... (Sig. ....) [10]; – l'istante intende procedere al pignoramento delle somme dovute dalla Banca di .... al Sig. .... fino alla concorrenza dell'importo precettato, aumentato della metà, e così della somma di Euro .... [11]; tanto premesso CITA il Sig. .... A COMPARIRE innanzi all'intestato Tribunale, Giudice designando, per l'udienza del giorno ...., ore .... [12]; INVITA il terzo pignorato .... [13] a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto nel domicilio eletto a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; INVITA Il terzo pignorato .... a non disporre delle suddette somme senza ordine del giudice; AVVERTE il terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e quando il terzo non compare o, sebbene non comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare sopra indicato, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; PRECISA che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c., la dichiarazione dovrà specificare le somme di cui il terzo è debitore [14] , quando egli ne deve eseguire il pagamento ed indicare, in ordine a tale credito, i pignoramenti o sequestri eventualmente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Luogo e data .... Firma Avv. .... Ciò premesso, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ...., – visto l'atto di pignoramento presso terzi richiesto come in atti dall'Avv. ...., nella sua qualità di procuratore del Sig. ....; HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO nei limiti e modi di legge, tutte le somme, nonché i beni appartenenti allo stesso, dovute e debende per qualsivoglia titolo dal terzo .... fino alla concorrenza di Euro ...., oltre spese di notifica, come da atto di precetto stesso, e spese successive occorrende, aumentato della metà e, nel contempo, HO AVVERTITO Il debitore che ha la facoltà di chiedere di sostituire ai crediti ed alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da egli depositata in cancelleria, prima che venga disposta l'assegnazione, la relativa istanza, unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento; Il terzo che a far tempo dalla notifica del presente atto egli è soggetto, relativamente alle somme e cose da lui dovute al debitore, e sino all'ammontare sopra indicato, agli obblighi che la legge impone al custode [15]; HO AVVERTITO Il debitore Sig. .... che a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile [16]; HO INVITATO Il debitore Sig. .... ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione o ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; salvo quanto previsto dall'art. 149-bis[17] HO INGIUNTO – al debitore Sig. .... di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra i beni ed i crediti assoggettati all'espropriazione HO NOTIFICATO [18] Copia del predetto atto a: Sig. .... (debitore). Sig. .... (terzo). [1]Il recupero coattivo della c.d. penalità di mora (o astreinte) non comporta alcuna deroga alle norme generali della competenza che seguono le regole della forma di espropriazione che il creditore intende scegliere, per cui è competente: – per l'esecuzione forzata immobiliare è il Tribunale del luogo in cui le cose immobili si trovano (art. 9, comma 2, c.p.c. e art. 26 c.p.c.). Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo Tribunale, l'art. 21 c.p.c. dispone che «qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile»; – nell'espropriazione presso terzi, dopo la riforma di cui al d.l. n. 132/2014, il Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore esecutato; precedentemente, il foro era individuato in quello del terzo debitore, che nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni dei pubblici dipendenti era disciplinata dagli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 180/1950, dedicati alle esecuzioni a carico dei dipendenti rispettivamente dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni. [2]L'art. 170 disp. att. c.p.c. dispone che l'atto di pignoramento deve – prima della relazione di notifica – essere sottoscritto dal creditore pignorante a norma dell'art. 125 c.p.c., per cui l'atto va sottoscritto dal difensore, il quale dovrà indicare il proprio codice fiscale e il numero di fax (art. 125, comma 1 c.p.c.). [3]Salvo che ne sia autorizzata l'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c. la notificazione dell'atto di pignoramento non può avvenire prima che sia decorso il termine indicato nell'atto di precetto (art. 482, comma 1, c.p.c.) e in ogni caso prima che dalla notifica di quest'ultimo siano decorsi dieci giorni (in questo senso, Cass. n. 1232/1968). Il pignoramento effettuato in dispregio al richiamato termine è viziato e l'invalidità va eccepita con opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 55/2002). Il compimento del pignoramento è, inoltre, collegato al termine (decadenziale) di efficacia del precetto individuato dall'art. 481, comma 1 c.p.c. in novanta giorni. Il pignoramento compiuto dopo la scadenza di tale termine è nullo e l'invalidità va eccepita con opposizione agli atti esecutivi. [4]L'atto va sottoscritto dal procuratore a pena di nullità. La mancanza della sottoscrizione determina la nullità dell'atto e tale vizio non può essere sanato ex art. 156, comma 3 c.p.c., nemmeno quando la notificazione sia stata richiesta all'ufficiale giudiziario munito di procura rilasciata con l'atto di precetto. [5]Il pignoramento è diretto all'attuale terzo proprietario. [6]Se si tratta di pignoramento immobiliare la descrizione del bene andrà effettuata secondo le forme di cui all'art. 555 c.p.c. (in questo senso Cass. n. 557/2003). [7]Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 492 c.p.c. inserendo la facoltà per il debitore di eleggere un domicilio digitale speciale ovvero di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi [8]Il d.lgs. n. 164/2024 ha riportato ad un sesto la somma da versare al momento della proposizione dell'istanza di conversione del pignoramento, in luogo del quinto stabilito dal d.lgs. n. 149/2022. [9]L'art. 4, comma 1, lett. a), del d.l. n. 59/2016, ha previsto, inserendo un nuovo periodo nel comma terzo dell'art. 492 c.p.c., questo ulteriore avvertimento per il debitore da inserirsi nell'atto di pignoramento. [10]Sul punto, è stato più volte affermato che la domanda di accertamento del credito, nel contenere, «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute», si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 (Cass. III, n. 6518/2014). [11]L'art. 546 c.p.c. è stato modificato dalla l. n. 80/2005, al fine di limitare l'obbligo di custodia del terzo alle somme pignorate aumentate della metà. Diversamente, era consolidato, con riguardo all'assetto normativo antecedente, l'orientamento per il quale nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore (nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti), non la quota di essa pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva, con la conseguenza che il terzo presso cui è avvenuto il pignoramento di somme di danaro è obbligato a vincolare l'intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non soltanto l'importo indicato dall'esecutante ai sensi dell'art. 543, comma secondo, c.p.c. (Cass. III, n. 1688/2009). [12]Il legislatore continua a prevedere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente nel rispetto del termine di 10 giorni, per l'udienza di comparizione di cui all'art. 501 c.p.c. (non trattandosi dell'introduzione di un processo di natura contenziosa non è prevista l'osservanza dei termini ex art. 163-bis c.p.c.). Va evidenziato come il mancato rispetto del termine di dieci giorni di cui all'art. 501 c.p.c., previsto dall'art. 543 c.p.c., per la comparizione, non è causa di nullità della citazione se, come previsto dall'art. 156, comma 3, c.p.c., “l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. In questo senso, Cass. n. 983/1991; Cass. n. 6312/1993; Cass. n. 682/2012. [13]Per tutte, Cass. n. 1365/2016 secondo cui è pienamente validità ed efficace la notificazione effettuata non presso la sede legale della banca, bensì presso filiali e/o succursali della stessa, anche se generalmente prive di personalità giuridica. [14]Nel rendere la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il terzo non deve necessariamente indicare l'esatto ammontare della propria obbligazione, essendo sufficiente la dichiarazione che questa sia di importo superiore al credito per cui si procede ed alle relative spese, salvo che la predetta specificazione rilevi ai fini del processo esecutivo (Cass. III, n. 13015/2016). [15]La S.C. ha chiarito che è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. III, n. 6835/2015). [16]L'art. 4, comma 1, lett. a), del d.l. n. 59/2016, ha previsto, inserendo un nuovo periodo nel comma terzo dell'art. 492 c.p.c., questo ulteriore avvertimento per il debitore che deve essere inserito nell'atto di pignoramento. [17]Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 492 c.p.c. inserendo la facoltà per il debitore di eleggere un domicilio digitale speciale ovvero di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi [18]Nell'espropriazione presso terzi, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Sarà quindi il creditore stesso ad essere onerato, entro i 30 giorni successivi dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva per espropriazione (secondo modalità telematiche dal 31 marzo 2015) compilando la nota di iscrizione a ruolo e depositando copia conforme del titolo esecutivo e del precetto. Se entro il termine di trenta giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario il creditore non provvede all'iscrizione a ruolo della procedura ne deriverà l'inefficacia del pignoramento. commentoAi sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte. Il titolo esecutivo in commento non sostituisce quello originario, ma si affianca ad esso – in grado di far iniziare un'esecuzione (l'espropriazione forzata), praticabile nelle forme del libro III del codice di procedura civile e autonoma rispetto a quella cui acceda. In altri termini, il creditore non deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della violazione, ma potrà direttamente intimare precetto, avendo cura di precisare le violazioni e/o omissioni dell'obbligato e di quantificare esattamente la pretesa. Si tratta, dunque, di una condanna condizionale ovvero secondo alcuni futura, dall'oggetto indeterminato, che la parte vittoriosa può porre in esecuzione in qualunque momento, semplicemente assumendo l'intervenuta violazione dell'obbligo assistito dalla misura coercitiva e procedendo ad un'autoliquidazione dell'importo che ritenga le sia dovuto sulla base dei criteri di quantificazione individuati dal giudice. Il provvedimento, in difetto di contestazioni, viene eseguito senza un preventivo vaglio giurisdizionale e senza fornire alcuna prova, neppure in forma documentale, per cui, notificato il precetto, il creditore procederà ad esecuzione forzata (e non a quella specifica) per il recupero delle somme che ritenga gli siano dovute in ragione della misura coercitiva indiretta di cui al provvedimento in commento. In altri termini, il recupero della somma cristallizzata nel provvedimento avviene nelle forme dell'esecuzione diretta sia essa mobiliare, presso terzi ovvero immobiliare a scelta del creditore. Il legislatore non sottopone il pignoramento a particolari requisiti di forma se non quelli che gli sono propri, a seconda dell'espropriazione intrapresa. |