Atto di citazione per opposizione a precettoinquadramentoAi sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte, per cui il creditore non deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della violazione ma può direttamente intimare l'atto di precetto, avendo cura di precisare le violazioni e/o omissioni dell'obbligato e di quantificare esattamente la pretesa. Questo meccanismo non lede in alcun modo la difesa del debitore, al quale venga notificato il precetto per il pagamento della somma di denaro. Questi, infatti, può proporre opposizione all'esecuzione – ai sensi dell'art. 615 c.p.c. – per far accertare di non essere inadempiente o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE A PRECETTO [2] Ad istanza del Sig. ...., C.F. ...., nato a .... il .... e residente in .... alla via .... rappresentato e difeso dall'Avv. .... C.F. .... con studio in .... alla via ...., PEC ...., ove elettivamente domicilia come da procura in calce (o a margine) del presente atto; PREMESSO – che con provvedimento n. .... emesso dal Tribunale di .... in data ...., reso nell'ambito del procedimento civile rubricato con RG n. ...., veniva ordinato al Sig. .... di .... in favore di ....; – che in data .... sono stati notificati ad istanza di .... all'esponente il richiamato titolo esecutivo e il precetto per l'importo di Euro ....; – che il Sig. .... (nome creditore) non ha alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata per i seguenti motivi: INDICARE I MOTIVI [3] – che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e precisamente: INDICARE I MOTIVI [4] tanto premesso, il Sig. .... CITA .... (indicare i dati del creditore istante, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri [5] ) a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di ...., sezione civile destinanda, all'udienza del .... [6] , con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 ed all'art. 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni connesso e/o necessario accertamento, in virtù delle causali di cui in narrativa: – disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo; – accertare e dichiarare che .... (indicare il creditore istante) non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa; – condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, si chiede ARTICOLARE MEZZI DI PROVA Al momento dell'iscrizione a ruolo si offriranno in comunicazione i seguenti documenti: INDICARE DOCUMENTI .... Ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente processo è pari ad Euro ..... Salvo ogni diritto. Luogo e data .... Firma Avv. .... RELATA DI NOTIFICA Ad istanza dell'Avv. ...., quale procuratore di ...., si notifichi a tutti i fini e conseguenze di legge a: ..... [1]Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo dell'esecuzione fatta salva la disposizione di cui all'art. 480, comma 3 c.p.c. [2]L'opposizione cd. preventiva a precetto si propone con atto di citazione dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie. [3]Indicare le ragioni della domanda giudiziale formulata, tenendo presente che l'opposizione in esame deve avere ad oggetto la contestazione del diritto del creditore precettante ad agire esecutivamente in danno dell'opponente. [4]La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo può essere proposta solo con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto ovvero in corso di causa. Non è possibile che tale richiesta venga formulata ante causam. [5]L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto è richiesta dall'art. 163 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 164/2024. [6]Indicare la prima udienza di comparizione tenendo conto che il termine a comparire ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c. è a seguito della riforma Cartabia di centoventi giorni se la notificazione dell'atto di citazione deve essere eseguita in Italia e di centocinquanta giorni se deve essere eseguita all'estero (in luogo dei precedenti novanta giorni se la notificazione dell'atto di citazione deve essere eseguita in Italia e di centoventi giorni se deve essere eseguita all'estero). commentoAi sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte, per cui il creditore non deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della violazione ma può direttamente intimare l'atto di precetto, avendo cura di precisare le violazioni e/o omissioni in cui è incorso l'obbligato e di quantificare esattamente la pretesa. La misura in esame è una statuizione accessoria ad un provvedimento di condanna emesso all'esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente (o anche celebrato con modalità o riti semplificati), tesa a compulsare l'obbligato al facere o al non facere, a cui viene attribuita autonoma idoneità all'attuazione coattiva, cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale (in questo senso, Cass. n. 22174/2023) Tale meccanismo non lede in alcun modo il diritto di difesa del debitore, che, ricevuta la notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma di denaro, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ovvero dell'art. 617 c.p.c. (quest'ultima entro venti giorni dal ricevimento dell'atto). Al tal proposito, l'unico problema che si pone è quello di delimitare il perimetro delle ragioni deducibili con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Sul punto, si segnala Cass. n. 22174/2023, che con un'ampia motivazione, ha statuito che sono da ritenersi attività esclusivamente riservate al giudice che l'ha emessa e, quindi, a quello del processo di cognizione a). l'individuazione, compiuta ed esatta, della prestazione da adempiere da parte dell'obbligato, oggetto di condanna, da presidiare con irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'ipotesi dell'inadempimento oppure del ritardo nell'inadempimento e b). la concreta articolazione dell'entità della misura ed apprezzata con riguardo all'interesse del creditore alla prestazione, con ampio margine di discrezionalità nella determinazione, possibile anche con modalità differenziate in senso quantitativo. Ebbene, proprio la matrice giudiziale del titolo esecutivo traccia i limiti della possibile reazione della parte nei cui confronti sia promossa (o soltanto intimata) l'azione esecutiva per la soddisfazione del credito corrispondente all'astreinte con la conseguenza che «diritto a procedere all'esecuzione in base alla misura di coercizione indiretta non possa essere contrastato sollevando contestazioni inerenti agli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione per l'irrogazione della misura coercitiva o per la quantificazione di essa, cioè a dire in sintesi mettendo in discussione l'intrinseco contenuto decisorio comminatorio della sanzione, come reso dal giudice munito della relativa potestà giurisdizionale». Il debitore, dunque, può contestare sia l'an della pretesa (e, dunque, l'inadempimento della prestazione infungibile a monte, dedotto dall'esecutante, l'imputabilità a sua colpa di detto inadempimento, l'inadempimento della sanzione pecuniaria, l'avvenuto adempimento dopo la pronuncia dell'ordinanza di determinazione della somma dovuta quale misura coercitiva indiretta), sia il quantum debeatur e, dunque, la quantificazione, operata dal creditore, della somma dovuta per le plurime violazioni o inosservanze contestate; mentre con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. può contrastare che la quantificazione dell'importo non rispetta i parametri stabiliti dal giudice di cognizione. La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice a prescindere dall'intestazione dell'atto operata dall'esecutato/opponente, tenendo conto dei reali motivi posti a fondamento della domanda sulla base del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. È, invece, preclusa la possibilità di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte in sede d'impugnazione del provvedimento di condanna, ad esempio la concedibilità della misura o il suo ammontare. In altri termini, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione il debitore può chiedere che si verifichi l'esistenza dell'inadempimento, la correttezza dell'autoliquidazione e la giusta determinazione dell'entità della sanzione, qualora se ne lamenti l'eccessività originaria o sopravvenuta, ma anche la bontà della qualificazione dell'obbligazione come “infungibile”. Del pari, può essere contestata ogni tipo di manchevolezza dei requisiti previsti dall'art. 480 c.p.c. (ad es. la mancata sottoscrizione dell'atto di precetto, la mancata indicazione ovvero l'assoluta incertezza delle parti e del titolo esecutivo) ovvero l'irregolarità formale del titolo esecutivo (ad es., la mancanza della firma del cancelliere o la congruità della liquidazione). In guisa dei motivi di opposizione dedotti e della natura dell'obbligo infungibile, oggetto della pretesa azionata dal creditore, cambierà ovviamente in sede di opposizione la distribuzione dell'onere probatorio. In linea generale, l'opponente dovrà superare l'affermazione del creditore posta a fondamento del precetto intimato, con il rispetto del principio riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda, di conseguenza: – se il debitore nell'opposizione neghi che l'obbligo infungibile posto a fondamento dell'irrogazione della misura coercitiva sia rimasto inadempiuto, al creditore opposto basterà dedurre l'inadempimento dell'obbligo di facere infungibile mentre dovrà essere il debitore opponente a dimostrare l'adempimento ovvero il corretto o tempestivo adempimento; – se si tratti di obbligo di non fare, il creditore opposto dovrà dimostrare il facere specificamente attuato dal debitore opponente che ha determinato la violazione dell'obbligo. Infine, poiché il titolo esecutivo contemplato dall'art. 614-bis, comma 2, c.p.c. è un titolo di formazione giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione non potranno dedursi ragioni che l'obbligato avrebbe potuto dedure nel procedimento introdotto dal ricorso per l'erogazione della misura coercitiva indiretta. La scelta di qualificare l'astreinte quale titolo esecutivo genera, inoltre, delle ingerenze tra disciplina cautelare ed esecutiva, soprattutto in riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e se la competenza sia del giudice del reclamo o del giudice dell'opposizione a precetto. I criteri sono dettati dalla disciplina ricavabile dagli artt. 623,615 e 669-terdecies, comma 6, c.p.c. e, in generale, si può affermare che l'eventuale invalidità del provvedimento di fissazione della misura coercitiva (quale ad esempio la non riconducibilità del diritto cautelato a quelli proteggibili ex art. 614-bis c.p.c., la mancanza dell'istanza di parte richiesta da tale norma, la manifesta iniquità della misura) che accompagna una misura cautelare deve essere contestata dinanzi al giudice che ha disposto la misura cautelare stessa, mentre i vizi che riguardino, ad esempio, l'atto di precetto, verranno fatti valere tramite opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (in questo senso, Trib. di Genova 28 ottobre 2015, in ilcaso.it). L'opposizione si propone con atto di citazione dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie. Sebbene la competenza per le controversie di separazione e divorzio appartenga per materia al Tribunale, la competenza in ordine all'opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto intimato per l'adempimento coattivo delle obbligazioni di natura economiche imposte al coniuge in sede di separazione va determinata in riferimento al valore della causa secondo i criteri ordinari. La notifica dell'atto di opposizione va fatta presso il domicilio eletto dal creditore nell'atto di precetto, quand'anche tale luogo non abbia alcun legale con quello dell'esecuzione (in questo senso, da ultimo Cass. n. 16649/2016). |