Istanza autonoma per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titoloInquadramentoAi sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte. Il debitore, ricevuta la notifica dell'atto di precetto, può richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sia con l'atto di opposizione a precetto ovvero in corso di causa, mentre non è possibile che tale richiesta venga formulata ante causam. FormulaTRIBUNALE DI ... ISTANZA DI SOSPENSIONE PER L'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO (IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A PRECETTO) Ad istanza del sig. ..., C.F. ..., nato a ... il ... e residente in ... alla via ... rappresentato e difeso dall'Avv. ... C.F. ... con studio in ... alla via ..., PEC ..., ove elettivamente domicilia come da procura in calce (o a margine) del presente atto; PREMESSO - che con provvedimento n. ... emesso dal Tribunale di ... in data ..., reso nell'ambito del procedimento civile rubricato con RG n. ..., veniva ordinato al sig. ... di ...; - che in data ... sono stati notificati ad istanza di ... all'esponente il richiamato titolo esecutivo e il precetto per l'importo di Euro ...; - che con atto di citazione notificato il ... l'istante ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto, attualmente pendente innanzi a codesto Tribunale e rubricata con RG n. ... [1] con prossima udienza ...; - che ricorrono gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e precisamente: INDICARE I MOTIVI [2] tanto premesso, il Sig. ... CHIEDE che l'Ill.mo Giudice adito sospenda l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo costituito da ... Salvo ogni diritto. Avv. ... 1. La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo può essere richiesta sia con l'atto di opposizione a precetto ovvero in corso di causa. Non è possibile che venga formulata ante causam (e tanto la sospensione in esame rientra nel potere del giudice della cognizione adito con l'opposizione a precetto). 2. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale, sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo, oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore (in questo senso, Cass. n. 405/2006). COMMENTOAi sensi dell'art. 614-bis c.p.c., il provvedimento di condanna emesso dal giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell'astreinte, per cui il creditore non deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della violazione ma può direttamente intimare l'atto di precetto, avendo cura di precisare le violazioni e/o omissioni dell'obbligato e di quantificare esattamente la pretesa. Il debitore, ricevuta la notifica dell'atto di precetto, può richiedere – a norma dell'art. 615, comma 1 c.p.c., così come modificato per la prima volta dal d.l. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80/2005- la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sia con l'atto di opposizione a precetto ovvero in corso di causa. Non è possibile che tale richiesta venga formulata ante causam (e tanto la sospensione in esame rientra nel potere del giudice della cognizione adito con l'opposizione a precetto). L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale e, quindi, di puro diritto, sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo, oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore (in questo senso, Cass. n. 405/2006) e mira ad anticipare l'effetto finale proprio dell'azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioè la declaratoria di inesistenza (anche per fatti sopravvenuti o anche solo parziale) di tale diritto di agire in executivis. La scelta di qualificare l'astreinte quale titolo esecutivo ha posto notevoli questioni sulle ingerenze tra disciplina cautelare ed esecutiva, sia in riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sia sulla competenza (se fosse del giudice del reclamo o del giudice dell'opposizione a precetto). I criteri sono dettati dalla disciplina ricavabile dagli artt. 623,615 e 669-terdecies, comma 6 c.p.c. e, in generale, si può affermare che l'eventuale invalidità del provvedimento di fissazione della misura coercitiva (quale ad esempio la non riconducibilità del diritto cautelato a quelli proteggibili ex art. 614-bis c.p.c., la mancanza dell'istanza di parte richiesta da tale norma, la manifesta iniquità della misura), che accompagna una misura cautelare, deve essere contestata dinanzi al giudice che ha disposto la misura cautelare stessa, mentre i vizi che riguardano, ad esempio, l'atto di precetto, devono essere fatti valere tramite opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (in questo senso, Trib. Genova 28 ottobre 2015 su ilcaso.it). L'avvio dell'azione esecutiva non impedisce al giudice preventivamente adito in sede di opposizione pre-esecutiva di provvedere sull'istanza di sospensione che gli sia stata rivolta in base all'art. 615, comma 1 c.p.c. Tuttavia, la proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato (in questo senso, Cass. n. 22787/2019). Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento (in questo senso, Cass. S.U., n. 19889/2019). |