Istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c.inquadramentoL'art. 623 c.p.c. stabilisce il principio per cui solo il giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione, salva l'ipotesi in cui essa sia disposta dalla legge, ovvero dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, come ad esempio avviene nel caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. FormulaTRIBUNALE DI .... Sezioni Esecuzioni Immobiliari Procedura Esecutiva Immobiliare n. .... / .... promossa da “ .... ” contro “ .... ” Giudice dell'esecuzione: Dott. .... ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 623 C.P.C. Ill.mo giudice dell'esecuzione del Tribunale di .... Il Sig. ...., rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. .... C.F. .... PEC ...., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ...., quale debitore esecutato nel procedimento indicato in epigrafe; PREMESSO CHE Il Sig. .... ha promosso azione esecutiva immobiliare nei confronti dell'esponente .... sull'immobile di esso è titolare del diritto di piena proprietà, sito in ...., via .... n. ...., e precisamente: appartamento posto ai piani ...., censito in catasto Fabbricati del Comune di .... al Foglio ...., particella ...., subalterno .... categoria ...., classe ...., vani .... rendita ....; – La procedura è stata incardinata con il n. R.G.E. .... ed assegnata al giudice dell'esecuzione Dott. ....; – Nella procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori [1]: 1) ....; 2) ....; 3) ....; – Con provvedimento reso da .... [2] in data .... è stata disposta la sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore .... [3] e costituito da .... [4]; – Tale sospensione disposta dal giudice della cognizione concerne il titolo esecutivo del creditore pignorante (ovvero: dell'unico creditore munito di titolo esecutivo) e non risultano depositati ricorsi per intervento (ovvero: non risultano depositati ricorsi per intervento “titolati”). Tanto premesso, CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, preso atto della sospensione “esterna” dell'efficacia esecutiva del titolo come sopra pronunciata, voglia, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., disporre la sospensione del processo esecutivo iscritto al n. .... R.G.E. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]Indicare nominativi creditori e data intervento. [2]Indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore. [3]Indicare nominativo del creditore. [4]Indicare il titolo esecutivo in base al quale il creditore ha proceduto in sede esecutiva. commentoQuando l'efficacia esecutiva del titolo azionato del creditore procedente è sospesa dal giudice dinanzi al quale pende l'impugnazione, si verifica la c.d. sospensione esterna del processo esecutiva, per distinguerla da quella “interna”, prevista dall'art. 624 c.p.c., in cui è lo stesso giudice dell'esecuzione a dover valutare la ricorrenza di gravi motivi. Al contrario, nella prima ipotesi, il giudice non deve compiere altra verifica se non quella inerente al contenuto e alla portata del provvedimento del giudice a quo. È quindi sufficiente che egli sia investito della questione con una mera istanza da parte del debitore esecutato (come da formula in commento), non occorrendo che sia proposta al riguardo opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c. In giurisprudenza, si veda Cass. III, n. 20925/2008, secondo cui «Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo disponga la sospensione della sua esecutorietà, si realizza l'ipotesi, prevista dall'art. 623, seconda ipotesi c.p.c., di sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, con conseguente impedimento della prosecuzione del processo di esecuzione, il quale non può essere riattivato fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c.». Anche il provvedimento adottato dal giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. riverbera i suoi effetti sul processo esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 623 c.p.c.: Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005, conv. nella l. n. 80/2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse (Cass. III, n. 26285/2019). Ai sensi dell'art. 624, comma 2 c.p.c., contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.È previsto, inoltre, dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c. che qualora sia stata disposta la sospensione della procedura esecutiva, laddove l'ordinanza non venga reclamata o sia confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non sia stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. Pertanto, l'estinzione segue anche all'ipotesi di sospensione disposta dal collegio in sede di reclamo (Cass. n. 7043/2017). La Corte di cassazione ha posto recentemente in rilievo che la fattispecie estintiva di cui all'art. 624, comma 3, persegue una chiara finalità deflattiva, tenuto conto della circostanza che la parte soccombente nella fase sommaria può prestare acquiescenza in prospettiva, ove le ragioni addotte dal giudice dell'esecuzione (o dal Collegio, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies) paiano convincenti o difficilmente ribaltabili nel prosieguo, ovvero, nel caso di disposta sospensione, ove il debitore opponente possa conseguire l'immediato arresto della procedura esecutiva a suo carico, anticipando gli effetti del verosimile esito vittorioso dell'opposizione (Cass. n. 12977/2022). Tuttavia la S.C. ha recentemente precisato – enunciando un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 – che qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo – sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, comma 3, in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, dell'opposizione a precetto (Cass. n. 26285/2019). Viene precisato che l'ordinanza, trattandosi di provvedimento dichiarativo dell'estinzione della procedura esecutiva, è reclamabile al collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3. La S.C. ha esteso l'ambito operativo della norma anche alla sospensione disposta ex art. 623, affermando che, una volta disposta espressamente ai sensi dell'art. 624 la sospensione di una procedura esecutiva in dipendenza della sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale posto a base di quella, nonostante quest'ultima possa costituire presupposto per una mera deformalizzata sospensione ai sensi dell'art. 623, è onere delle parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza stessa nelle forme previste dall'art. 624, dare comunque corso al giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione di quella e l'effetto suo tipico dell'estinzione del processo esecutivo di cui al comma 3 del medesimo art. 624 (Cass. n. 7364/2015). Nel caso di sospensione endo-esecutiva, con successiva estinzione per mancata instaurazione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 624, comma 3, il giudice dell'esecuzione deve provvedere sulle spese del processo esecutivo estinto, da identificarsi in quelle sostenute dal creditore procedente per l'avvio e il prosieguo della procedura ed eventualmente in quelle sostenute dal debitore, dovendosi escludere le spese della fase sommaria dell'opposizione; tra le spese da liquidarsi devono essere, altresì, compresi i compensi spettanti agli ausiliari del giudice (esperto stimatore, custode, professionista delegato) su cui eventualmente non si sia ancora provveduto, con indicazione anche del soggetto obbligato al relativo pagamento (Cass. n. 12977/2022). Per altro verso, è stato chiarito che, in tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la definizione in rito del giudizio di merito, introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, impedisce il prodursi dell'effetto estintivo di cui all'art. 624, comma 3 c.p.c. (Cass. III, n. 1172/2022). |