Istanza di rinuncia alla procedura esecutiva

Girolamo Venturella

inquadramento

A norma dell'art. 629 c.p.c., il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'art. 306 c.p.c.

Tale norma, dunque, regola e disciplina i casi e le modalità di una specifica causa di estinzione “tipica” del processo esecutivo, a seconda della collocazione temporale in cui avviene la rinuncia e dei soggetti che sono interessati alla stessa.

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI ....

Sezione esecuzione mobiliare /immobiliare

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 629 C.P.C.

Il Sig. ...., rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di pignoramento / in calce all'atto di precetto / in calce al presente atto [1] dall'avvocato .... C.F. ...., PEC ...., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ...., quale creditore procedente,

PREMESSO CHE

– che con provvedimento [2] emesso in data e munito di formula esecutiva il ...., il Tribunale di .... condannava il Sig. .... al pagamento in favore dell'attuale esponente della somma di Euro ...., nonché delle spese della procedura pari ad Euro ...., oltre IVA e CPA, nonché ...., oltre imposta di registro;

ovvero: che con scrittura privata autenticata nelle firme in data .... dal notaio .... il Sig. .... si è obbligato a corrispondere a favore dell'odierno creditore la somma di Euro .... per sorte capitale oltre interessi nella misura legale (ovvero convenzionale al tasso di ....) con decorrenza dal ....;

ovvero: che l'esponente Sig. .... è creditore del Sig. .... per la somma di Euro .... portata da un vaglia cambiario (ovvero un assegno bancario) emesso in data ....;

ovvero: che con atto in notaio .... repertorio n. ...., raccolta n. ...., registrato in data ...., munito della formula esecutiva in data ...., il Sig. .... ha assunto l'obbligo di pagare in favore dell'odierno istante la somma di Euro .... entro il .... oltre interessi nella misura del ....;

– che in data .... veniva notificato alla parte debitrice atto di precetto, unitamente al suddetto titolo esecutivo, con il quale si intimava il pagamento dell'importo complessivo di Euro ...., oltre interessi ed accessori successivi;

– che, stante il mancato pagamento di quanto dovuto da parte del debitore, in data .... l'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unep presso la Corte d'Appello/Tribunale di .... ha eseguito, su richiesta dell'odierno istante, un pignoramento immobiliare / mobiliare avente ad oggetto i seguenti beni [3]:

– in data .... l'esponente depositava istanza di sospensione dell'esecuzione, in conseguenza dell'avanzata pendenza di trattative tra le parti finalizzate ad una definizione stragiudiziale della controversia;

– in data ...., il debitore ha provveduto al pagamento di quanto concordato tra le parti ed è, dunque, addivenuto al ripianamento della propria esposizione (ovvero: l'esponente non ha più interesse a coltivare la presente procedura esecutiva).

Tutto ciò premesso, il Sig. ...., come sopra rappresentato e difeso

DICHIARA

di rinunciare, come rinuncia ad ogni utile effetto di legge, all'azione esecutiva iscritta la n. .... R.G.E., promossa nei confronti di .... e, per l'effetto,

CHIEDE

che venga dichiarata l'estinzione del procedimento in oggetto e che siano conseguentemente liberati i beni di proprietà del debitore esecutato, sottoposti a pignoramento in data ...., con ogni consequenziale statuizione anche in merito alla cancellazione della trascrizione del pignoramento presso i pubblici registri [4] .

Chiede, altresì, l'autorizzazione al ritiro del titolo esecutivo e del precetto, così come sopra descritti.

Con osservanza.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

[1]Nel caso in cui la procura rilasciata in calce all'atto di precetto o all'atto di pignoramento non preveda espressamente il potere di rinunciare agli atti esecutivi.

[2]Indicare il tipo di provvedimento giudiziario che costituisce titolo esecutivo (ad es. sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza esecutiva, decreto esecutivo, verbale di conciliazione, ecc.).

[3]Effettuare una descrizione sintetica dei beni pignorati.

[4]Nel caso di beni mobili registrati o di beni immobili.

commento

A norma dell'art. 629 c.p.c., la rinuncia all'esecuzione può essere precedente o successiva alle operazioni di vendita.

In particolare, qualora la stessa sopravvenga prima dell'aggiudicazione definitiva e all'assegnazione, la relativa legittimazione spetta al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo; di contro, in seguito alla vendita del bene pignorato, la rinuncia agli atti deve essere effettuata da parte di tutti i creditori, anche quelli privi di titolo esecutivo, affinché il processo esecutivo si estingua.

Se la rinuncia non viene effettuata da tutti i creditori, questa non produrrà alcun effetto nei confronti del creditore non rinunciante, ma sarà efficace solo nei confronti dei creditori rinunzianti, senza però comportare l'estinzione del processo, mancando per l'appunto l'unanime consenso di tutti i creditori alla rinuncia agli atti.

Quest'ultima deve essere effettuata in maniera esplicita e formale, mediante atto sottoscritto dal creditore e notificato alle parti o mediante apposita dichiarazione effettuata in udienza, redatta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale.

Il richiamo alle disposizione di cui all'art. 306 c.p.c. in materia di processo di cognizione è in termini di mera “compatibilità” tra i due istituti: infatti, a differenza del processo di cognizione in cui la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite in giudizio (che potrebbero avere, comunque, interesse alla prosecuzione dello stesso), nel processo esecutivo non è prevista l'accettazione da parte del debitore esecutato della rinuncia effettuata dai creditori, essendo l'esecutato soggetto passivo dell'esecuzione forzata, la cui volontà è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del processo esecutivo.

A riguardo, il comma 3 dell'art. 629 c.p.c. rinvia, con la riserva della compatibilità, al disposto dell'art. 306.

Ne deriva che l'atto abdicativo deve consistere in una dichiarazione verbale resa in udienza o in un atto sottoscritto e notificato alle parti (Sassani, 1988, 558 ss.).

Peraltro, non sarà necessaria l'accettazione del debitore che non ha alcun interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione della procedura (Vaccarella, 983).

La rinunzia agli atti del processo esecutivo, abbia essa carattere processuale o extraprocessuale, è inefficace ove sottoposta a condizione (Cass. n. 2050/1997, la quale ha precisato che non rileva che la condizione si riferisca al rimborso delle spese, che le stesse costituiscano o meno accessorio del credito azionato).

Secondo l'orientamento tradizionale, l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia si verifica, al pari di quella prevista dall'art. 306, richiamato dall'art. 629, solo con l'ordinanza del giudice (Cass. n. 6885/2008, la quale ha precisato che, di conseguenza, fino a quando non è emesso tale provvedimento, i creditori possono intervenire). Il provvedimento può tuttavia essere emesso dal giudice, verificata la regolarità della rinuncia, senza la necessaria convocazione delle parti (Cass. n. 1826/1993).

Si è discostata da questa posizione, peraltro, una recentissima decisione della S.C., la quale ha affermato che l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori (Cass. n. 27545/2017).

Non a caso, il giudice dell'esecuzione perviene alla pronuncia di estinzione del processo esecutivo senza necessità di convocazione e/o audizione delle parti, risultando all'uopo sufficiente il positivo accertamento della sussistenza degli atti di rinuncia da parte di tutti i soggetti legittimati nonché della regolarità e validità degli stessi.

In giurisprudenza, si ritiene che l'effetto estintivo, a seguito di rinuncia ex art. 629 c.p.c., segua necessariamente al deposito, prim'ancora che il giudice si pronunci. Così, Cass. III, n. 27545/2017, ha affermato che «L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori». In senso contrario, la più risalente Cass. III, n. 6885/2008.

In ordine alle spese, la Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio per il quale la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306, a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629, anche nel processo esecutivo (Cass. n. 25439/2010).

Ne deriva che l'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 629, si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice (Cass. n. 4849/2009).

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306, a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo da parte della disposizione in esame, anche nel processo esecutivo, per le spese sostenute dal debitore, la cui attività non è esclusa in questo processo ma è anzi espressamente prevista e può manifestarsi sia con la comparizione dinnanzi al giudice, nei casi in cui è prescritta l'audizione delle parti, sia con istanze, eccezioni ed osservazioni (Cass. n. 18514/2006).

L'ordinanza con cui, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, costituisce titolo esecutivo (Cass. n. 9495/2007).

L'orientamento per il quale l'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo esecutivo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., ove la parte intenda impugnare solo la statuizione sulle spese, trattandosi di decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede altro rimedio, è stato ormai superato dovendosi esperire, anche in detta ipotesi, il rimedio del reclamo al collegio ex art. 630.

Tuttavia, la pronuncia di estinzione dell'esecuzione non fa venir meno il diritto di credito, sicché potrà essere iniziata una nuova azione esecutiva sul patrimonio del debitore esecutato ed anche sugli stessi beni che erano stati già aggrediti nella prima procedura.

È stato chiarito che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto quando il processo esecutivo sia ormai estinto per rinuncia ed avente ad oggetto i provvedimenti del giudice dell'esecuzione conseguenti all'estinzione, volti a regolare esclusivamente i rapporti tra il debitore esecutato e l'aggiudicatario, non sono passivamente legittimati i creditori, procedente ed intervenuti, che abbiano rinunciato agli atti (Cass. n. 8747/2011).

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