Opposizione “preventiva” agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1 c.p.c., per vizi formali del precetto intimato ad una P.A.InquadramentoL'art. 617, comma 1 c.p.c., stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato dall'art. 480, comma 3 c.p.c., con atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto. Si tratta della opposizione “preventiva” agli atti esecutivi, non a caso proponibile nel ristretto termine di venti giorni dalla notifica. Ove il debitore intimato sia una P.A., la questione può innestarsi col disposto dell'art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, che prescrive che il creditore deve osservare il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prima di procedere alla notifica del precetto. Quanto alla decorrenza del termine per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2 c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto, è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 18723/2017; ma v. già Cass. n. 7051/2012). È altrettanto consolidato il principio per cui in materia di opposizione agli atti esecutivi è necessario allegare un pregiudizio sostanziale (v. al riguardo Cass. n. 3967/2019). FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI ... [1] ATTO DI CITAZIONE EX ART. 617, COMMA 1 C.P.C. ... [2] in persona del ... pro tempore, con sede in via ..., n. ... C.F. ..., rappresentato e difeso, giusta delibera ... [3], per procura in calce al presente atto dall'Avv. ... C.F. ... PEC ..., presso il cui studio in ..., alla via ..., è elettivamente domiciliato. PREMESSO - che in danno dell'ente esponente è stato notificato atto di precetto sulle istanze di ... [4] con il quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di Euro ... oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal ... fino al saldo, con avvertenza, che in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata, in virtù di decreto ingiuntivo ... [5], munito di formula esecutiva in data ... [6] e notificato a questo ente debitore il ... [7]; - Dichiarazione ex art. 163, comma 3, n. 3-bis CONSIDERATO - che a mezzo del presente atto si intende contestare la regolarità formale del precetto intimato dal creditore procedente ... [8], in forza del summenzionato titolo esecutivo, per i seguenti motivi [9]: (ipotesi di doglianza) Il creditore ... ha notificato atto di precetto in data ... [10], dichiarando di voler porre in esecuzione il decreto ingiuntivo ... [11], senza però specificare la somma di cui si intima il pagamento [12] . Da quanto precede, deriva che il precetto opposto deve considerarsi nullo, inefficace e comunque improduttivo di effetti. Tanto premesso, l'esponente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, CITA ..., residente (ovvero: con sede) in ... alla via ..., a comparire dinanzi al Tribunale di ..., nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno ..., alle ore di rito (Attenzione: il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell'atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia ex art. 617 c.p.c. dell'atto di precetto notificato in data ...., per i motivi di cui in premessa. 2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge. Si producono i seguenti documenti: 1) ...; 2) ...; 3) .... Formula espressa riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni sin qui formulate nonché delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.[13] Ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è pari ad Euro ... e che il contributo unificato ammonta ad Euro ... Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Ovvero Giudice di Pace. 2. Pubblica Amministrazione opponente. 3. Inserire i dati della eventuale delibera di autorizzazione alla proposizione dell'opposizione. 4. Indicare generalità del creditore. 5. Indicare gli estremi del decreto ingiuntivo per cui si procede. 6. Inserire data di apposizione della formula esecutiva. 7. Inserire data della notifica del decreto ingiuntivo. 8. Creditore. 9. Illustrare i fatti posti a fondamento della domanda ed esporre le relative argomentazioni in punto di diritto. 10. Inserire data della notifica. 11. Inserire estremi del d.i. 12. V. Cass. III, n. 10296/2009. 13. Sul punto occorre specificare che l'art. 171-ter c.p.c. è stato introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 (“c.d. Riforma Cartabia”) e dispone che: «Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta; 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria». COMMENTOLa formula che precede concerne una ipotesi di opposizione agli atti esecutivi “preventiva”, inerente un vizio formale del precetto intimato dal creditore di una P.A. pur nel rispetto del termine di centoventi giorni di cui all'art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che mentre il mancato rispetto del termine di legge comporta la carenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, eventuali vizi formali del precetto (oltre quello supra ipotizzato, si pensi alla mancanza di firma nella copia notificata al debitore (v. Cass. III, n. 8593/2001), o la mancata indicazione della data di notifica del titolo, se non evincibile dall'intimazione (v. Cass. III, n. 8506/1991) se non fatti valere tempestivamente ai sensi dell'art. 617, comma 1 c.p.c., restano definitivamente sanati. A riguardo, il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto deve contenere anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, precisando che, in difetto di tale indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (per una recente applicazione v. Cass. n. 8402/2018, la quale ha ritenuto che, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1 e 480, comma 3 c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata). Ciò comporta che il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (art. 26 e 27 c.p.c. ), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione (Cass. III, n. 13219/2010). Tale norma è stata ulteriormente modificata dal d.lgs. n. 164/2024, c.d. correttivo Cartabia, in particolare, il terzo comma è stato sostituito dal seguente:” Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis”. |