Comparsa di costituzione e risposta avverso atto di opposizione alla esecuzione: eccezione relativa all'inapplicabilità dell'art. 14, comma 1 d.l. n. 669/1996

Girolamo Venturella

Inquadramento

L'art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996 prevede che anteriormente al decorso del termine in cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette. Si pone, pertanto, il problema di individuare il perimetro soggettivo ed oggettivo entro il quale opera la detta disposizione.

Formula

TRIBUNALE/GIUDICE DI PACE DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nel giudizio n. ...,

PROMOSSA DA

...

-opponente-

CONTRO

-opposto-

...

..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in via ... come da procura ... il quale dichiara ex art. 6, comma 2, r.d. n. 267/1942 di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di fax ... o all'indirizzo di posta elettronica ...

PREMESSO CHE

Con atto di citazione notificato in data ..., ... spiegava opposizione all' atto di precetto notificato il ...;

A fondamento della opposizione eccepiva la illegittimità del precetto non essendo stato rispettato il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

OSSERVA

La opposizione è infondata.

Deve escludersi la natura pubblica dell'opponente e la applicabilità al medesimo della norma invocata per le seguenti ragioni ...

Per l'effetto rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Illustrissimo Tribunale/Giudice di Pace adito

Rigettare la opposizione

Con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed IVA come per legge.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

COMMENTO

L'art. 14, comma 1 d.l. n. 669/1996, prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per poter procedere ad esecuzione forzata ed alla notifica dell'atto di precetto nei confronti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e all'Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La disposizione si applica solo quando gli anzidetti enti ed amministrazioni rivestono la qualità di debitore del procedente e non quando sono citati quali terzi in procedure espropriative ex art. 543 c.p.c. (Cass. III, n. 25567/2011).

Si segnala che l'art. 543 c.p.c. è stato modificato dal  d.lgs. n. 164/2024, c.d. correttivo Cartabia,

Si applica, invece, anche all'ipotesi di intervento del creditore in procedura esecutiva già pendente, in quanto l'intervento è una delle possibili forme di esercizio dell'azione esecutiva (Cass. III, n. 6067/2012).

Il decorso del termine di cui sopra è condizione di efficacia del titolo esecutivo, sicché la sua inosservanza rende nullo il precetto intempestivamente intimato. Ne consegue che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione (Cass. III, n. 11088/2014).

Ai fini di una eventuale eccezione di incompetenza, va tenuto presente che la opposizione va proposta ove la esecuzione non sia ancora iniziata innanzi al Giudice competente per materia, valore o territorio; ove, invece la esecuzione sia iniziata innanzi al Giudice della Esecuzione.

Come detto, l'art. 14, comma 1, cit. si applica alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici e, a seguito della modifica apportata al citato art. 14, dall'art. 19-octies, comma 3 d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017, «all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione», sebbene quest'ultimo sia qualificato espressamente ente pubblico economico ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. dalla l. n. 225/2016, e art. 1d.P.C.M. 5 giugno 2017. Da ciò si deduce che per gli enti pubblici economici è necessaria una specifica addizione precettiva. Restano, pertanto, escluse le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi (Cass. III, n. 14739/2018). Si applica invece, agli enti locali, che possono essere ricondotti tra gli enti pubblici non economici (Cass. III, n. 23084/2005).

Per quanto attiene alle società partecipate da enti pubblici non possono certamente giovarsi della dilazione, quelle che manchino, come da previsione di statuto, anche di uno solo dei requisiti per poter essere qualificate come società in house, operanti quali longa manus della P.A. In particolare a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione deve essere assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate sui propri uffici dagli enti pubblici secondo la definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016 (Cass. S.U., n. 32608/2019).

L'applicabilità dell'art. 14, comma 1 cit. va, tuttavia, esclusa anche per le società in house in quanto hanno soggettività di diritto privato; sono soggette al regime giuridico stabilito per tutte le società di diritto comune, ivi compresa la fallibilità (Cass. I, n. 5346/2019).

Ci si è chiesti se il termine ex art. 14 d.l. n. 669/1996 sia da considerare sospeso nel periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 per effetto dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 (come modificato – limitatamente alla proroga all'11 maggio 2020 – dall'art. 36 d.l. n. 23/2020), il quale – nell'ambito della legislazione d'emergenza volta al contenimento dell'epidemia da Covid-19 - dispone la sospensione del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali».

Il termine di 120 giorni è estraneo al processo esecutivo e, dunque, dovrebbe concludersi per l'inapplicabilità del citato art. 83; tuttavia, si deve osservare che esso presidia l'attività della pubblica amministrazione debitrice, in relazione alla quale si è rilevato che «la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno spatium adimplendi per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche» (Corte cost. n. 142/1998) e ha lo scopo «di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere perciò sopportare le spese degli atti preparatori» (Cass. n. 590/2009).

Lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all'obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l'intervenuta notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione stessa; prima dell'esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza, ivi compreso il giudizio nella materia di cui alla L. n. 89/2001 (T.A.R. Campania (Napoli) III, 11 aprile 2024, n. 2414).

Perciò, poiché la notificazione del titolo esecutivo implica l'avvio di un procedimento amministrativo volto al pagamento del debito dell'Amministrazione, il termine deve reputarsi sospeso ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 18/2020, il quale stabilisce che «ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 [ora 11 maggio 2020, stante la proroga ex art. 37 d.l. n. 23/2020]».

Conseguentemente, che nel computo del termine di 120 giorni intercorrente tra la data di notifica del titolo esecutivo e quella del precetto non deve aversi riguardo al periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Si segnala, infine, che l'art. 35, comma 35-quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011), del d.l. n. 223/2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) – non è incompatibile con l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997 (che, con riguardo al recupero di tutti i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, stabilisce un termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intrapresa dell'esecuzione coattiva), dal momento che la prima norma non contiene alcuna disposizione diretta ad escludere la dilazione tra la notificazione del titolo e le successive iniziative necessarie, la cui previsione da parte del citato art. 14 è, invece, ispirata alla finalità generale del buon funzionamento della P.A. nel pagamento dei debiti, evitando la proliferazione di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto, quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato (Cass. III, n. 225/2023).

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