Atto di precetto su decreto ingiuntivo

Lorella Triglione

inquadramento

Il precetto costituisce l'atto necessariamente prodromico ad ogni procedimento di esecuzione forzata ed integra requisito formale per la validità del successivo atto iniziale del processo esecutivo.

L'atto di precetto consiste nella formale intimazione al debitore ad adempiere l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un certo termine (di regola, non inferiore a dieci giorni) e, nel contempo, nella qualificata minaccia del creditore di dare inizio all'esecuzione forzata in caso di inottemperanza. In quanto atto stragiudiziale può essere sottoscritto anche dal creditore personalmente, senza necessità della difesa tecnica che, pertanto, è solo facoltativa.

Il precetto è un tipico atto ricettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione. La precisa determinazione del momento iniziale dell'espropriazione forzata assume notevole rilevanza pratica, determinando il limite di validità del precetto e la competenza in caso di opposizione preesecutiva o al pignoramento.

Salvo che sia autorizzata l'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., è possibile procedere ad esecuzione forzata solo laddove sia decorso un termine non inferiore a giorni 10 e non superiore a giorni 90, secondo le indicazioni contenute nell'atto di precetto. La mancata o la diversa assegnazione al debitore del termine non determina, tuttavia, la nullità del precetto, ma comporta soltanto che l'esecuzione non possa essere iniziata prima che sia decorso detto termine.

Con il decreto legislativo n. 149/2022 è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 474 c.p.c. in base al quale «il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti». Pertanto non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari.

In particolare, e con riferimento al precetto basato sul decreto ingiuntivo va rilevato che, in base art. 654, comma 2 c.p.c., non è necessaria una nuova notificazione del titolo esecutivo (notificazione già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione), essendo sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (il d.lgs. n. 149/2022 ha espunto dalla norma l'inciso relativo alla formula esecutiva).

Formula

 TRIBUNALE DI....

ATTO DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO

(ARTT. 479, 480 E 654 C.P.C.)

Il Sig. .... 1, nato/a a _________________________ il _________________________, residente in _________________________ via _________________________ n. _____ (Codice Fiscale _________________________), rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ...., alla via .... 3;

PREMESSO CHE

– con decreto ingiuntivo n. .... del ...., esecutivo per mancata proposizione dell'opposizione (ovvero munito della clausola di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c./ovvero cui è stata concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c./ovvero divenuto definitivo per rigetto dell'opposizione proposta dal debitore), il Tribunale di ...., nella causa iscritta al NRG .... promossa da .... nei confronti di ...., così disponeva: « .... » 4;

– detto decreto veniva registrato all'Agenzia delle Entrate di ...., versando l'importo di Euro .... 5;

– il decreto ingiuntivo è stato notificato in data ....   6;

INTIMA E FA PRECETTO

a .... residente in _________________________ via _________________________ (C.F. _________________________)7 di provvedere entro il termine di giorni 10 dalla notificazione del presente atto al pagamento in favore di .... 8 delle seguenti somme:

– sorte capitale Euro ....

– interessi maturati alla data del .... Euro ....

– compenso liquidato nel decreto Euro ....

– spese liquidate nel decreto Euro ....

– spese di registrazione del decreto Euro ....

– spese di notificazione del titolo esecutivo Euro ....

– compenso per la redazione del precetto Euro ....

– rimborso spese generali (15%) Euro ....

– CPA 4% su Euro ....

– IVA 22% su Euro ....

– TOTALE COMPENSI, CPA E IVA Euro ....

– TOTALE SPESE Euro ....

– TOTALE Euro ....

oltre agli interessi al saggio di ...., a decorrere dalla data di notificazione del presente atto e sino al saldo;

AVVERTE

IL DEBITORE 9 CHE:

– in difetto di adempimento nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata sui suoi beni mobili, immobili e crediti, ai sensi degli artt. 483 e ss. c.p.c.;

– ex art. 480, 2° comma, c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di eventuale sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore 10 ;

– il presente atto è depositato telematicamente tramite PCT (Processo Civile Telematico) ai sensi della normativa vigente. Le comunicazioni successive avverranno preferibilmente tramite PEC

Luogo e data ....

Sottoscrizione avvocato ....

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto di precetto ed alla successiva esecuzione forzata e agli eventuali giudizi di opposizione l'Avv. ...., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ...., via .... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

La presente costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento del mandato ai sensi del GDPR

Per autentica della sottoscrizione ....

[1] [1] Inserire dati del creditore precettante.

[2] [2] Inserire dati del difensore del creditore.

[3] [3] Il precetto è equiparabile ad un atto introduttivo del giudizio, pertanto trova applicazione l'art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011 (conv. con modif. in l. n. 111/2011) secondo il quale in tutti gli atti introduttivi di un giudizio (compresa l'azione civile in sede penale) e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati: le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio. Non deve necessariamente essere indicato l'indirizzo di posta elettronica del difensore: invero, a partire dal 18 agosto 2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale, non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore (art. 125 c.p.c. e art. 13, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 modificati dalla l. n. 114/2014).

[4] [4] Inserire gli estremi del decreto ingiuntivo e del capo dello stesso di cui si chiede l'adempimento.

[5] [5] Estremi della registrazione.

[6] [6] Indicare la data della notifica del titolo esecutivo, se notificato separatamente e preventivamente rispetto al precetto.

[7] [7] Inserire i dati del debitore precettato.

[8] [8] vedi [1].

[9] [9] L'atto di precetto deve essere notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 480, comma 4 c.p.c.

[10] [10] L'atto di precetto deve essere corredato di tale avvertimento in forza dell'art. 13, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2015, conv., in l. n. 132/2015.

commento

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine indicato dal creditore con lo stesso atto e, di regola, non inferiore a 10 gg, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c. in caso di pericolo derivante da ritardo e su autorizzazione del Presidente del Tribunale.

L'atto deve necessariamente contenere l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà a esecuzione forzata (art. 480, comma 1 c.p.c.). L'art. 480, comma 2 c.p.c. individua l'ulteriore contenuto necessario, prescritto a pena di nullità, dell'atto di precetto: l'indicazione delle parti; l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente dalla notificazione del precetto.

Ai sensi dell'art. 480, comma 2 ultimo periodo, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015) «il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore». Tale avvertimento ha la finalità di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, cosa che non è comunque preclusa dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis, così come disposto dal comma 3, dell’art. 480 c.p.c., sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. c),  d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

L'atto di precetto, quindi, deve essere notificato alla parte personalmente Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c. (ai sensi degli artt. 479, comma 3 e 480, comma 4, c.p.c.).

Il primo comma dell’art. 479 c.p.c. è stato così modificato dall'art. 3, comma 7 lett. a) ,  d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164,  che ha sostituito le parole «del duplicato informatico del titolo o di sua copia» alle parole  «del titolo in copia» .

L'omessa o irregolare notifica del precetto può essere fatta valere dall'intimato mediante opposizione agli atti esecutivi. Peraltro, la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto importa la sanatoria del vizio di notifica dell'atto, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, salvo che il vizio di notificazione sia di tale gravità da determinare l'inesistenza della stessa ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando all'intimato un termine ad adempiere inferiore a dieci giorni.

Qualora il decreto ingiuntivo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. il precetto viene di regola notificato unitamente ad esso (art. 479, comma 3 c.p.c.); in caso di separata notificazione è necessario indicare nell'atto di intimazione la data di notifica del decreto immediatamente esecutivo. L'omessa indicazione di tale data, però, non determina ex se la nullità dell'atto prodromico se questo ha raggiunto lo scopo.

Se, invece, il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo in un momento successivo alla sua emissione e notificazione (ex artt. 647 o 648 o 653 o 654 c.p.c.), non è necessario procedere ad una nuova notifica del provvedimento al debitore ingiunto, ma l'art. 654, comma 2, c.p.c. prescrive che «nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà».

Ancora poi, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluda con una sentenza di parziale accoglimento, recante un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento, in favore dell'opposto-creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito, pur in mancanza di una revoca espressa del decreto ingiuntivo, esclusivamente dalla sentenza di condanna, che costituisce dunque il titolo da notificare, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., risultando inapplicabile la norma dell'art. 654 c.p.c. al precetto intimato prima di procedere all'esecuzione forzata.

Il precetto deve indicare l'obbligo del quale l'intimante pretende l'adempimento da parte del debitore: in caso di credito pecuniario, non è richiesta l'analitica e dettagliata specificazione dei criteri di calcolo adottati per quantificare la somma pretesa (tuttavia, il creditore è tenuto a indicarli con riguardo a interessi, rivalutazione, spese e competenze di intimazione); in caso di ingiunzione alla consegna di cosa mobile determinata, è necessaria una sua inequivoca identificazione.

Il creditore precettante ha l'onere di iniziare l'esecuzione forzata entro il termine di novanta giorni (prescritto dall'art. 481, comma 1 c.p.c.) dalla notificazione del precetto.

Qualora l'esecuzione non sia iniziata entro il predetto termine di efficacia del precetto, il creditore è tenuto a rinnovare l'intimazione prima di procedere; le spese del precetto perento restano definitivamente a suo carico (ex artt. 632 e 310 c.p.c.).

Se, invece, è stato compiuto l'atto iniziale del processo esecutivo entro il termine ex art. 481, comma 1 c.p.c., non occorre che il creditore insoddisfatto notifichi un secondo precetto per intraprendere l'esecuzione forzata, che può essere instaurata anche dopo il decorso dei 90 giorni in base all'unico originario precetto. In ogni caso, l'eventuale rinnovazione del precetto (anche nelle ipotesi in cui questa non è necessaria) non determina vizi del procedimento perché la parte creditrice può notificare ulteriori atti di precetto, purché non faccia gravare sul debitore le relative spese.

Il termine di efficacia del precetto resta sospeso in caso di proposizione di opposizioni esecutive.

La riforma c.d. Cartabia ha espressamente previsto la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto di cui all'art. 481 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui il creditore presenti l'istanza di autorizzazione ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per la ricerca dei beni del debitore da pignorare (art. 492-bis c.p.c.,). La sospensione opera sino alla comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, ovvero sino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza, ovvero sino alla comunicazione delle informazioni richieste da parte dell'ufficiale giudiziario (necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell'art. 481 c.p.c. inizia o riprende a procedere).

Quando il termine di efficacia del precetto è stato sospeso (per effetto della richiesta di ricerca di beni con modalità telematica inoltrata all'ufficiale giudiziario), il creditore per offrire la prova che, decorso il termine di sospensione, il precetto non sia perento, dovrà depositare, nel termine previsto dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4 e 557, comma 2, c.p.c. a pena di inefficacia del pignoramento, l'istanza di ricerca inoltrata all'ufficiale giudiziario, l'eventuale autorizzazione (o il diniego) del presidente del Tribunale (v. art. 492-bis, ultimo comma c.p.c.). Questi nuovi adempimenti imposti al creditore sono finalizzati, quindi, ad evitare possibili contestazioni riguardo alla perenzione del precetto in sede di opposizione.

Il sesto comma dell’art. 518 c.p.c. è stato così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. i) , d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito il secondo periodo con le parole «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.» e ha soppresso il sesto periodo.

Inoltre, a norma dell'art. 27, comma 1, lett. b), n. 2)  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, conv., con modif. in l. 3 ottobre 2025, n. 148, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. 

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