Atto di precetto su accordo tra i coniugi in sede di negoziazione assistita

Giorgia Viola

Inquadramento

Il d.l. n. 132/2014, convertito nelle l. n. 162/2014, ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita, applicabile anche in materia di separazione e divorzio, che consente ai coniugi di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte). Ai sensi dell'art. 5 della legge cit., l'accordo, se certificato dagli avvocati nell'autografia delle firme delle parti e nella conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché sottoscritto dagli avvocati stessi, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere trascritto nel precetto da notificare.

Il procedimento in commento è stato modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), come modificato dalla l. n. 197/2022 che – per quanto qui ci interessa – ha inserito la possibilità di determinare gli alimenti ex art. 433 c.c. (che prima poteva essere richiesto solo in sede giudiziale) e la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile.

Si ricorda, inoltre, che con il d.lgs. n. 149/2022 è stato inserito un ultimo comma all'art. 474 c.p.c.: «il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti». Tale aggiunta ha comportato che per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari; con la conseguenza pratica che per procedere esecutivamente è sufficiente munirsi di una copia dell'atto in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge.

Formula

ATTO DI PRECETTO

Ad istanza della Sig.ra ..., C.F. ..., nata a ... il ... e residente in ... alla via ... rappresentata e difesa dall'Avv. ... C.F ... con studio in ... alla via ..., PEC ..., ove elettivamente domicilia come da procura in calce (o a margine) del presente atto [1];

ovvero se non munito di difensore:

Ad istanza del Sig. ..., C.F. ..., nato a ... il ...,residente in ... alla via ... ed elettivamente domiciliato in ... (il domicilio deve essere presso il comune in cui ha sede il giudice)

ovvero

Ad istanza del Sig. ..., C.F. ..., nato a ... il ... e residente in ... alla via ... il quale chiede di ricevere notifiche e/o comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica ... ovvero elettivamente domiciliato presso il seguente domicilio digitale speciale [2]

PREMESSO

- che in data ... i Sig.ri ... hanno sottoscritto accordo di separazione/scioglimento di matrimonio/modifica dei patti ex art. 6 della legge n. 162/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita;

- che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2-bis del d.l. n. 132/2014 e degli artt. 474, ultimo comma c.p.c. e 480 c.p.c. si trascrive integralmente l'accordo raggiunto:

TRASCRIVERE IL CONTENUTO DELL'ACCORDO [3];

in caso di mancato pagamento di somme di denaro:

- che a partire dal mese di ... il Sig. ... ha cessato di corrispondere alla istante la somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento di importo pari ad Euro ...;

- che, pertanto, all'attualità il predetto è debitore della complessiva somma di Euro ..., oltre agli interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data del soddisfo [4];

- che l'istante ha, altresì, anticipato spese per Euro ... relative a spese mediche e/o scolastiche, i cui giustificativi si allegano al presente atto [5];

oppure, in caso di consegna/rilascio di beni/di fare:

- che, nonostante i solleciti ricevuti, il predetto non ha adempiuto alla riconsegna/rilascio del bene ... ovvero di procedere ...;

- che ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 132/2014, conv., il suddetto accordo costituisce titolo esecutivo;

tanto premesso

INTIMA E FA PRECETTO

al Sig. ..., CF. ..., nato a ... il ... e residente in ... alla via ... di pagare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto, l'importo di Euro ..., oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo, ed Euro ..., oltre oneri fiscali per le competenze del presente atto, nonché spese sostenute e a sostenere, con l'espresso avvertimento che in caso di inadempimento, si procederà all'esecuzione forzata.

Si informa che il debitore può avvalersi della procedura conciliativa, per tramite degli organismi di composizione delle controversie, proponendo al suddetto creditore un piano di rientro entro il medesimo termine di dieci giorni dalla ricezione della notifica del presente atto

Oppure in caso di consegna/rilascio di beni/di fare:

ottemperare a quanto disposto nel verbale di negoziazione assistita e precisamente:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

nonché di procedere al pagamento delle spese del presente atto [6] per Euro ... oltre oneri fiscali, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente atto con l'espresso avvertimento che in mancanza di rilascio nel termine suindicato, si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge. Al riguardo si avvisa che il giudice competenze per l'esecuzione è ... [7]

Salvo ogni diritto.

Avv. ...

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di ..., si notifichi a tutti i fini e conseguenze di legge a ....

1. Non essendo atto del processo, il precetto può essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., sottoscritto dalla parte personalmente, ma nulla toglie che possa farsi rappresentare da un avvocato ovvero da un mandatario munito di procura.

2. Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 480 c.p.c. nella parte in cui prevede che se il precetto è sottoscritto dalla parte personalmente la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso salvo quanto previsto dall'art. 149-bis.

3. Come accade per altri titoli diversi dai provvedimenti giurisdizionali e dagli atti ricevuti da pubblico ufficiale gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita da avvocati non necessitano di spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. e, ai fini dell'esecuzione, devono solo essere integralmente trascritti, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., nell'atto di precetto. Difatti, l'espressa previsione contenuta nell'art. 5 della l. n. 132/2014, che prevede l'obbligo di trascrivere il titolo nell'atto di precetto, è resa necessaria proprio dall'art. 480, comma 2, c.p.c. in forza del quale il precetto deve contenere a pena di nullità, tra l'altro, «la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge» e « ... l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale».

4. Il diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento ha ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche in funzione delle singole scadenze, in relazione alle quali sorge, volta per volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento e che produce interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c.

5. Si ritiene che quanto stabilito in sede di separazione in base al quale ciascun genitore è obbligato pro quota alla corresponsione delle spese a favore del minore costituisce titolo esecutivo idoneo senza necessità di alcun intervento da parte del giudice ma solo se il genitore creditore alleghi e documenti l'effettiva sopravvivenza degli esborsi al momento della notifica dell'atto di precetto. Il debitore, infatti, deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto, senza dover essere costretto a proporre opposizione, nell'ambito della quale l'allegazione documentale (e la relativa prova) non può essere sanata senza costituire una remissione in termini atipica (in questo senso la cit. Cass. n. 11316/2011).

6. Il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati a colui che risulti obbligato in base alle risultanze del titolo stesso, ovvero al suo successore universale o particolare (in questo senso Cass. n. 3643/2013).

7. Il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 480 c.p.c. nella parte in cui prevede che il precetto deve contenere anche l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione.

COMMENTO

Il d.l. n. 132/2014, convertito nelle l. n. 162/2014, ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita, un procedimento stragiudiziale con il quale le parti, assistite dagli avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, sulla base di una convenzione scritta (a pena di nullità) finalizzata a raggiungere un accordo nel termine stabilito (non inferiore a un mese e non superiore a tre, salvo proroga di trenta giorni).

L'istituto è applicabile anche in materia di separazione e divorzio (art. 6), per cui allo stato tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

Il procedimento in commento è stato modificato dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), come modificato dalla l. n. 197/2022 che – per quanto qui ci interessa – ha inserito la possibilità di determinare gli alimenti ex art. 433 c.c. (che prima poteva essere richiesto solo in sede giudiziale) e la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile. Sebbene abbia natura contrattuale, costituendo un atto di autonomia privata, l'accordo è – per espressa disposizione normativa – un titolo munito dell'efficacia del provvedimento del giudice suscettibile di esecuzione forzata, di tutela cautelare e di efficacia erga omnes.

L'art. 5, comma 1 prevede, infatti, che l'accordo, se certificato dagli avvocati nell'autografia delle firme delle parti e nella conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché sottoscritto dagli avvocati stessi, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In ordine alla necessità dell'autentica della sottoscrizione e dell'attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, Trib. Roma del 17 giugno 2019, secondo cui il controllo della legalità sostanziale avente ad oggetto l'accordo di negoziazione assistita, consistente nell'accertamento della conformità o contrarietà dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, in assenza di qualsivoglia intervento notarile, è affidato dalla legge agli avvocati in sede di redazione dello stesso. Tale controllo non può limitarsi alla sottoscrizione dell'accordo, bensì necessita di apposita attestazione- certificazione degli avvocati partecipanti, che devono attestare di aver compiuto un positivo vaglio di legalità sostanziale rispetto ai citati parametri.

Contra, Trib. Bari, ordinanza del 7 settembre 2016, che ritiene che sia una mera irregolarità formale inidonea a impattare sull'estrinseca efficacia esecutiva del titolo.

Trattandosi di scrittura privata, il cui accordo non è trasfuso in un atto pubblico né recepito in un provvedimento del giudice, l'accordo in commento rientra nella categoria dei titoli esecutivi da annoverarsi nella categoria contemplata dall'art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c.

Di conseguenza, così come accade per altri titoli diversi dai provvedimenti giurisdizionali e dagli atti ricevuti da pubblico ufficiale, l'accordo in esame non necessita di spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c., mentre -nel caso di azione esecutiva intrapresa per l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto degli obblighi con esso assunti e in esso documentati - deve essere trascritto nel precetto da notificare.

In altri termini, il precetto dovrà contenere, a pena di nullità a norma dell'art. 5 della legge in esame, che richiama l'art. 480 c.p.c. (che statuisce sul contenuto del precetto), la trascrizione integrale dell'accordo.

Mancando qualsiasi riferimento sulla sua forza esecutiva, si ritiene che questo valga come titolo non solo per l'espropriazione forzata, ma anche per l'esecuzione per consegna e rilascio e per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, al pari di quanto previsto per la mediazione (in quel caso però in maniera espressa) dall'art. 12 d.lgs. n. 28/2010.

In caso di precetto di pagamento per somme non corrisposte nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, a parere di chi scrive, anche in sede di accordo di negoziazione assistita sono applicabili i principi emessi in giurisprudenza nell'ambito dei titoli di formazione giudiziale.

Al riguardo, la Cassazione ha a più riprese stabilito che le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali non costituiscono titolo esecutivo quanto alla pretesa del rimborso delle spese straordinarie dato che, in tali casi, il credito è incerto ed illiquido, potendo essere determinato solo attraverso l'utilizzazione di documenti estranei al “documento – titolo” (cfr. Cass. n. 1758/2008 e Cass. n. 4543/2011).

Con la sentenza Cass. n. 11316/2011 è stato, tuttavia, chiarito che il principio va temperato e mantenuto fermo con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. In altri termini, è sempre necessario un ulteriore intervento del giudice allorquando le somme da pagare non siano determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico (in questo senso, da ultimo Cass. ord., n. 4513/2020).

Il debitore, infatti, deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto, senza dover essere costretto a proporre opposizione, nell'ambito della quale l'allegazione documentale (e la relativa prova) non può essere sanata senza costituire una remissione in termini atipica (in questo senso la cit. Cass. n. 11316/2011).

Non essendo atto del processo, il precetto può essere, a norma dell'art. 125 c.p.c., sottoscritto dalla parte personalmente che ai sensi dell'art. 480 c.p.c. così come novellato deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice oppure indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso salvo quanto previsto dall'art. 149-bis.

Nulla toglie, tuttavia, che possa farsi rappresentare da un avvocato ovvero da un mandatario munito di procura.

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