Opposizione all'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 615 c.p.c.InquadramentoL'art. 615, comma 2 c.p.c., stabilisce che quando l'esecuzione è iniziata, l'opposizione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, ovvero quella concernente la pignorabilità dei beni, si propone con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione, che fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Recentemente, infine, il d.l. n. 59/2016, conv. in l. n. 119/2016, ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 2, stabilendo che nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530,552 e 569 c.p.c., a meno che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. FormulaTRIBUNALE ORDINARIO DI ... SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI RICORSO PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, COMMA 2 C.P.C. Il Sig. ... nato a ..., residente in ..., alla via ..., n. ... C.F. ..., rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'avvocato ... C.F. ..., PEC ..., presso il cui studio in ..., alla via ..., è elettivamente domiciliato. PREMESSO - che in danno dell'esponente ... è stata promossa dal Sig. ... [1] azione esecutiva immobiliare sull'immobile di cui lo stesso è pieno proprietario, sito in ..., via ... n. ..., e precisamente: appartamento posto ai piani ..., censito in catasto Fabbricati del Comune di ... al Foglio ..., particella ..., subalterno ... categoria ..., classe ..., vani ... rendita ...; - La procedura è stata incardinata con il n. R.G.E. ... ed assegnata al giudice dell'esecuzione Dott. ...; - Nella procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori: 1) ... in forza del seguente titolo esecutivo: ...; 2) ... in forza del seguente titolo esecutivo: ...; 3) ... in forza del seguente titolo esecutivo: .... - La presente esecuzione forzata è illegittima, considerato che il creditore procedente non ha diritto ad agire in sede esecutiva contro l'odierno ricorrente in quanto ... [2]; ovvero: l'esecuzione per cui si procede è illegittima, in quanto sono stati sottoposti a pignoramento beni impignorabili, considerato che ... [3]. ovvero: l'intervento spiegato dal creditore ... è illegittimo in quanto ... [4] - Sussistono, altresì, i seguenti motivi di urgenza perché il Giudice adito disponga e la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte: ... [5]. Pertanto, con il presente atto, l'istante intende proporre, come propone, OPPOSIZIONE alla già intrapresa esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c. e chiede che il Giudice dell'Esecuzione voglia: 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione della presente esecuzione, inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore ... di procedere ad esecuzione forzata; 3) per l'effetto, dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti il pignoramento per cui si procede e ordinare la cancellazione della relativa trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio, con condanna del creditore procedente al pagamento delle spese processuali; 4) ovvero: dichiarare inefficace l'atto di intervento proposto in seno all'esecuzione immobiliare n. ... RGE su istanza del creditore ..., con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali; 5) ovvero: nel merito, accertare e dichiarare l'impignorabilità del cespite sottoposto alla presente esecuzione forzata, ossia ... [6]. Si producono i seguenti documenti: 1) ...; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Indicare le generalità del creditore procedente. 2. Specificare i motivi di opposizione a sostegno della domanda. 3. Specificare i motivi di opposizione a sostegno della domanda. 4. Specificare i motivi di opposizione a sostegno della domanda. 5. Specificare i motivi di urgenza per i quali si chiede la sospensione del titolo inaudita altera parte. 6. Effettuare la descrizione dell'immobile pignorato, del quale viene eccepita l'impignorabilità. COMMENTOI fatti denunciabili a sostegno dell'opposizione all'esecuzione “successiva” – con cui appunto si contesta il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata – vanno diversamente individuati a seconda della tipologia di titolo esecutivo azionato. Infatti, mentre non sussiste alcuna limitazione riguardo ai titoli stragiudiziali (si pensi, ad es., ad un contratto di mutuo ipotecario di cui si denunci la nullità originaria), ove si agisca in forza di titolo giudiziale (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.) non possono invece invocarsi fatti estintivi, modificativi o impeditivi precedenti alla formazione del titolo (salva l'ipotesi che essi ne determinino l'inesistenza giuridica: v. Cass. VI, n. 3277/2015), per l'evidente ragione che essi avrebbero dovuto dedursi nel corso del processo in cui detto titolo s'è formato (Cass. IV, n. 3667/2013). Ove con l'opposizione si contesti invece l'impignorabilità dei beni, resta ovviamente ininfluente la tipologia di titolo esecutivo azionato. In giurisprudenza, il tema della impignorabilità di beni immobili è stato affrontato avuto riguardo a sedi diplomatiche di Stato estero, (Cass. III, n. 2041/2010: «La destinazione, in concreto, del bene appartenente a uno Stato estero all'adempimento delle sue funzioni pubbliche comporta, in sede esecutiva, l'impignorabilità del bene stesso che deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione»), a beni oggetto di procedimenti ablativi per pubblica utilità (Cass. III, n. 23181/2014: «Una volta intervenuto l'atto di cessione volontaria di un bene nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, la sua equipollenza funzionale al provvedimento autoritativo ablatorio comporta l'impignorabilità del bene da parte del creditore assistito da ipoteca sullo stesso stante la prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla sua acquisizione, senza che rilevino eventuali vizi della procedura espropriativa diversi dalla carenza originaria del relativo potere»), ovvero a beni di aziende pubbliche territoriali (Cass. V, n. 13618/2018: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, il vincolo di destinazione gravante sugli immobili delle aziende territoriali (ATER, ex IACP), non osta all'iscrizione su di essi dell'ipoteca, ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, atteso che l'indisponibilità ed impignorabilità di detti immobili, exartt. 828-830 c.c., assume rilevanza dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela». La questione attualmente più dibattuta, sul tema dell'opposizione “successiva” all'esecuzione, riguarda i rapporti tra questa e quella “preventiva”, da proporsi dinanzi al giudice competente per materia, valore e territorio, prima dell'avvio dell'azione esecutiva, ex art. 615, comma 1 c.p.c. Essa è stata state recentemente affrontata dalla S.C., con un'importante pronuncia, emessa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., nell'interesse della legge. In particolare, quanto ai rapporti tra le due opposizioni all'esecuzione, per il caso in cui esse vengano proposte per gli stessi identici motivi dapprima come opposizione al precetto, e poi – dopo il pignoramento ciononostante eseguito – come opposizione “successiva” dinanzi al Giudice dell'esecuzione, Cass. III, n. 26285/2019 ha anzitutto ritenuto che si tratti della stessa identica controversia, sicché tra le due cause sussiste litispendenza, con conseguente necessità di cancellare la seconda, ove pendente dinanzi ad uffici giudiziari diversi (ad es. se la prima sia stata proposta al giudice di pace, competente per valore), o altrimenti di disporne la riunione. Detta pronuncia (Cass. III, n. 26285/2019) ha poi enunciato numerosi altri principi di diritto, di cui si riportano, di seguito, quelli più rilevanti ai fini che qui interessano: 1) «Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35/2005, conv. nella l. n. 80/2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse». 2) «La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorché il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato». 3) «Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacché quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, primo comma c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire». 4) «Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto». Quanto alle modalità di proposizione dell'opposizione “successiva” all'esecuzione, merita di essere segnalata Cass. III, n. 25170/2018, che ha stabilito che «La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena». In alcune ipotesi è di non facile soluzione la questione afferente la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, come attestato dalle numerose pronunce sul tema, alcune delle quali riportate a titolo esemplificativo. In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al quantum ed in parte qua, del diritto del creditore ad agire in via esecutiva: tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione (Cass. n. 9698/2011). La contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non è riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, quindi, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 (Cass. n. 10599/2010). In tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'art. 14 d.l. n. 669/1996 pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: ne consegue che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 (Cass. n. 3133/2015). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, rivisitando la propria precedente giurisprudenza, che in tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi (Cass. S.U., n. 5633/2022). |