Atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti da pensione su conto corrente (artt. 543,545 c.p.c.)inquadramentoIl procedimento presso terzi può avere ad oggetto anche le somme dovute dall'istituto previdenziale al debitore per il trattamento pensionistico, che attualmente è accreditato necessariamente su un conto corrente bancario o postale. In questa ipotesi, sussiste ex art. 545 c.p.c. il limite di impignorabilità assoluta, secondo le modifiche da ultimo introdotte dall'art. 21-bis del d.l. n. 115/2022, in misura pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, fermo il limite minimo di 1.000 euro. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. .... nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., C.F. ...., pec ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce (oppure, a margine), dell'atto di precetto dall'Avv. ...., C.F. .... [2], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ...., via .... ESPONE CHE – l'istante ha notificato al Sig. .... in data .... atto di precetto per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro ...., giusta titolo esecutivo, costituito da ...., notificato in data ....; – il termine è scaduto e il debitore non ha provveduto ad alcun pagamento; – l'istante è venuto a conoscenza che il Sig. .... è titolare di un trattamento pensionistico presso .... che viene accreditato sul conto corrente dello stesso acceso presso .... [3]; – l'istante intende procedere al pignoramento delle somme dovute da .... (il Sig. ....) al Sig. .... fino alla concorrenza dell'importo precettato, aumentato della metà, e così della somma di € .... [4], nella misura di 1/5 del trattamento pensionistico mensile, decurtato dell'importo del doppio della pensione sociale (ossia della somma di Euro ....), oltre alle giacenze già esistenti alla data di notifica del presente atto sul predetto conto corrente, decurtate di un importo pari al triplo della pensione sociale; TUTTO CIò PREMESSO CITA il Sig. .... A COMPARIRE innanzi all'intestato Tribunale, Giudice designando, per l'udienza del giorno ...., ore ....; INVITA – il terzo Sig. .... a comunicare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto al creditore procedente Sig. ...., nel domicilio eletto presso il sottoscritto procuratore, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; INVITA – il terzo Sig. .... a non disporre delle suddette somme senza ordine del giudice; AVVERTE – il terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e quando il terzo non compare o, sebbene non comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare sopra indicato, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; PRECISA – che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c., la dichiarazione dovrà specificare le somme di cui il terzo è debitore [5], quando egli ne deve eseguire il pagamento ed indicare, in ordine a tale credito, i pignoramenti o sequestri eventualmente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Luogo e data .... Firma Avv. .... Ciò premesso, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di ...., richiesto come in atti dall'Avv. ...., nella sua qualità di procuratore del Sig. .... HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO presso il terzo Sig. .... i crediti vantati verso lo stesso il Sig. .... per qualsiasi titolo, ed inoltre le cose tutte di proprietà del Sig. .... in possesso del terzo Sig. .... sino alla concorrenza della somma di Euro ...., indicata in precetto, aumentata della metà, e quindi sino all'importo di ...., entro i limiti di 1/5 del trattamento pensionistico mensile, decurtato dell'importo della pensione sociale aumentata della metà (ossia della somma di Euro ....) [6]; HO AVVERTITO Il debitore che ha la facoltà di chiedere di sostituire ai crediti ed alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che – a pena di inammissibilità – sia da egli depositata in cancelleria, prima che venga disposta l'assegnazione, la relativa istanza, unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento; Il terzo che a far tempo dalla notifica del presente atto egli è soggetto, relativamente alle somme e cose da lui dovute al debitore, e sino all'ammontare sopra indicato, agli obblighi che la legge impone al custode [7]; HO AVVERTITO Il debitore Sig. .... che a norma dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c. l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile [8]; HO INVITATO Il debitore Sig. .... ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis c.p.c.; HO INGIUNTO – al debitore Sig. .... di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra i beni ed i crediti assoggettati all'espropriazione. HO NOTIFICATO [9] Copia del predetto atto a: Sig. .... (debitore). Sig. .... (terzo). [1]La regola generale in tema di competenza per territorio nell'espropriazione presso terzi, dopo la riforma di cui al d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, è quella per la quale la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora del debitore esecutato; precedentemente, il foro era individuato in via generale in quello del terzo debitore. Tuttavia, dalla data del 22 giugno 2022, l'art. 26-bis c.p.c. è stato modificato nel senso che nell'espropriazione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è competente «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». [2]L'atto di pignoramento è equiparabile ad un atto introduttivo del giudizio sicché trova applicazione l'art. 23, comma 50 d.l. n. 98/2011, conv., con modif., in l. n. 111/2011, per il quale in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.. [3]Sul punto, è stato più volte affermato che la domanda di accertamento del credito, nel contenere, «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute», si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 (Cass. III, n. 6518/2014). [4]L'art. 546 c.p.c. era stato modificato dalla l. n. 80/2005, al fine di limitare l'obbligo di custodia del terzo alle somme pignorate aumentate della metà. Come affermato, di recente, da Cass. III, n. 1170/2002, ciò comporta che il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1 c.p.c., individua l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura superiore. Sennonché l'art. 25, comma 1, lett. a), d.l. n. 19/2024, conv., con modif., in l. n. 56/2024, allo scopo di evitare che il creditore non riuscisse, in caso di crediti di basso importo, a recuperare anche le spese del procedimento, ha nuovamente modificato il primo comma, primo periodo, dell'art. 546 c.p.c., stabilendo che: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro». [5]Nel rendere la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., il terzo non deve necessariamente indicare l'esatto ammontare della propria obbligazione, essendo sufficiente la dichiarazione che questa sia di importo superiore al credito per cui si procede ed alle relative spese, salvo che la predetta specificazione rilevi ai fini del processo esecutivo (Cass. III, n. 13015/2016). [6]A seguito delle statuizioni di Corte cost. n. 506/2002, l'art. 545 c.p.c. è stato modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, nel senso che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, ferma la pignorabilità, degli importi eventualmente eccedenti tale minimo vitale, secondo il consueto limite generale di 1/5 (e fino ad 1/3, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, nell'ipotesi di crediti alimentari e di mantenimento). Più di recente, sulla norma è intervenuto l'art. 21-bis del d.l. n. 115/2022 stabilendo che il minimo vitale assolutamente impignorabile del trattamento pensionistico è pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Ciò significa che anche laddove l'importo del doppio della misura dell'assegno sociale fosse inferiore alla somma di 1.000 euro, la parte di trattamento previdenziale che beneficia del regime di assoluta impignorabilità è pari a detto importo. Solo la parte eccedente potrà essere pignorata entro i limiti di un quinto in linea generale (e sino ad un terzo, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, rispetto ai crediti alimentari). [7]La S.C. ha chiarito che è solo irregolare, e non affetto da inesistenza o nullità, l'atto di pignoramento presso terzi in cui l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o delle cose da lui dovute al debitore esecutato appaia proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, tenutovi ex art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. III, n. 6835/2015). [8]L'art. 4, comma 1, lett. a), del d.l. n. 59/2016, ha previsto, inserendo un nuovo periodo nel comma terzo dell'art. 492 c.p.c., questo ulteriore avvertimento per il debitore che deve essere inserito nell'atto di pignoramento. [9]Nell'espropriazione presso terzi, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Sarà quindi il creditore stesso ad essere onerato, entro i 30 giorni successivi dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva per espropriazione (secondo modalità telematiche dal 31 marzo 2015) depositando copia conforme del titolo esecutivo e del precetto. Se entro il termine di trenta giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario il creditore non provvede all'iscrizione a ruolo della procedura ne deriverà l'inefficacia del pignoramento. Nell'esperienza applicativa, si è affermato che l'inefficacia del pignoramento può essere dichiarata solo laddove manchi la tempestiva iscrizione a ruolo e il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto ma non anche in caso di mera assenza dell'attestazione di conformità di detti atti agli originali (Trib. Caltanissetta 1° giugno 2016, in Ilprocessotelematico.it, 20 giugno 2016, con nota di Ricuperati; Trib. Bari 4 maggio 2016). commentoL'impignorabilità, totale o parziale, delle somme facenti parte del trattamento pensionistico del debitore può essere fatta valere dallo stesso mediante il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., fermo restando, in base all'ottavo comma dell'art. 545 c.p.c., il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'intervenuta violazione. Pertanto, ove il debitore non proponga tempestiva opposizione secondo i termini attualmente previsti dallo stesso comma 2 dell'art. 615 c.p.c. potrà sollecitare, anche in seguito, l'esercizio da parte del giudice del proprio potere di rilevare d'ufficio l'inefficacia in parte qua del pignoramento per le somme ulteriori rispetto all'importo consentito. Quanto ai limiti afferenti i trattamenti pensionistici, occorre ricordare che la disciplina in termini generali è stata introdotta solo dall'art. 545 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015. Invero, mediante l'importante decisione n. 506/2002, la Corte costituzionale aveva sancito il superamento del principio di totale impignorabilità della pensione, affermando che una tale impignorabilità dovesse intendersi limitata alla «sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita», dovendo il residuo importo dell'assegno mensile netto ritenersi pignorabile «nei limiti del quinto». Quanto ai limiti afferenti i trattamenti pensionistici, occorre ricordare che la disciplina in termini generali è stata introdotta solo dall'art. 545 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015. Invero la Corte Costituzionale, mediante tale pronuncia, aveva al contempo chiarito che tale impignorabilità doveva intendersi limitata alla «sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita», dovendo il residuo importo dell'assegno mensile netto ritenersi pignorabile «nei limiti del quinto». Quanto alla individuazione del minimo vitale da reputarsi assolutamente impignorabile, la Corte costituzionale, con la richiamata decisione, aveva invitato il legislatore ad «individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità». Per diversi anni, tuttavia, il legislatore non era intervenuto e, quindi, la determinazione della quota assolutamente impignorabile della pensione, costituente il cd. minimo vitale, era stata sostanzialmente rimessa alla valutazione della giurisprudenza di merito, la quale di volta in volta aveva fatto riferimento, nella determinazione di un tale importo, a diversi criteri. A riguardo, la Corte di cassazione aveva modo di precisare come, in mancanza di un intervento sul punto da parte del legislatore, la quantificazione operata di volta in volta dal giudice dell'esecuzione fosse insindacabile in sede di legittimità, purché la stessa fosse logicamente e congruamente motivata (Cass. n. 24536/2014). Fra le numerose novità in materia di esecuzione forzata apportate dal d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015, vi è stata l'introduzione di un settimo comma all'interno dell'art. 545 c.p.c. Con tale disposizione si è inteso introdurre normativamente una quantificazione certa della quota di assegno pensionistico mensile da ritenersi del tutto impignorabile, rapportando un tale importo a quello dell'assegno sociale, aumentato della metà. Si tratta di una disposizione che, a ben vedere, costituisce una «chiusura del cerchio» rispetto alle sopra cennate indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 4 dicembre 2002, n. 506. In particolare, il menzionato comma 7 dell'art. 545 c.p.c. prevedeva espressamente, dopo la novella del 2015, che: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». Tale disposizione, come esposto in precedenza, ha avuto il pregio di introdurre una quantificazione di un tale importo da reputare impignorabile, ragguagliando lo stesso «alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà». Più di recente, sulla norma è intervenuto l'art. 21-bis del d.l. n. 115/2022 stabilendo che il minimo vitale assolutamente impignorabile del trattamento pensionistico è pari al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Ciò significa che anche laddove l'importo del doppio della misura dell'assegno sociale fosse inferiore alla somma di 1.000 euro, la parte di trattamento previdenziale che beneficia del regime di assoluta impignorabilità è pari a detto importo. Solo la parte eccedente potrà essere pignorata entro i limiti di un quinto in linea generale (e sino ad un terzo, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, rispetto ai crediti alimentari). La restante parte della pensione potrà essere sottoposta a pignoramento secondo i criteri individuati dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 545 c.p.c., i.e. ordinariamente nella misura di un quinto, salva l'ipotesi nella quale il procedente faccia valere crediti alimentari o, ancora, laddove concorrano simultaneamente diverse cause di credito. Il pignoramento dei trattamenti pensionistici solleva molteplici problematiche sul piano interpretativo anche quanto ai limiti entro i quali sono pignorabili le giacenze su conto corrente. Sotto quest'ultimo profilo, la questione che, almeno sino alla riforma realizzata dal d.l. n. 83/2015, conv., con modif., nella l. n. 132/2015, ha determinato risposte variegate in dottrina come in giurisprudenza è se tali importi, una volta confluiti sul conto corrente del debitore, perdano la loro specifica connotazione e siano pertanto liberamente pignorabili, cioè a dire senza alcuna limitazione. In assenza, sino alle novità introdotte dal predetto decreto, di una precisazione normativa, era prevalsa nella prassi la tesi in forza della quale le somme provenienti da trattamento stipendiale o pensionistico una volta percepite dal debitore, in quanto affluite sul conto corrente del medesimo, perdono la loro specifica connotazione, rientrando nel patrimonio dell'obbligato, liberamente aggredibile dai creditori. In sostanza, il divieto di pignorabilità della pensione o dello stipendio, secondo tale impostazione, viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore (Cass. n. 3518/1985 e, più di recente, in sede di merito, tra le altre, Trib. Bari II, n. 2496/2010; Trib. Varese 4 maggio 2010 e Trib. Bolzano 3 febbraio 2010, entrambe in Corr. giur., 2011, 1145, con nota di Conte). Sulla questione è peraltro intervenuto il legislatore, con il richiamato d.l. n. 83/2015, introducendo, nell'art. 545 c.p.c., una disciplina che tutela maggiormente, almeno rispetto all'esigenza di un'esistenza dignitosa, i debitori esecutati. In particolare, viene effettuata la seguente distinzione: a) se le somme percepite a titolo di stipendio o pensione sono già confluite sul conto corrente in data anteriore al pignoramento, quest'ultimo potrà essere effettuato esclusivamente sulle giacenze del conto eccedenti l'importo di Euro 1.345,26; b) per le somme percepite e quindi accreditate sul conto del lavoratore o del pensionato successivamente al pignoramento opereranno le limitazioni previste in generale dallo stesso art. 545 e dalla legislazione speciale. È stato così introdotto, ad opera del d.l. n. 83/2015, il nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., del seguente tenore letterale: «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge». Viene in rilievo, nel caso di specie, una disposizione fortemente innovativa rispetto al previgente panorama normativo, con la quale si mira ad istituire una soglia di impignorabilità (alla stessa stregua di quanto previsto per le somme pignorate a titolo di stipendio o di pensione presso il datore di lavoro o presso l'ente previdenziale responsabile dell'erogazione del trattamento pensionistico) con riguardo alle giacenze presenti su conto corrente bancario o postale, ogni qual volta le stesse rinvengano dall'accredito di stipendi o pensioni. Tale disposizione, in particolare, si articola in due parti ben distinte: nella prima si fa riferimento ai limiti di pignorabilità del saldo presente sul conto bancario o postale al momento della notifica del pignoramento, mentre nella seconda si fa riferimento ai limiti alla pignorabilità delle somme che confluiscano sul conto nel corso della procedura esecutiva. Quanto alle somme già presenti sul conto al momento in cui si perfeziona la notifica del pignoramento presso terzi, viene previsto che le stesse siano pignorabili ad eccezione di un importo pari al triplo dell'assegno sociale, importo quest'ultimo da ritenersi sottratto a pignoramento. Con riferimento, poi, alla disposizione contenuta nella seconda parte del nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., mediante la stessa viene previsto che il pignoramento (qualora le somme, eccedenti il triplo dell'assegno sociale, rinvenute sul saldo del conto al momento dell'inizio dell'esecuzione, non superino l'importo previsto dall'art. 546, comma 1 c.p.c., pari al credito precettato aumentato della metà) estenda la sua efficacia anche alle ulteriori somme che vengano accreditate (a titolo di stipendio o di pensione) sul conto nel corso della procedura esecutiva, sia pure entro i limiti previsti dall'art. 545, commi 3, 4, 5 e 7, c.p.c. (con l'effetto che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di stipendio saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto e che le somme accreditate in corso di procedura a titolo di pensione saranno ordinariamente pignorabili nei limiti di un quinto, una volta dedotta la quota impignorabile pari all'assegno sociale aumentato della metà). Tale previsione da un lato parrebbe prendere posizione sulla controversa questione concernente l'efficacia del pignoramento presso terzi (potendosi evincere da tale disposizione che il credito per poter essere assoggettato a pignoramento non è necessario che sia già sorto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, ben potendo lo stesso venire in essere al momento in cui il terzo renda la propria dichiarazione, ovvero nel successivo momento in cui venga accertato l'obbligo del terzo), dall'altro introduce una espressa ipotesi di impignorabilità delle somme, accreditate sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, rinvenienti da accredito di pensione o stipendio, prevedendo che tali somme siano assoggettabili a pignoramento nella stessa misura nella quale lo siano i corrispondenti crediti da lavoro o da pensione. La stessa riforma di cui al d.l. n. 83/2015 ha chiarito che l'inefficacia, anche parziale, del pignoramento, per violazione dei limiti di pignorabilità sanciti dall'art. 545 c.p.c., è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, così generalizzando la soluzione alla quale era pervenuta la giurisprudenza di legittimità proprio con riguardo al pignoramento dei trattamenti pensionistici, attesa la rilevanza pubblicistica, anche ai sensi dell'art. 38 Cost., dei relativi limiti di pignorabilità, volti a consentire di conservare una vita dignitosa a soggetti non più in grado di utilizzare le proprie energie lavorative. Giova considerare che le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno stabilito che i limiti alla pignorabilità dei crediti vantati dal debitore verso terzi menzionati nell'art. 545 c.p.c. debbano trovare applicazione anche relativamente alle somme soggette a sequestro per equivalente finalizzato alla confisca ex art. 21, comma 2 c.p.p. e ciò in virtù della peculiare natura della prima disposizione che, costituendo espressione diretta del più ampio diritto fondamentale del cittadino di poter fruire delle retribuzioni ivi menzionate nella porzione indispensabile al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita, si pone quale limite alla stessa pretesa punitiva statale esercitata mediante il sequestro e la relativa confisca di valore (Cass. n. 26252/2022). Di contro, una recente decisione della Sezione lavoro della Corte di cassazione ha posto in rilievo che l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, o quando l'Inps agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive (Cass. lav., n. 26580/2024). |