Istanza per l'assegnazione “successiva” di beni mobili pignorati ex art. 529 c.p.c.inquadramentoLa soddisfazione dei creditori può avvenire anche attraverso l'assegnazione forzata dei beni, in alternativa alla vendita in senso stretto. L'assegnazione realizza, tendenzialmente, una datio in solutum, ovvero una datio pro solvendo, a seconda che l'oggetto del pignoramento consista in una res ovvero in un credito (in questa sede si limiterà l'analisi alla sola assegnazione di cose mobili). La dottrina ha enucleato diverse forme di assegnazione. A) In primo luogo, la c.d. assegnazione satisfattiva, che si verifica quando il trasferimento della proprietà dei beni al creditore avviene ad estinzione del credito, senza necessità di alcun esborso da parte dell'assegnatario. In particolare, l'assegnazione è satisfattiva quando uno solo sia il creditore, ovvero se concorrano più creditori di pari grado e chiedano concordemente l'assegnazione, ai sensi dell'art. 505, comma 2 c.p.c., o ancora se essa sia chiesta dal creditore procedente che abbia sostenuto le spese del procedimento e sia titolare di diritto di prelazione prevalente su tutti gli altri. B) Si parla poi di c.d. assegnazione-vendita quando, ai sensi dell'art. 506, comma 1 c.p.c., essa viene disposta per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente. In tal caso, l'assegnatario è tenuto a versare il prezzo così determinato, ma egli rimane sempre creditore dell'esecutato, atteso che sul prezzo versato possono soddisfarsi solo i creditori concorrenti di grado a lui poziore. C) Infine, si parla di c.d. assegnazione mista quando il valore del bene assegnato sopravanza l'importo del credito dell'assegnatario (e degli altri creditori titolari di diritti poziori, se ve ne sono). In tal caso, questi è tenuto a versare il conguaglio, fino a concorrenza del valore del bene medesimo. Si ritiene che l'art. 509 c.p.c. – in tema di composizione della massa attiva da distribuirsi –, nel distinguere tra prezzo e conguaglio delle cose assegnate, faccia riferimento, rispettivamente, all'assegnazione-vendita e all'assegnazione mista. FormulaTRIBUNALE DI .... Procedura Esecutiva Mobiliare n. .... / .... promossa da “ .... ” contro “ .... ” Giudice dell'esecuzione: Dott. .... ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI MOBILI PIGNORATI (ART. 529 C.P.C.) Nell'interesse di .... nato a ...., residente in ...., via ...., n. ...., C.F. ...., rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. ...., C.F. ...., ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in ...., via .... PREMESSO CHE – a ministero dell'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di .... con verbale in data .... è stato effettuato il pignoramento mobiliare in danno del debitore .... per la soddisfazione del credito vantato nei confronti di quest'ultimo dall'odierno istante in forza del titolo esecutivo costituito da .... [1]; – in tale circostanza venivano sottoposti a pignoramento, presso l'abitazione/il luogo di esercizio dell'attività del debitore le somme rinvenute in cassa pari ad Euro .... [2] , oltre agli ulteriori beni-arredi, come identificati nel relativo verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario e da questi complessivamente stimati nell'importo di Euro .... [3]; – ritenuto che i beni mobili sottoposti a pignoramento appaiono eccessivamente stimati rispetto all'ipotizzabile valore di ricavo a seguito di vendita forzata e che, comunque, trattasi di cespiti di difficile appetibilità sul mercato e praticamente invendibili; – che, infatti, il primo esperimento di vendita è stato infruttuoso in quanto la vendita è andata deserta, CHIEDE che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per la determinazione, exartt. 505 e 529 c.p.c., delle modalità di assegnazione dei beni mobili descritti e come sopra pignorati sino a concorrenza del credito vantato, oltre alle spese di procedura. Con osservanza. Luogo e data .... Firma Avv. .... [1]Indicare il titolo esecutivo di cui è munito il creditore procedente. [2]Indicare l'importo complessivo delle somme pignorate. [3]Indicare l'importo complessivo della stima dei beni mobili. commentoCon specifico riferimento alla espropriazione mobiliare, l'art. 538 c.p.c., novellato dalla l. n. 52/2006, non contempla più espressamente la possibilità di proporre istanza di assegnazione al prezzo base nel caso di mancata vendita al primo incanto; pertanto, si potrebbe dubitare che ciò sia ancora consentito. Una parte della dottrina propende nondimeno per l'ammissibilità dell'assegnazione “successiva”, nei termini originariamente previsti dall'art. 538 c.p.c., stando anche alla regola generale di cui all'art. 505 c.p.c., sicché si ritiene tutt'ora possibile avanzare l'istanza in caso di diserzione del primo incanto. Tale tesi è stata recentemente accolta dalla S.C. Infatti, Cass. III, n. 15596/2019 ha affermato (in motivazione) che l'art. 538 c.p.c. novellato comporta «[ .... ] semplicemente che il giudice dell'esecuzione deve fissare un nuovo incanto, fissando quale base d'asta il prezzo ridotto nella misura stabilita dalla legge, a prescindere dall'esistenza di istanze di assegnazione. La modifica dell'art. 538 c.p.c., in definitiva, non ha soppresso l'istituto dell'assegnazione, ma ha solo reso il giudice libero di disporre un nuovo incanto anche in presenza di istanze di assegnazione, ovviamente motivando sul punto in ragione della maggiore o minore fruttuosità della scelta». Pertanto, «nell'espropriazione forzata di cose mobili rimane consentita l'assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell'art. 505 c.p.c.». Da quanto precede, consegue dunque la piena ammissibilità dell'istanza di assegnazione “successiva” anche nell'espropriazione mobiliare. Tuttavia, se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita exartt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità (Cass. III, n. 9872/2020). |