Memoria del debitore nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.)InquadramentoIl procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo, disciplinato dall'art. 549 c.p.c., ha subito importanti modifiche dapprima per effetto dalla l. n. 228/2012, e poi del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, ed infine del d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015. In estrema sintesi, detto procedimento può essere oggi promosso sia per contestare la dichiarazione del terzo, che si assuma negativa (in tutto o in parte), oppure nel caso in cui la genericità delle indicazioni contenute nel libello, unitamente all'inerzia mostrata dal terzo (che non abbia, ad es., reso la dichiarazione) non consentano una sufficiente identificazione dell'oggetto del pignoramento. Nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'esecuzione, delineata dal vigente art. 549 c.p.c., il debitore ha interesse a spendere argomenti difensivi idonei a contrastare, le allegazioni del creditore in fatto e in diritto. FormulaTRIBUNALE DI ... Sezione Esecuzione Mobiliari MEMORIA DEL DEBITORE ESECUTATO NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Il Sig. ..., rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. ... C.F. ... PEC ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in ..., via ..., quale debitore esecutato nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi promosso da ... [1] nei confronti di ... [2] ed iscritto al n. ... R.G.Es. mobiliare. PREMESSO - che in danno dell'esponente è stato avviato pignoramento presso terzi ad istanza del Sig. ... [3] in data ..., con cui sono stati pignorati i crediti dal sottoscritto vantati nei confronti del terzo ... [4], consistenti in ... [5] e per l'ammontare di ...; - che la procedura è stata iscritta al n ... R.G.; - che il predetto terzo, quale debitor debitoris, è comparso avanti al giudice dell'esecuzione all'udienza del ..., ove ha reso dichiarazione parzialmente positiva (ovvero dichiarazione negativa); Ovvero: Il terzo pignorato, nonostante la regolare notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data ... a mezzo ..., non è comparso ed il giudice, nonostante la mancata comparizione del terzo, ha ritenuto che la esistenza del credito (ovvero il possesso delle cose appartenenti al debitore) non può ritenersi incontestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 548, commi 1 e 2 c.p.c., data la non univoca e non sufficiente indicazione della res pignorata contenuta nell'atto di pignoramento. - Conseguentemente, il creditore procedente/intervenuto, preso atto della dichiarazione negativa (o parzialmente negativa) del terzo, (ovvero: della rilevata inidoneità e/o insufficienza nel caso di specie di un riconoscimento implicito o presunto del credito o del possesso dei beni mobili), ha chiesto farsi luogo al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c. insistendo nell'assunto che il terzo pignorato è debitore del sottoscritto debitore esecutato in quanto ... [6], indicando i seguenti fatti e circostante a sostegno della propria domanda: ... [7] e chiedendo, altresì, l'ammissione dei seguenti accertamenti istruttori: ... [8] . - Il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ravvisata la sussistenza dei relativi presupposti di legge, ha disposto l'ammissione dei mezzi istruttori ivi indicati e richiesti ed ha fissato per il prosieguo del procedimento l'udienza del .... Ovvero: Il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ravvisata la sussistenza dei relativi presupposti di legge e vista la richiesta di termine formulata dal creditore istante per il deposito di una memoria illustrativa, ha concesso termine fino al ... per il deposito della stessa, fissando per il prosieguo del procedimento l'udienza del .... Ovvero: Il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ravvisata la sussistenza dei relativi presupposti di legge e rilevato che la suddetta istanza non è stata formulata alla presenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, i quali debbono partecipare allo svolgimento del presente procedimento, ha disposto la notifica del relativo verbale di udienza [9], a cura del creditore istante, al debitore ed al terzo pignorato entro il ... ed ha rinviato all'udienza del ... per l'adozione dei provvedimenti in merito all'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione di tale notifica e della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. All'esito di tale udienza il Giudice dell'esecuzione ha disposto ... ed è stata fissata per il prosieguo del procedimento l'udienza del .... Si costituisce, dunque, in detta fase incidentale il debitore esecutato Sig. ..., il quale, in ordine agli assunti del creditore procedente/intervenuto circa la sussistenza di un'obbligazione in capo al terzo pignorato nei propri confronti, ne eccepisce la totale inesistenza, in quanto ... [10]; ovvero: eccepisce che lo stesso non sussiste nella misura indicata dal creditore istante, in quanto ... [11]; ovvero: dà atto che lo stesso è certo, liquido ed esigibile, in quanto ... [12] Ed ancora: ... [13]: Per tutti i suddetti motivi, l'esponente CHIEDE che il Tribunale adito voglia accertare che il terzo Sig. ... non è in alcun modo obbligato nei propri confronti, e che, dunque, nessuna somma è da lui dovuta. ovvero: l'obbligazione gravante sul terzo pignorato Sig. ... nei propri confronti, ammonta alla somma di Euro ..., minore rispetto all'importo di Euro ... indicato dal creditore istante nell'istanza introduttiva della presente fase incidentale; ovvero: sussiste un proprio credito nei confronti del terzo pignorato Sig. ... pari ad Euro ... come indicato nell'atto di pignoramento presso terzi e lo stesso è certo, liquido ed esigibile. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria: Si produce [14]: 1) ...; 2) ...; 3) ...; si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: 1) ...; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Indicare generalità del creditore procedente. 2. Indicare generalità esecutato. 3. Indicare le generalità del creditore procedente. 4. Indicare le generalità del terzo pignorato. 5. Indicare la natura e la tipologia del credito. 6. L'attuale formulazione dell'accertamento dell'obbligo del terzo è strutturato quale procedimento “deformalizzato ed endoesecutivo”; in ogni caso, sebbene la relativa richiesta introduttiva da parte del creditore istante non abbia più le forme della domanda giudiziale, deve essere esattamente specificato il rapporto obbligatorio che di ritiene sussistente tra il terzo ed il debitore e che dovrà essere oggetto di accertamento endoesecutivo. 7. Indicare gli elementi giustificativi della domanda. 8. Indicare i mezzi istruttori di cui il creditore intende avvalersi ai fini della prova circa la sussistenza dell'obbligazione del terzo nei confronti del debitore esecutato. 9. E dell'eventuale memoria illustrativa depositata dal creditore istante. 10. Specificare le ragioni a sostegno delle argomentazioni difensive svolte. 11. Specificare le ragioni a sostegno delle argomentazioni difensive svolte. 12. Specificare le ragioni a sostegno delle argomentazioni difensive svolte. 13. Specificare eventuali ulteriori ragioni a sostegno delle tesi difensive svolte. 14. A norma del decreto ministeriale regolante i criteri di redazione degli atti processuali documenti menzionati nel corpo di testo ed offerti in comunicazione devono essere puntualmente individuati, mediante denominazione corrispondente al loro contenuto, ed indicati con numerazione progressiva. La denominazione e numerazione degli stessi dovrà essere corrispondente a quella indicata in appendice all'atto nell'indice dei documenti versati in atti. Le produzioni documentali è preferibile siano consultabili a mezzo di apposito collegamento ipertestuale. COMMENTOUna volta introdotta la fase incidentale dell'accertamento dell'obbligo del terzo dinanzi al Giudice dell'esecuzione, il debitore può ovviamente optare per una difesa “attiva”, deducendo fatti costitutivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione in tesi gravante sul terzo pignorato, ovvero la stessa inesistenza dell'obbligo. A tal fine, egli può limitarsi a dedurre a verbale (se presente all'udienza), ovvero depositare apposita memoria, esemplificata nella formula che precede. Va qui rammentato che l'evocazione del debitore è oggi indispensabile, essendo stato affermato in giurisprudenza (Cass. III, n. 26329/2019), che «Nell'accertamento dell'obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti”. Tale principio di diritto è stato ribadito anche da Cass. VI, n. 9267/2020 secondo cui “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, regolato dall'articolo 549 del codice di procedura civile, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale resta litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione e nel successivo ricorso straordinario per Cassazione». In proposito, deve evidenziarsi che lo speciale procedimento in discorso vede – quali contendenti principali – da un lato il creditore, che mira a puntellare debitamente l'azione esecutiva già spiegata, e dall'altro il terzo pignorato, che invece mira a sottrarsi (coerentemente col carattere negativo della dichiarazione di quantità resa nella fase fisiologica) alle conseguenze “normali” del p.p.t., ossia a subire la modificazione coattiva del soggetto attivo del rapporto obbligatorio da cui deriva il proprio debito nei confronti dell'esecutato. Tuttavia, come già in parte anticipato, il debitore ben può spiegare nel procedimento ex art. 549 c.p.c. ogni difesa idonea ad impedire la prosecuzione dell'azione esecutiva, ad es. allegando e dimostrando la stessa insussistenza del credito pignorato nel proprio patrimonio (v. Cass. III, n. 15141/2002). Non è invece legittimato, per difetto d'interesse, a contestare egli stesso la dichiarazione positiva resa dal terzo (Cass. III, n. 5153/2004). Compiuti gli accertamenti necessari, il Giudice definisce nel sub-procedimento in esame con ordinanza il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Tale ordinanza è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Cass. III, n. 23123/2022). La decisione, resa nella forma dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, sarà impugnabile — in un ulteriore parallelismo con la disciplina delle controversie distributive — con l'opposizione agli atti esecutivi. Il fallimento non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che secondo Cass. III, n. 18744/2019, in tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore pignorato - pur determinando, a norma della l. fall., articolo 51, l'improseguibilità del processo esecutivo sospeso - non comporta l'improcedibilità del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, neanche dopo la riforma introdotta dalla l. n. 228 del 2012, né l'impossibilità di proseguire l'esecuzione forzata determina la sopraggiunta carenza dell'interesse del creditore allo svolgimento del giudizio (Cass. n. 9624/2018, che, sottolineando come l'accertamento del credito sia interesse della curatela perché acquisisce la certezza di una titolarità attiva, e comunque del creditore procedente perché l'esecutato potrebbe tornare in bonis, riprende e integra Cass. n. 28/2009, superando l'orientamento risalente a Cass. n. 789/1962). |