Avviso ai comproprietari

Giorgia Viola

inquadramento

Oggetto dell'espropriazione forzata può essere la quota del debitore su un bene in comunione con altri soggetti non obbligati verso il creditore.

L'esecuzione, al pari di ogni esecuzione forzata generica, prende avvio con l'atto di pignoramento che segue le modalità fissate dalla legge per il bene che ne costituisce oggetto e che deve essere notificato soltanto al contitolare debitore.

Ai contitolari non obbligati va, invece, notificato un avviso della pendenza della procedura esecutiva e, dunque, del pignoramento già eseguito.

In realtà, pur se in dottrina si è sostenuto che l'avviso ai comproprietari può essere sostituito dalla notificazione a questi ultimi dell'atto di pignoramento recante il divieto di non far separare il bene (in questo senso Grasso, Espropriazione dei beni indivisi), la giurisprudenza ha affermato che l'avviso non ammette equipollenti (Cass. n. 170/1966).

Formula

TRIBUNALE DI ....

AVVISO DI PIGNORAMENTO DI BENI INDIVISI EXARTT. 599 C.P.C. E 180 DISP. ATT. C.P.C. [1]

Ad istanza di .... rappresentato e difeso dall'Avv. ...., con studio in .... alla via ...., tel. ...., mail ...., PEC .... ...., come da procura a margine (o in calce) dell'atto di pignoramento immobiliare ovvero dell'atto di precetto [2],

PREMESSO

– che l'istante è creditore del Sig. .... dell'importo di Euro ...., oltre interessi dal ...., in forza del titolo esecutivo costituito da ....;

– che, notificato atto di precetto e perdurando l'inadempimento, è stata avviata procedura esecutiva, giusta atto di pignoramento notificato il .... e trascritto il .... ai nn. .... / .... di registro generale e di registro particolare [3], avente ad oggetto .... (descrizione bene) pignorato per la quota di ....;

– che il pignoramento è stato eseguito limitatamente alla quota appartenente al Sig. ...., compresa ogni accensione, comunione, pertinenza e dipendenza, nulla escluso o riservato [4];

– che la procedura esecutiva è attualmente pendente innanzi al Tribunale di ...., rubricata con RGE .... ed assegnata al Giudice dell'esecuzione dr. ....;

– che il bene sottoposto ad esecuzione risulta nella contitolarità del Sig. .... (indicare i nominativi dei contitolari dei diritti reali pignorati);

tanto premesso, ...., come sopra rappresentato e difeso,

AVVISA

– Nominativo comproprietario, C.F. ...., nato a .... il .... .... e residente in .... alla via ....;

che è fatto divieto di lasciare separare la quota del Sig. .... (debitore) senza ordine del giudice.

Avvisa, inoltre, i comproprietari che riceveranno convocazione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. per essere sentiti in merito alle modalità di separazione, divisione o vendita dell'immobile sopra indicato [5].

Salvo ogni diritto

Firma Avv. ....

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. .... ...., nella qualità di procuratore di .... ...., si notifichi a tutti i fini e conseguenze di legge a ....

[1]L'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento, come prescrive l'art. 180 disp. att. c.p.c., deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione (se si tratta di un bene immobile) e deve essere sottoscritto dal creditore pignorante ovvero dal suo procuratore costituito, di guisa che il destinatario riceve tutte le indicazioni relative al pignoramento del bene. Per tale motivo si ritiene che lo stesso non ammetta equipollenti (Cass. n. 170/1996).

[2]L'avviso ai comproprietari è atto del creditore procedente o del suo procuratore costituito e deve essere da questo sottoscritto. Non è, invece, richiesta la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario che notifica l'avviso.

[3]I dati della trascrizione del pignoramento vanno indicati se si tratta di pignoramento di beni immobili.

[4]La disciplina della espropriazione dei beni indivisi trova applicazione esclusivamente allorché il debitore sia titolare di una cd. quota su un determinato bene e, dunque, sia comproprietario o contitolare di un diritto reale con altri soggetti, che non sono obbligati verso il creditore (in questo senso, da ultimo Cass. n. 22043/2014).

[5]L'avviso può anche contenere l'invito a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c.

commento

Oggetto dell'espropriazione forzata può essere la quota del debitore su un bene in comunione con altri soggetti non obbligati verso il creditore. Si parla di “espropriazione dei beni indivisi”, regolamentata dagli artt. 599-601 c.p.c. e 180–181 disp. att. c.p.c.

L'espropriazione dei beni indivisi concerne esclusivamente la contitolarità di diritti reali e trova applicazione ogni qualvolta il debitore è comproprietario o contitolare di un altro diritto reale (usufrutto, enfiteusi, superficie, nuda proprietà, dominio diretto) di un bene e gli altri soggetti non sono obbligati verso il creditore.

Ne è esclusa l'applicazione qualora il creditore agisca nei confronti di tutti i contitolari in virtù dello stesso titolo esecutivo o di distinti titoli esecutivi e in caso di concorso di iura in re aliena sul medesimo bene, perché in questo caso ci si trova di fronte ad una situazione di contitolarità.

Tale tipo di espropriazione non riguarda la coesistenza su un unico bene di diversi diritti reali, in quanto la fattispecie non determina alcuna contitolarità ma solo il concorso di diritti distinti sul medesimo bene.

In dottrina si è espressamente rilevato che non danno luogo a contitolarità e, dunque, esulano dall'ambito di applicazione degli artt. 599 ss. c.p.c. le ipotesi di convergenza sullo stesso bene del diritto di nuda proprietà e di usufrutto, o la coesistenza della proprietà sul suolo con il diritto di superficie (Santagata, L'espropriazione di beni indivisi, in La nuova espropriazione forzata, diretto da Delle Donne, 2017). Del pari, è esclusa l'applicabilità della disciplina in esame al caso di espropriazione ad istanza del creditore particolare di uno solo dei coniugi avente ad oggetto uno o più beni in comunione legale, da pignorarsi nella loro interezza e non per la metà o per una quota, trattandosi di comunione senza quote (da ultimo, tra tutte Cass. n. 506/2021; Cass. n. 11175/2015; Cass. n. 6230/2016; Cass. n. 28526/2018; Cass. n. 118771/2019; Cass. n. 12879/2021; Cass. n. 20845/2021; Cass. n. 22210/2021; Cass. n. 150/2023; Cass. n. 1647/2023).

Il procedimento, poi, non trova spazio applicativo riguardo alle parti comuni di un edificio condominiale: in tal caso il pignoramento è nullo, perché attuato su un bene che costituisce unità funzionale ex art. 1119 c.c. (Cass. n. 4612/1985) e non può avere ad oggetto patrimonio o comunioni eterogenee, per cui il creditore che vuole espropriare contestualmente più beni rientranti in una medesima comunione deve procedere attraverso più procedure esecutive eventualmente diverse in ragione del tipo di bene da pignorare (Cardino, Comunione dei beni ed espropriazione forzata, Torino, 2011) e, comunque, deve pignorare l'intera massa comune (Cass. n. 6809/2013).

L'esecuzione, al pari di ogni esecuzione forzata generica, prende avvio con l'atto di pignoramento che segue le modalità fissate dalla legge per il bene che ne costituisce oggetto.

Non vi sono dubbi sul fatto che l'atto di pignoramento vada notificato soltanto al contitolare debitore.

Tuttavia, la vicenda espropriativa della quota non può non coinvolgere anche i comproprietari estranei alla situazione debitoria che ha dato origine all'esecuzione.

Tale coinvolgimento comporta, da un lato, la necessità di impedire che i condividenti colludano con il debitore procedendo ad una divisione in pregiudizio del creditore e, dall'altro, la necessità di procedere all'audizione di tali soggetti al fine di acquisire elementi utili in ordine alle modalità di liquidazione della quota sottoposta a pignoramento.

Lo strumento processuale, previsto dal legislatore per attuare tali finalità, è l'avviso ai comproprietari di cui all'art. 180 disp. att. c.p.c., che il creditore procedente (od altro legittimato a dare impulso alla procedura) ha l'onere di notificare ai comproprietari.

La norma fa testualmente riferimento ai comproprietari, mentre non sono ritenuti comunisti i titolari di diritti reali parziari che coesistono con la proprietà (nuda o piena), che – in quanto tali – non sono destinatari dell'avviso ex art. 599 comma 2 c.p.c.

Il contenuto necessario dell'avviso ai comproprietari è disciplinato dall'art. 180 disp. att. c.p.c. e deve contenere l'indicazione del creditore istante; l'intimazione al comproprietario di non consentire al debitore di separare la sua quota dal resto dei beni comuni; la descrizione del bene pignorato per quota con esatta indicazione dei dati catastali quando si tratti di immobili; l'indicazione della data del pignoramento e della relativa trascrizione se il pignoramento è soggetto a tanto.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 12615/1998) ha affermato che l'atto di avviso fornisce al destinatario tutte le informazioni utili alla conoscenza che il bene è stato sottoposto a pignoramento.

L'avviso può anche contenere l'invito a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti di cui all'art. 600 c.p.c. Si parla di contenuto eventuale, considerato che tale invito può formare oggetto di un autonomo e ulteriore atto, distinto dall'avviso ai comproprietari (così Cardino, L'espropriazione dei beni indivisi).

L'avviso costituisce un onere del creditore procedente ovvero del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, per cui ne è esclusa la notificazione su impulso dell'ufficio.

La sua finalità è, infatti, quella di evitare che l'esecutato comproprietario possa separare la sua parte delle cose comuni dal bene indiviso, pregiudicando in tal modo le ragioni dei creditori.

Con la notifica dell'atto di avviso i comproprietari non possono invocare la buona fede e diventano corresponsabili dell'eventuale divisione attuata dopo il pignoramento senza ordine del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti del creditore pignorante di un'eventuale separazione della quota del debitore.

Secondo una parte della dottrina, l'avviso è elemento costitutivo del pignoramento, per cui la sua omissione determinerebbe l'opponibilità al creditore della divisione eventualmente convenuta tra i comproprietari (in questo senso, Capponi, Espropriazione dei beni indivisi, in Bove, Capponi, Martinetto, Sassani, L'espropriazione forzata, Torino, 1988).

Altra dottrina, invece, attribuisce all'avviso carattere strumentale rispetto al processo esecutivo e lo considera estraneo al pignoramento (in questo senso, Grasso, Espropriazione dei beni indivisi; Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965), cosicché l'omessa notifica non determina la nullità del pignoramento ma costituisce causa di improcedibilità dell'espropriazione (Arieta, De Santis, L'esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile, III, 2, a cura di Montesano, Arieta, Padova, 2007).

Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, l'avviso non è elemento essenziale del pignoramento, per cui la sua carenza non cagiona la nullità del pignoramento ma il venir meno per i comproprietari non debitori della preclusione di procedere alla divisione del bene, che – anche se formalizzata e trascritta dopo la trascrizione del pignoramento – può essere opposta al creditore con efficacia retroattiva e a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 757 c.c. (in questo senso, Cass. n. 3803/1975; Cass. n. 3648/1985 e Cass. n. 718/1999).

Da ultimo Cass. n. 1647/23, che ha confermato che, nell'espropriazione di beni indivisi, l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. ai comproprietari non debitori è un atto accessorio e costitutivo della fattispecie complessa del pignoramento, la cui funzione è rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari. In mancanza di una espressa sanzione di nullità̀, l'omissione da parte del creditore di tale avviso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero domanda di accertamento o di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote. Ritiene, invece, che la procedura debba arrestarsi in mancanza dell'atto di avviso: Cass. n. 7169/1997 secondo cui la mancanza dell'avviso ai comproprietari non incide sul pignoramento, il quale è compiuto indipendentemente dall'avviso, ma sullo svolgimento ulteriore dell'azione esecutiva, la quale può proseguire solo se gli altri comproprietari del bene siano stati avvisati.

L'ordinamento non prevede alcun termine per la notifica dell'avviso: non è necessario notificarlo nel termine di scadenza del deposito dell'istanza di vendita né attendere la fissazione dell'udienza exartt. 569 e 600 c.p.c., ma è comunque necessario che venga compiuta prima della celebrazione della suddetta udienza.

Sta di fatto che il creditore vi deve comunque provvedere nel termine indicato dal giudice dell'esecuzione, la cui inosservanza configura inattività della parte e rende improcedibile il processo esecutivo (in questo senso, Trib. Napoli Nord 7 settembre 2019), se l'omissione abbia impedito la partecipazione dei contitolari.

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