La prova “nuova” ai fini della revoca della confisca, nei procedimenti disciplinati dalla legge n. 1423/1956
Michele Toriello
26 Gennaio 2026
Nei procedimenti di prevenzione disciplinati, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 117 del codice antimafia, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, può ritenersi “nuova”, ai fini della revoca della confisca, la prova che, pur se preesistente alla definizione del procedimento e astrattamente deducibile in quella sede, non sia stata dedotta e valutata? Le motivazioni delle Sezioni Unite.
Questione controversa
La questione controversa attiene all'ambito di estensione della nozione di “prova nuova” ai fini della revoca della confisca chiesta, ex art. 7, comma 2, l. n. 1423/1956, nei procedimenti di prevenzione ai quali non si applicano ratione temporis le regole dettate dal codice antimafia: deve trattarsi di una prova successiva al giudicato di prevenzione, o può venire in rilievo anche una prova preesistente ma non dedotta né valutata?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo un primo orientamento, in virtù dell'assimilazione dello strumento disciplinato dall'art. 7 l. n. 1423/1956 all'istituto della revisione, gli elementi nuovi che possono essere posti a fondamento di una richiesta di revoca della confisca di prevenzione per difetto genetico dei suoi presupposti di adozione non sono solo quelli sopravvenuti, ma sono anche quelli mai valutati, neppure implicitamente, nel corso del relativo procedimento.
Si è in proposito osservato che la richiesta di revoca ex tunc del provvedimento definitivo di confisca, a norma dell'art. 7 l. n. 1423/1956, deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui all'art. 630 ss. c.p.p., e postula, dunque, l'acquisizione di prove nuove, per tali dovendosi intendere tutte quelle non valutate nemmeno implicitamente nel corso del procedimento che ha portato all'ablazione, che siano in grado di dimostrare l'insussistenza ab origine delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento reale.
Dunque, la prova nuova non deve essere necessariamente sopravvenuta al provvedimento di confisca, purché si tratti di elemento mai valutato, neppure implicitamente, nel corso del procedimento di prevenzione, e ciò quand'anche si tratti di prove preesistenti e colpevolmente non indicate, ovvero di prove acquisite, ma non valutate in alcun modo (ad esempio, non ritenute superflue, o non dichiarate inammissibili) dal giudice (1).
Secondo l'opposto orientamento, la natura di mezzo di impugnazione straordinario della revoca della confisca per difetto originario dei presupposti impone di delimitare il concetto di «prova nuova», riferendolo alle sole prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, con esclusione, dunque, di quelle deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte.
Ed invero, poiché la revoca delle misure disposte con provvedimenti che abbiano acquisito la forza di cosa giudicata costituisce misura straordinaria, essa postula l'emergere di una prova nuova e sconosciuta nel corso del procedimento di prevenzione, che non sia semplicemente favorevole al richiedente (poiché altrimenti l'istituto assumerebbe la connotazione di una impugnazione tardiva), ma che sia suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata (2).
(1) Prima dell'entrata in vigore del codice antimafia, Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2008, n. 21369 e Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2004, n. 46449, e, nella più recente giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2020, dep. 2021, n. 10343; Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2016, n. 3943; Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2015, dep. 2016, n. 148; Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2013, n. 17335; Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2013, dep. 2014, n. 13037.
(2) Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2024, dep. 2025, n. 6236; Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2023, n. 38365; Cass. pen., sez. I, 28 settembre 2021, dep. 2022, n. 1649; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2021, n. 28305; Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 2021, n. 27689; Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2021, n. 12762; Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 31937; Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2017, dep. 2018, n. 3031; Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 44609; Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2012, dep. 2013, n. 11818; Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2010, n. 20318.
Freccia
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2025, n. 9996
La Corte, chiamata a valutare il ricorso con il quale gli eredi del soggetto nei cui confronti era stata adottata una misura di prevenzione personale e patrimoniale chiedevano la revocazione di quest'ultima sulla base di alcuni documenti rinvenuti dopo la morte del de cuius, ha dato atto del recente arresto del massimo consesso nomofilattico reso in relazione all'analoga questione sorta in merito all'istituto della revocazione della confisca di cui all'art. 28 del codice antimafia.
Cass. pen., sez. un., 26 maggio 2022, n. 43668 ha, invero, statuito che la prova nuova idonea a fondare una richiesta di revocazione può essere tanto quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, perché formata dopo la sua conclusione, quanto quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non può, invece, essere considerata tale quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
La Corte ha rilevato che non è pacifico che un tale principio possa essere trasposto nella fattispecie de qua, poiché esso si fonda «in buona parte su argomenti che fanno leva sul tenore letterale della nuova disposizione», che, per un verso, fa espresso riferimento alle «prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento», e, per altro verso, fissa un termine di decadenza per l'istanza di revocazione, proponibile entro sei mesi dalla data in cui si verifica una delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 28 (sicché, hanno osservato nella sentenza 43668/2022 le Sezioni Unite, «la previsione di uno stretto termine decadenziale è strutturalmente incompatibile con il caso di una prova introdotta nel procedimento, ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutata, dal momento che, in siffatta evenienza, sarebbe impossibile individuare il dies ad quem da cui far scattare l'operatività del termine»).
La Corte ha, altresì, segnalato un altro aspetto problematico della vicenda sottoposta al suo scrutinio, rilevando che «anche laddove si aderisse alla nozione più restrittiva indicata dalle Sezioni Unite, la natura incolpevole della mancata produzione della prova nel procedimento applicativo della misura di prevenzione andrebbe valutata non in relazione alla persona del proposto, ma facendo riferimento alla posizione dei ricorrenti. Deve in questa sede osservarsi che, ove quest'ultimo argomento formulato dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione fosse fondato, perderebbe rilievo la questione sulla estensibilità alla revoca di cui al citato art. 7 della nozione di “prova nuova” fissata dalle Sezioni Unite [..] Difatti, se la natura colpevole o meno dell'omessa produzione della documentazione dovesse essere valutata facendo riferimento non alla posizione del defunto, ma a quella degli eredi, questi ultimi, essendo venuti a conoscenza dell'esistenza delle prove solo dopo la morte di G.S., non verserebbero in colpa e la documentazione dovrebbe essere considerata quale “prova nuova”, sia che si aderisca alla posizione più estensiva, sia che si accolga la nozione più restrittiva. Questo Collegio, tuttavia, ritiene che la tesi sostenuta dai ricorrenti presenti indubbi profili di problematicità, avendo essi proposto l'istanza di revoca della confisca nella qualità di eredi di G.S. L'erede, infatti, dovrebbe ritenersi subentrante nella medesima posizione giuridica del defunto e poiché il suo diritto a proporre l'istanza di revoca gli perviene per successione dal defunto, egli non potrebbe esercitare poteri che non consentiti al suo dante causa; se a costui è rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della azione, la medesima preclusione vale anche per il successore. Ove si aderisse alla tesi più restrittiva in ordine alla nozione di “prova nuova” e il defunto avesse colpevolmente omesso di allegare talune prove nel corso del procedimento applicativo della misura di prevenzione - sicché non potrebbero tali prove essere poste a sostegno della istanza di revoca ai sensi del citato art. 7 - identica preclusione dovrebbe ritenersi operante per i suoi eredi».
La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti e valutati».
Informazione provvisoria
Le Sezioni Unite, all'esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2025, n. 2648
Le Sezioni Unite, dopo aver dato conto dei principali argomenti che sostengono i due orientamenti in contrasto, hanno rilevato come l'orientamento cd. "estensivo", che, sul modello della revisione penale, considera nuova anche la prova preesistente ma mai concretamente dedotta né valutata, «debba considerarsi, oggi, superato dalla progressiva elaborazione sviluppatasi [..] in seno alla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità; tale evoluzione ermeneutica, invero, ha portato, da un lato, ad affinare la natura della confisca di prevenzione e, dall'altro, a mettere in luce le differenze tra il relativo "giudicato" e il giudicato penale, fornendo, così, indicazioni convergenti nella direzione di escludere qualsivoglia possibilità di automatica applicazione, alla revoca della confisca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956, delle ipotesi disciplinate, in materia di revisione, dall'art. 630 c.p.p. La "lettura" dell'art. 7 citato, con riferimento alla revoca della confisca, deve essere, quindi, aggiornata alla luce di tale elaborazione».
Il massimo consesso nomofilattico ha innanzitutto evidenziato che la confisca di prevenzione, diretta a sottrarre in via definitiva alla persona indiziata di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso beni di provenienza illecita, onde reimmetterli in un circuito economico esente da condizionamenti criminali, è intesa - tanto nel sistema disciplinato dalla legge n. 1423/1956, quanto in quello disciplinato dal codice antimafia - quale sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 comma 2 c.p.: in tal senso non solo la univoca elaborazione della giurisprudenza di legittimità, ma anche la Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 24 del 2019, e la Corte Edu, da ultimo con la sentenza Garofalo del 21 giugno 2025, che ha ulteriormente confermato che la confisca di prevenzione ha natura ripristinatoria rispetto all'arricchimento ingiustificato, in quanto priva il proposto o i terzi interessati dei profitti delle attività illecite presumibilmente commesse dal proposto nel periodo di pericolosità.
Nell'identico senso militano le riflessioni sviluppate da Cass. pen., Sez. Un., 26 maggio 2022, n. 43668, che, ponendo a confronto il generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione (comprensivo sia della revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 che della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011) con l'istituto della revisione penale, ha evidenziato le marcate differenze tra i due istituti, riferendosi soprattutto alla diversità degli interessi tutelati (la libertà personale nel caso della revisione, la proprietà privata nel caso della caducazione della confisca: «i beni in raffronto si distinguono, quindi, per la diversità di rango, dalla quale ben può derivare un differente bilanciamento rispetto alla generale esigenza di certezza garantita dalla stabilità del giudicato», sicché solo nel primo caso appare giustificato l'ampio spettro di deduzione probatoria riconosciuto al condannato, esteso alle prove deducibili, ma non dedotte) ed alle peculiari connotazioni dello statuto probatorio del procedimento di prevenzione, che presenta rilevanti tratti di autonomia rispetto al giudizio penale, essendo radicalmente differenti l'oggetto dell'accertamento, i relativi strumenti di verifica e le finalità del procedimento, «che nel giudizio di prevenzione è quella di garantire la sicurezza collettiva, non la repressione punitiva per i fatti di reato accertati».
La natura non penale, ma ripristinatoria della confisca di prevenzione, e la significativa diversità dei tratti peculiari dei due istituti non consentono, dunque, un'automatica trasposizione alla caducazione della confisca di prevenzione delle regole generali che governano l'istituto della revisione (e, per quanto in questa sede rileva, della regola in tema di prove nuove).
Inoltre, hanno rilevato le Sezioni Unite, non sarebbe ragionevole né applicare alla medesima misura di prevenzione patrimoniale due strumenti revocatori nettamente distinti, anche sotto il profilo probatorio, né «circoscrivere tale distinzione al solo regime probatorio, quando, in realtà, gli strumenti in parola presentano, nel resto, palesi tratti identitari: a) costituiscono entrambi declinazione, in tema di misure patrimoniali, del principio costituzionale dell'obbligatorietà della riparazione dell'errore giudiziario; b) rivestono entrambi la natura di impugnazione straordinaria; c) sono accomunati dalla medesima finalità di rimuovere ex tunc il vizio genetico inficiante l'applicazione della misura di prevenzione. L'omologia delle caratteristiche illustrate consente, dunque, di individuare un substrato comune ai due strumenti, che, per altro verso, si esalta nella contrapposizione con il diverso strumento della revisione penale».
Infine, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover «mitigare» l'adesione all'orientamento più restrittivo, dovendosi consentire nei casi di forza maggiore di attribuire rilievo alle prove deducibili, ma non dedotte, in sede di giudizio di prevenzione, intendendosi per forza maggiore «quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile e, in ultima analisi, inevitabile».
La questione controversa è stata, dunque, risolta con l'affermazione del seguente principio di diritto: «la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore».
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